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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 46592/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0FOR [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 18.05.2021, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo del 12.09.2018, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato. 2.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il Giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma (i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza), ove, però, la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell'attività di spaccio e, quindi, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi (Sez.6,n.21962 del 02/04/2003, Rv.225414; Sez.4, n.34331 del 03/06/2009, Rv.245199; Sez.U, n.35737 del 24/06/2010,Rv.247911; Sez. 4, n. 22643 del 21/05/2008, Rv. 240854; Sez. 6, n. 39931 del 16/10/2008, Rv. 242247, Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 31/01/2013, Rv. 254194; Sez 6,n.41090 del 18/07/2013, Rv.256609); il principio è stato ribadito anche a seguito della qualificazione della ipotesi del comma 5 art. cit. come reato autonomo per effetto degli interventi normativi di cui all' art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successivamente modificato dalla legge 16 maggio 2014 n.79 ( cfr Sez.6, n.45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv.268293 e Sez.4, n.24509 del 09/05/2018, Rv.272942 - 01).3.

Nel caso di specie, come, congruamente valutato dai Giudici di merito, il solo dato della quantità (gr 74,58 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, da cui erano ricavabili n. 499,96 dosi medie giornaliere) è già di per sé indicativo di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusività dell'attività di spaccio e, quindi, preclusivo della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativannente fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, 03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0FOR [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 18.05.2021, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo del 12.09.2018, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato. 2.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il Giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma (i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza), ove, però, la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell'attività di spaccio e, quindi, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi (Sez.6,n.21962 del 02/04/2003, Rv.225414; Sez.4, n.34331 del 03/06/2009, Rv.245199; Sez.U, n.35737 del 24/06/2010,Rv.247911; Sez. 4, n. 22643 del 21/05/2008, Rv. 240854; Sez. 6, n. 39931 del 16/10/2008, Rv. 242247, Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 31/01/2013, Rv. 254194; Sez 6,n.41090 del 18/07/2013, Rv.256609); il principio è stato ribadito anche a seguito della qualificazione della ipotesi del comma 5 art. cit. come reato autonomo per effetto degli interventi normativi di cui all' art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successivamente modificato dalla legge 16 maggio 2014 n.79 ( cfr Sez.6, n.45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv.268293 e Sez.4, n.24509 del 09/05/2018, Rv.272942 - 01).3. Nel caso di specie, come, congruamente valutato dai Giudici di merito, il solo dato della quantità (gr 74,58 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, da cui erano ricavabili n. 499,96 dosi medie giornaliere) è già di per sé indicativo di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusività dell'attività di spaccio e, quindi, preclusivo della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativannente fissata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 03/
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