CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15447/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale OLGA MIGNOLOche ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ilquale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata salvo che la corte voglia attendere la sentenza della corte costituzionalesul punto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 luglio 2025, depositata il 28 luglio 2025, la Corte dicassazione, Terza Sezione penale ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del 19settembre del 2024 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ritenuta di giustizia e condizionalmentesospesa, per il delitto dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’omesso versamentodi somme dovute a titolo di IVA per l’anno 2016, reato commesso il 27 dicembre 2017.2. Avverso la sentenza, propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc. pen., la difesa, munita di procura speciale, adducendo i motivi di seguito sintetizzati aisensi dell’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente straordinario eccepisce l’errore materiale o difatto della sentenza di legittimità, laddove ha omesso di dichiarare la prescrizione del reato,significando che essa sarebbe maturata prima della celebrazione del processo di legittimità.,posto che il tempo necessario a prescrivere il delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000,secondo la disciplina rationetemporis applicabile, è pari a sette anni e sei mesi, che nonopera il disposto di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, né la sospensione dellaprescrizione, come stabilita dalla cd. legge [OSCURATO:PERSONA], abrogata dalla successiva legge n. 134del 2021 e che, alla luce di quanto premesso, il reato si sarebbe estinto per prescrizione inun momento anteriore alla decisione di legittimità.2.2. Con il secondo motivo, deduce l’errore materiale o di fatto della sentenza dilegittimità, nella parte in cui non è stata dichiarata condizionalmente sospesa anche la penaaccessoria irrogata al ricorrente, a mente dell’art. 166 cod. pen.3. Il processo è stato trattato oralmente, a seguito di tempestiva istanza della difesaricorrente.4. La difesa, richiamati i motivi, ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.5. La Procura generale, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale OlgaMignolo, ha richiamato la memoria depositata, con la quale si chiede la declaratoria diinammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.1.1. Occorre premettere che il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod.proc. pen. è ammesso nel solo caso in cui risulti che la Corte di cassazione sia incorsa inerrore percettivo circa il compendio processuale sottoposto al suo giudizio di legittimità, nonpotendo, per converso, tramutarsi in una sorta di ulteriore grado di giudizio, come affermatocon insuperato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo più autorevoleConsesso: «L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedioprevisto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da unasvista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti internial giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà,viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a unadecisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisatoin motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente inuna fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenutovalutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambitodi applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali oprocessuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di unainesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati,nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi farvalere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delleimpugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alledecisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una similerestrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere suqualsiasi dato fattuale) (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], nonmassimata)» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). Con specifico riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, èstato recentemente affermato, da questa Corte, il principio, coerente con l’affermazione, piùgenerale, appena ricordata, che statuisce «L'omessa rilevazione della prescrizione del reatonel corso del giudizio di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod.proc. pen., a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante daun mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazioneoperata da quest'ultimo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pureerrato, implicante il compimento di specifiche valutazioni giuridiche» (Sez. 4, n. 35026 del11/09/2025, Gerri, Rv. 288744-01).1.2. Tanto premesso, è inammissibile, alla luce delle coordinate ermeneutichetratteggiate, il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta l’errore, asseritamentepercettivo, in cui sarebbe incorsa la Terza Sezione della Suprema Corte, laddove nonavrebbe rilevato la sopravvenuta estinzione per decorso della prescrizione del reatocontestato all’imputato.La doglianza si rivela inammissibile per un duplice ordine di ragioni: da un lato,appare aspecifica, nella misura in cui omette di dare indicazione degli elementi sulla cuibase si articola la deduzione relativa all’erroneo computo del termine prescrizionale,dall’altro, risulta manifestamente infondata. 1.3. Partitamente, in ordine al primo aspetto, il Collegio rileva come il ricorrentestraordinario si sia limitato ad affermare, in modo apodittico, l’intervenuto decorso dellaprescrizione di cui, in tesi, non si sarebbe avveduta la Terza Sezione, implicitamenteargomentando tale rilievo sulla base del solo tempus commissi delicti.Con riferimento all’ipotesi di ricorso straordinario, la giurisprudenza di legittimità,condivisa dal Collegio, ha affermato che «È inammissibile, perché carente del requisito dellaspecificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di legittimitàdella prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazionedella sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenutamaturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamentodella prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sulcalendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizionedeve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato).».(Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01).In tale prospettiva, la doglianza, limitandosi ad addurre l’intervenuta prescrizione,non rilevata davanti alla terza Sezione e genericamente dedotta, in sede straordinaria,omette la puntuale ricostruzione del percorso che ne imporrebbe, in tesi, la declaratoria,contrasta con le coordinate ermeneutiche tratteggiate. 1.4. Ciò premesso, occorre altresì evidenziare che il tempo necessario aprescrivere il delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, secondo la disciplinarationetemporis applicabile, risulta essere pari a sette anni e sei mesi e, come correttamenteevidenziato in occasione della redazione della cd. scheda di spoglio, compilata presso laTerza Sezione penale, sono stati computati i periodi di sospensione della prescrizioneprevisti dalla cd. legge [OSCURATO:PERSONA], successivamente abrogata dalla legge n. 134 del 2021,disciplina la quale, nell’interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione, non è risultata incontrasto con il principio di legalità né con il principio di ragionevolezza (Corte cost., sent. n.38 del 2026).Sostiene il ricorrente che, non essendo applicabile, successivamente alla suaabrogazione, la disciplina di cui alla ricordata legge cd. [OSCURATO:PERSONA], il reato sarebbe estinto perprescrizione in un momento anteriore alla decisione di legittimità.Anche sotto tale profilo, l’assunto si rivela inammissibile, in quanto manifestamenteinfondato. Si è riferito della lettura apprestata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel suoMassimo Consesso di legittimità, secondo cui «La disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovverodal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01),esegesi ritenuta esente da vizi di incostituzionalità.Ne consegue che, trattandosi di reato commesso il 27 dicembre 2017, e quindi nelperiodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, è stata correttamente ritenutaoperante - e puntualmente applicata - la disciplina della sospensione della prescrizione, aisensi dell’art. 159 cod. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017.Il ricorrente erra quando afferma che, nel caso di specie, non avrebbe operato lasospensione del decorso del termine di prescrizione previsto dall’art. 159, comma secondo,cod. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), postoche il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma quarto, cod. pen. assumecome termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159,comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-biscod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134. (così, Sez. U, Polichetti, cit.),rivelandosi, in definitiva, più favorevole la disciplina, applicata nel caso di specie, di cuiall’art. 159 cod. pen.Ciò rilevato, occorre rimarcare che, in tale prospettiva, la doglianza èmanifestamente infondata alla luce della puntuale indicazione, nella redazione della schedacompilata in sede di attività cd. di spoglio, dei periodi di sospensione della prescrizione invirtù dell’applicazione dell’art. 159, comma secondo, cod. pen., annotazione inclusiva anchedel riferimento alle Sez. U, Polichetti (Rv. 288175-01) che, si ribadisce, ha univocamentechiarito l’operatività del meccanismo sospensivo con riferimento ai fatti commessinell’intervallo temporale della vigenza di tale disciplina.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, censurando l’erroneaesclusione, all’esito della concessione della sospensione condizionale della pena, dellaestensione del beneficio alla pena accessoria irrogata al ricorrente, a mente dell’art. 166cod. pen., posto che, come è noto, la sospensione condizionale si estende, ex lege, allepene accessorie.Sotto altro profilo, va altresì osservato che, con il quinto motivo di ricorso ordinario,la difesa aveva lamentato l’omesso riconoscimento del beneficio della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 175 cod. pen., anche sotto ilprofilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606,lett. e), cod. proc. pen.Invero, la sospensione condizionale della pena era stata riconosciuta dai giudici dimerito (e opera, ex lege, anche per le pene accessorie a mente dell’art. 166 cod. pen.) e ladoglianza, come riportato, si era appuntata sulla sola non menzione ex art. 175 cod. pen.Anche in tale prospettiva, pertanto, il motivo di ricorso si rivela inammissibile.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionalen. 186 del 13 giugno 2000, considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», vadisposto che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinatain via equitativa, di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]