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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 09652/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20624/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 810/2017depositata il 18/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. l’Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, sulla base di tre motivi, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 810/3/2017 depositata in data 18 maggio 2017, in forza della quale era stato respinto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione avverso il diniego della richiesta di rimborso IMU 2012 da parte del Comune di Vogogna;

2. il Comune di Vogogna è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]

1. il presente ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, in ragione del dichiarato venir meno interesse alla definizione del giudizio, da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] depositata in atti, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio;

2. la rinuncia della parte ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale;

3. nulla va disposto in ordine alle spese in ragione della mancata costituzione del Comune di Vogogna;

4. la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 29 febbraio 2024 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20624/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 810/2017depositata il 18/05/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, sulla base di tre motivi, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 810/3/2017 depositata in data 18 maggio 2017, in forza della quale era stato respinto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione avverso il diniego della richiesta di rimborso IMU 2012 da parte del Comune di Vogogna; 2. il Comune di Vogogna è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1. il presente ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, in ragione del dichiarato venir meno interesse alla definizione del giudizio, da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] depositata in atti, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio; 2. la rinuncia della parte ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale; 3. nulla va disposto in ordine alle spese in ragione della mancata costituzione del Comune di Vogogna; 4. la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 29 febbraio 2024 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09652/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris