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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 1990

Cassazione n. 25849/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/10/1990 avverso la sentenza del 14/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.MIN C ti V-1 I A Sezione - 1 O LUG 2026 L'ASSISTENT C DIZIARIO Dott.ssa Kaí I, mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/10/1990 avverso la sentenza del 14/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.MIN C ti V-1 I A Sezione - 1 O LUG 2026 L'ASSISTENT C DIZIARIO Dott.ssa Kaí I, mente
Sentenza Cassazione n. 25849/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris