CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha accolto l'appello del procuratore generale avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Gorizia aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], agente della pollizia locale del capoluogo isontino, dal reato di cui all'art. 479 cod. pen. contestatogli per avere confezionato due falsi verbali di contestazione di contravvenzioni per divieto di sosta, a carico di due autovetture che al momento del verbale si sarebbero trovate in tutt'altro luogo. In accoglimento dell'appello, l'imputato è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con doppi benefici. La Corte di appello ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale riascoltando i testimoni che il primo giudice aveva ritenuto inattendibili, e superando i dubbi del Tribunale, che aveva fondato la pronuncia assolutoria sull'atteggiamento tenuto dai testi, significativo di scarsa attendibilità (la mancata costituzione di parte civile; lo spontaneo adempimento delle multe asseritamente non dovute; la mancata presentazione della querela di falso) e sulla mancata prova certa del luogo (diverso da quello ove il pubblico ufficiale le aveva attestate presenti) in cui le due autovetture si trovavano al momento della formazione dei verbali. Secondo il Tribunale, uno dei due automobilisti (Annmannato, menzionato nel capo B) non aveva saputo indicarlo; quanto alla prima autovettura, provvista di sistema GPS che apparentemente collocava l'autovettura a Monfalcone, laddove invece la contravvenzione è stata elevata a Gorizia, il GPS era difettoso. Secondo la Corte di appello, nessun atteggiamento di astio era ravvisabile in capo ai testimoni; al contrario, era l'imputato ad avere risentimento nei confronti dell'Ammannato, avendogli chiesto senza successo aiuto nel corso della causa di separazione dalla propria moglie; quanto al GPS, il malfunzionamento, ravvisato tre mesi dopo il fatto, riguardava solo l'antenna e un sensore, mentre non vi erano dubbi sulla corretta localizzazione dell'apparecchio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando tre motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce travisamento della prova, citando le lettere intercorse tra i legali dell'imputato e della persona nei cui confronti fu elevata la prima contravvenzione asseritamente falsa: secondo il ricorrente, la Corte di appello non ha valutato tali documenti, pur presenti nel fascicolo e ad ogni buon conto allegati al ricorso, dai quali si desumerebbe che fu proprio il Furlan ad informare l'ente comunale dal quale dipendeva, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento danni da parte dell'automobilista. Una corretta valutazione di tali elementi avrebbe dovuto confermare il dubbio del primo giudice e portare a considerare quale ipotesi più probabile quella per cui la Solinas, utilizzatrice dell'autovettura provvista di GPS, abbia asportato il dispositivo dalla propria auto, lo abbia installato in un'altra autovettura e si sia poi recata a Gorizia, sapendo di trovare, nel luogo ove avrebbe irregolarmente parcheggiato, proprio e solo l'imputato quale vigile in servizio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. La Corte di appello avrebbe del tutto illogicamente superato i dubbi del primo giudice, che invece si fondavano su massime di esperienza affidabili, come quella secondo la quale «secondo un criterio probabilistico tratto peraltro dall'esperienza giudiziaria, la persona offesa dal reato ha, nei confronti dell'imputato, una naturale e comprensibile animosità che si traduce nella volontà di avere giustizia e per questo il più delle volte si costituisce parte civile», sicché la mancata costituzione dovrebbe intendersi quale sintomo di inattendibilità. Ed ancora, la Corte non avrebbe considerato che normalmente chi si vede recapitare un verbale di contravvenzione stradale per un'infrazione non commessa, reagisce e protesta, e certo non paga spontaneamente. In particolare, nel caso di specie le due persone nei cui confronti furono elevate le contravvenzioni, essendo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a quello delle presunte violazioni, avrebbero potuto facilmente dimostrare di essersi trovate altrove. Allo stesso modo, la Corte territoriale avrebbe svalutato la mancata presentazione della querela di falso, come pure la dimostrata acredine tra i protagonisti della vicenda (Ammannato aveva minacciato il Furlan di denunciarlo per atti persecutori se non avesse cessato di importunarlo con riguardo alla richiesta di testimoniare a suo favore nella causa di separazione; con la Salinas vi erano questioni condominiali). La Corte territoriale non avrebbe considerato l'ipotesi alternativa, compatibile con il buon funzionamento del GPS, suggerita dalla difesa, e cioè appunto il distacco dell'apparecchio da parte della Salinas, prima del viaggio a Gorizia. Infine, la Corte avrebbe attribuito eccessivo significato al dato, non contestato, di una diversa contravvenzione elevata dall'imputato alla propria ex- moglie per una violazione non commessa: si sarebbe trattato di nulla più che di una ripicca nell'ambito di una separazione difficile 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente chiede «l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. con conseguente declaratoria di non punibilità dell'imputato».3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Lo è, anzitutto, il primo motivo. Esso deduce il vizio di contraddittorietà processuale (o di travisamento della prova), che chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Secondo la prospettazione del ricorrente, nel caso di specie si sarebbe in presenza di un travisamento per omissione, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di considerare, in modo particolare, due documenti che erano stati messi a sua disposizione, vale a dire le lettere intercorse tra i legali del Furlan e della Salinas. 1.1. Ebbene, il ricorrente non ha adempiuto all'onere di dimostrare la decisività degli elementi di prova asseritamente preternnessi dall'orizzonte motivazionale del giudice. E' opportuno premettere che dal combinato disposto degli artt. 546, comma 1 lett. e), e 581 cod. proc. pen. si desume «il modello legale della motivazione "in fatto" della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull'intero spettro dell'oggetto della prova, che sia idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il modello inferenziale indicato per la valutazione delle prove», come ha affermato la Relazione di accompagnamento al disegno di legge di iniziativa governativa che ha portato alla legge n. 103/2017 che ha, tra l'altro, modificato le predette norme (l'art. 581 cod. proc. pen. sarà oggetto di una nuova interpolazione, come noto, ad opera del d. Igs. n. 150/2022). L'incipit del ricordato art. 546, comma 1 lett. e) pone l'accento sull'obbligo per il giudice di indicare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, in ciò reiterando la formula già prevista nell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e sottolineando con maggior forza il compito valutativo del giudice, laddove il testo previgente della stessa norma faceva obbligo al giudice di indicare «le prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie». A tale schema motivazionale si raccorda l'art. 581 cod. proc. pen., la cui formulazione si è adeguata, nel tempo (attraverso le modifiche introdotte prima dalla legge n. 103/2017 e poi dal d. Igs. 150/2022), all'esigenza di specificità dei motivi. Ne deriva, per quel che riguarda in particolare la motivazione sul fatto, un modello secondo il quale il giudice espone i risultati acquisiti, dà conto dei criteri di valutazione della prova seguiti e specificamente confuta quelle prove astrattamente idonee a fondare una ricostruzione contraria; ciò posto, chi impugna ha l'onere di individuare i singoli capi e i singoli punti della decisione su cui appuntare la propria specifica e ragionata critica. Se è così, è dunque anzitutto da escludere che sul giudice di merito incomba sempre e comunque l'onere di "riepilogare" tutte le prove raccolte, mentre naturalmente egli non può esimersi dall'esporre e confutare quelle prove che, se ritenute attendibili, sarebbero state in grado di scalfire la ricostruzione ritenuta dimostrata. La premessa appare utile in un caso come quello in esame, nel quale il giudice di appello, avendo accolto un appello della parte pubblica avverso una sentenza assolutoria, ha dovuto svolgere il compito che il citato art. 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. tendenzialmente assegna primariamente al giudice di primo grado (che ha dinanzi a sé l'intero spettro della prova raccolta e non è vincolato dall'effetto devolutivo). 1.2. La circostanza che il giudice di appello non abbia affrontato i documenti dei quali il ricorrente deduce oggi il travisamento per omissione non è significativa di alcuna violazione dell'onere motivazionale, poiché la Corte territoriale, nel ricostruire il fatto, ha correttamente esposto i risultati acquisiti (l'imputato ha formato i due falsi verbali), ha dato conto dei criteri di valutazione della prova seguiti (laddove, in particolare, ha valutato l'attendibilità delle testimonianze Salinas ed Ammannato e del tecnico Novati), ha spiegato perché ha ritenuto inattendibili le prove contrarie e implausibile una ricostruzione diversa (laddove ha commentato l'esame dell'imputato, facendo comunque riferimento anche alla richiesta di risarcimento ricevuta, e laddove ha commentato l'accertamento di polizia giudiziaria volto alla verifica della possibilità di confusione con altra macchina dalla targa simile a quella della Salinas); in aggiunta a tutto questo, naturalmente, trattandosi di una sentenza di secondo grado e, in particolare, di una sentenza che ha rovesciato un verdetto assolutorio, ha confutato e superato il dubbio del primo giudice (pag. 3 della sentenza).A fronte di una tale motivazione, non a caso, il ricorrente lamenta il travisamento, perché non trova nel corpo della sentenza impugnata la precisa confutazione dei documenti sopra citati, ma non riesce ad argomentarne la decisività; il che, sotto diverso profilo, conferma la correttezza, anche alla luce dei principi in tema di motivazione