CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 1966
Cassazione n. 41748/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1960 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i"nJsf`r\J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che I motivi di ricorso proposti nell'interesse di Morrone sono del tutto generici, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata e senza censure specifiche alla stessa, essendo limitati ad affermazioni di principio e parendo prospetta`nna diversa lettura dei dati processuali, operazione non consentita dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare .1a tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati (si vedano, in particolare, le pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata); considerato che il ricorso nell'interesse di Cristillo è stato proposto senza il rispetto dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., che prevede che "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", non essendo presente in atti il mandato previsto dalla norma; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]