CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 45583/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA del Foro di Roma che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO difensore di [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli il 20.11.2019, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione ai reati a lui ascritti, subordinatamente alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di sei mesi. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale subordinato il beneficio concesso alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, nonostante tale subordinazione richieda l'esplicita non opposizione da parte dell'imputato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. L'unico motivo dedotto non tiene conto del costante orientamento della Corte di legittimità, secondo cui la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo, qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712 - 01). Nel caso 'di specie, è pacifico che l'imputato aveva già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché la non opposizione ai lavori era implicita nella richiesta di usufruire per la seconda volta del medesimo beneficio. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Aless d Ranaldi