della sentenza che sono stati appena esposti, del ragionamento del giudice dell'appello. Questi, infatti, ha ricostruito il fatto sulla base delle testimonianze degli utilizzatori delle autovetture oggetto di contravvenzione; ha affrontato espressamente la tematica relativa al malfunzionamento dell'apparato GPS, escludendolo; ha verificato la possibilità che l'agente si sia per errore riferito ad altra autovettura, escludendola; ha dunque concluso, argomentando il proprio convincimento, per la sicura assenza delle autovetture dal luogo ove l'imputato le aveva attestate come presenti (in violazione di norme del codice della strada). Ebbene: a fronte di tale convincimento argomentato della Corte di appello, il ricorrente deduce che dai documenti acquisiti e non espressamente valutati dal giudice di secondo grado dovrebbe desumersi la sua volontà di non nascondere l'accaduto, e dunque la propria buona fede. Ciò che, però, il ricorrente non argomenta è la capacità dei documenti acquisiti di scardinare le prove raccolte e di portare, con sicurezza, ad un esito diverso. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Anzitutto il motivo, dietro lo schermo del vizio di motivazione, contiene la sollecitazione alla Corte di cassazione ad una rivalutazione delle prove, laddove invece costituisce principio consolidato quello secondo il quale esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 dell 27/01/2011, Scibè). 2.2. L'intero motivo si fonda su alcune ritenute massime di esperienza, la cui forza logica dovrebbe essere in grado, secondo la lettura del ricorrente, di scardinare le prove raccolte ed argomentate dalla Corte di appello. 2.2.1. La prima massima di esperienza è tratteggiata a pagina 15 del ricorso e sembra comportare un giudizio di generale inattendibilità delle persone offese che non si costituiscono parti civili: «Invero, secondo un criterio probabilistico tratto peraltro dall'esperienza giudiziaria, la persona offesa dal reato ha, nei confronti dell'imputato, una naturale e comprensibile animosità che si traduce nella volontà di avere giustizia e per questo il più delle volte si costituisce parte civile, proprio per supportare l'accusa».Evidente è l'intrinseca contraddittorietà dell'argomentazione. La premessa stessa del ragionamento è che le persone offese si costituiscono parte civile perché affette da «naturale e comprensibile animosità»: dunque, da un sentimento che sembra contraddire la conclusione che il ricorrente vorrebbe trarne, dal momento che se una persona è contraddistinta da animosità, la sua testimonianza tenderà ad essere non fedele, non scevra da pregiudizi, non serena. Non a caso, la giurisprudenza da sempre sostiene, correttamente, l'esatto contrario rispetto alla tesi sostenuta dal ricorrente (che ha trovato inspiegabilmente sponda nella sentenza di primo grado): che, cioè, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, pur idonee a fondare da sole la pronuncia di responsabilità, debbano essere :soggette «ad un più rigoroso controllo di attendibilità» (Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, tra le tante). Dunque, la massima di esperienza invocata non sussiste e, semmai, porta al risultato contrario a quello divisato dal ricorrente. 2.2.2. La seconda massima di esperienza enunciata (pag. 16 del ricorso) è la seguente: «se un cittadino si vede recapitare un verbale di contravvenzione stradale per un'infrazione mai commessa .. reagisce e protesta opponendosi: prima si recherà presso l'ufficio che ha contestato la contravvenzione e cercherà di spiegare e documentare la sua estraneil:à e non avendo soddisfazione, farà ricorso al prefetto o al giudice di pace, ma certamente non accetterà supinamente di pagare per un'infrazione mai commessa». Ed allora è il caso di ricordare che le massime di esperienza «sono giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi, e vanno distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibili di verifica empirica» (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312; Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, 2013, Cerrito, Rv. 254572; v. anche, in motivazione, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Il ricorrente non precisa quali siano i fondamenti del proprio convincimento e, dunque, da dove derivi la possibile generalizzazione della regola da lui enunciata. Al contrario, la Corte di appello si è posta di fronte all'argomento e lo ha logicamente contestato, sulla base dell'esame delle credibili dichiarazioni delle persone offese che hanno spiegato la ragione della loro decisione di pagare: decisione non presa immediatamente, ma solo dopo aver commisurato costi e benefici, comparando l'importo modesto della multa con il dispendio di tempo ed energie necessario per opporvisi.Le ragioni esposte, tutt'altro che illogiche, valgono anche per l'argomento, cui il ricorrente sembra attribuire eccessivo rilievo, della mancata presentazione della querela di falso. 2.3. Nessun rilievo decisivo, nell'economia della decisione impugnata, ha in effetti l'argomento relativo al precedente analogo e documentato episodio che ha avuto quale vittima la moglie: la Corte di appello lo ha citato a sostegno di un giudizio di "reiterato abuso della propria funzione certificativa" da parte del ricorrente (pag. 8 della decisione impugnata), ma certo non ha fondato su di esso la prova della responsabilità per gli episodi contestati. 2.4. La Corte di appello ha dunque superato con idonea motivazione rafforzata il dubbio del primo giudice, argomentando un giudizio di attendibilità dei principali testimoni d'accusa (in particolare escludendo ragioni di astio in capo a loro: pagg. 4-5 della sentenza impugnata), escludendo la possibilità di errori incolpevoli nell'indicazione della targa del veicolo di cui al capo A (pag. 9, in ordine all'accertamento di polizia su un'autovettura simile per tipo e targa, che tuttavia si trovava anch'essa in diverso luogo) e dimostrando l'inconferenza del dubbio relativo al malfunzionamento dell'impianto CiPS, che ha al contrario registrato, sia nel giorno dell'asserita infrazione sia in quelli immediatamente precedenti e successivi e in perfetta successione cronologica, tutti gli spostamenti dell'autoveicolo (pag. 7 della sentenza). A fronte di tale quadro, quello opposto dal ricorrente è un dubbio non ragionevole, perché del tutto congetturale (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204): che cioè la Salinas, proprio il 13 luglio 2015, abbia asportato la centralina, l'abbia lasciata a casa (lì, infatti, è stata registrata la presenza della sua [OSCURATO:PERSONA]), si sia recata a Gorizia, ed al ritorno abbia ricollocato al suo posto la centralina (posto che questa ha registrato tutti i successivi movimenti dell'auto nel periodo successivo: pag. 6 della sentenza impugnata); oppure che l'abbia collocata in una diversa autovettura, ingannando così pure la compagnia di assicurazione facendo credere riferiti alla sua [OSCURATO:PERSONA] gli spostamenti di un'altra (e non identificata) autovettura. Nessun "elemento di conferma dell'ipotesi ricostruttiva" proposta (come richiesto dalla giurisprudenza poco sopra richiamata) è stato fornito e l'ipotesi è del tutto congetturale, al di fuori della razionalità. 3. Il motivo inerente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile. 3.1. Deve certo essere rilevato che il nuovo testo dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d. Igs. 10 ottobre 2022 n.150, prevede l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni. Cade, dunque, ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali proprio quello per cui si procede. Dunque, se il giudice di secondo grado non si è posto d'ufficio la questione, perché la norma comunque non consentiva in quel momento l'applicazione della causa di non punibilità (in ragione del superamento del massimo edittale allora rilevante), ciò non esonera la Corte di cassazione dall'esame del punto, data la natura sostanziale dell'istituto e la sua ovvia applicabilità retroattiva (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593). Ne discende che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente. La relativa questione, pertanto, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (sul punto, sempre Sez. U, n. 1.3681/2016, Tushaj, cit.; nonché Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, l2v. 284133 e Sez. 5, n. 17816 del 23/01/2023, Unterspann, non massimata). 3.2. Tuttavia, nella specie non sussistono le condizioni per addivenire ad una pronuncia demolitoria da parte di questa Corte di legittimità. Il tema non ha formato oggetto di tral:tazione nel giudizio di merito e, sul punto, va ricordato che «in caso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, l'imputato assolto in primo grado che voglia avvalersi della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha l'onere di richiedere espressamente al giudice dell'impugnazione l'applicazione dell'istituto per non incorrere nella preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non potendo la questione, una volta che non sia stata dedotta in appello, rientrare nella cognizione del giudice di legittimità» (Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019, Guidi, Rv. 280945; Sez. 7, n. 15659 del 08/03/201.8, Cavasin, Rv. 272913). Pure in questa sede il ricorrente, che ne ha comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione sul punto.Al contrario, va ribadito il principio secondo il quale la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, dovendo anche in questo caso trovare applicazione il generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravarne, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500). E, dunque, non può non osservarsi come la motivazione resa dalla Corte di appello escluda ogni carattere di speciale tenuità alla fattispecie giudicata, quando si esprime sulla gravità del fatto parlando di «condotte particolarmente odiose in ragione della deviazione funzionale connessa all'abuso dei poteri certificativi da parte dell'imputato per finalità di mera ritorsione nei confronti di soggetti rispetto ai quali egli nutriva dei motivi di personale risentimento» (pag. 11 della sentenza impugnata) 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al v