CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 21342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32190-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé medesima; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2019/2022; -intimati - avverso la sentenza n. 73/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rieti, in proprio, ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale il [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del reclamo elettorale presentato dal primo dei non eletti, avvocato [OSCURATO:PERSONA]: • ha dichiarato la sua ineleggibilità alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti per il quadriennio 2019/22; • ha proclamato il reclamante avvocato [OSCURATO:PERSONA] componente in sua vece del Consigliodell'Ordine degli Avvocati di Rieti per tale quadriennio; • ha dichiarato inammissibile l’analogo reclamo proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse, essendo la stessa risultata eletta nella consultazione elettorale in questione. § 1.2 Dalla sentenza in oggetto e dagli atti di causa risulta la seguente cronologia essenziale: • 27 novembre 2018, decreto ministeriale di nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale componente della settima sottocommissione per gli esami di avvocato indetti per l'anno 2018 (distretto della Corte di Appello di Roma); • 4 gennaio 2019, dimissioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'incarico di commissario così affidatole; • 8 gennaio 2019, trasmissione delle dimissioni dalla Corte di Appello di Roma al Ministero della Giustizia per i provvedimenti conseguenti; • 21, 22 e 23 gennaio 2019, consultazione elettorale per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti per il quadriennio citato; • 10 aprile 2019, decreto ministeriale di nomina di avvocato sostituto della dimissionaria avv. [OSCURATO:PERSONA]. § 1.3Nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha osservato il [OSCURATO:PERSONA] che: • la fattispecie era regolata dall'articolo 47 co. 6^ della legge 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) secondo cui (Commissione d’esame): “Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto”; • nel caso di specie l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata eletta appunto nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico di commissario d'esame, individuata quest'ultima nella presentazione delle dimissioni, cioè in un atto di immediata efficacia perché non recettizio e non richiedente, per il suo perfezionamento, né accettazione nè nomina-subentro del sostituto; • l'immediata efficacia estintiva dell’incarico riconducibile alla presentazione delle dimissioni doveva altresì desumersi dal fatto che il decreto di nomina delle commissioni d'esame prevedeva anche la designazione dei componenti supplenti, i quali subentravano ai titolari senza necessità di alcun provvedimento o formalità. § 1.4 Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazio ne dell'articolo 47 legge 247/12 sulla composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, dal momento che: • assumendo il commissario d'esame qualifica di pubblico ufficiale, o comunque di incaricato di pubblico servizio, nell'ambito di un ‘collegio perfetto’ perché connotato dalla interdipendenza di plurime professionalità e dalla infungibilità di ciascun componente, le dimissioni non potevano produrre effetto (come anche più volte affermato dal Consiglio di Stato) prima della loro accettazione mediante la designazione ministeriale del sostituto (che, a differenza del supplente originariamente designato, entrava in tal modo a comporre per la prima volta la commissione d’esame); • nessuna causa di ineleggi bilità era dunque qui ravvisabile perché, al momento della tornata elettorale, l'incarico di commissario dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era ancora cessato (come richiesto dalla norma) non essendo infatti ancora intervenuta la designazione con decreto ministeriale del suo sostituto. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del medesimo articolo 47 legge 247/12 in relazione all'articolo 12 delle preleggi, dal momento che: • l'elemento normativo costituito dalla ‘cessazione dell'i ncarico’ doveva essere correttamente inteso alla luce della ratio legis di evitare la possibilità di condizionamento e di orientamento del consenso elettorale da parte del commissario d'esame e, quindi, di evitare una situazione che poteva verificarsi non già in caso di cessazione anticipata dall'incarico, ma soltanto nell’ipotesi di effettiva ultimazione degli esami, con il compimento delle prove orali; • ciò anche in considerazione sia del quinto comma del medesimo articolo 47 cit., secondo cui ‘non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri del Consiglio dell'Ordine’, sia dell'articolo 51 della Costituzione sulla libertà di accesso agli incarichi pubblici ed alle cariche elettive, dovendosi restrittivamente interpretarsi le cause limitative di questo diritto primario (C.Cost.ord. 138/11). § 1.5 Mentre le altre parti intimate - avv. [OSCURATO:PERSONA], Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, [OSCURATO:PERSONA] per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti per il quadriennio 2019/22 - non hanno svolto attività difensiva in questa sede, ha invece depositato controricorso il reclamante avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso: • per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in qua nto incentrato su una questione, l’efficacia delle dimissioni, del tutto diversa dalla dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 47 cit.; • comunque, per il suo rigetto atteso che, proprio in base alla ratio legis, la causa di ineleggibilità in questione era prevista tanto per il caso di cessazione dall'incarico prima della tornata elettorale quanto, ed a maggior ragione, in pendenza dell'esercizio delle funzioni di commissario d'esame (con conseguente insussistenza di interesse in capo alla ricorrente a sostenere l'inefficacia, nel caso di specie, delle dimissioni). § 1.6 Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, dal momento che: • come già ritenuto da vari precedenti di queste Sezioni Unite, l’evoluzione normativa –nel passaggio, ad opera dell’art. 47 co. 6^ legge 247 del 2012, alla “data di cessazione dell'incarico ricoperto”, da quella dell’ “incarico ricoperto” di cui al previgente articolo 22, co. 6^ rd 1578/33 - depone per l’ampliamento del periodo di ineleggibilità; • dunque superfluo diviene ragionare sull'esatto momento di cessazione del mandato, posto che “l'ineleggibilità perdura dal momento di assunzione dell'incarico alla prima tornata elettorale successiva alla sua cessazione”; • la motivazione resa sul punto dal CNF, ferma la correttezza della decisione, andrebbe conseguentemente rettificata in diritto sotto il profilo della ininfluenza del problema della decorrenza degli effetti delle rassegnate dimissioni dall'incarico di commissario d’esame. § 1.7Con memoria 8.5.2023 la ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: • la carenza di interesse a resistere in capo al controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], “considerato che egli, come si evince dall’allegato Verbale di Adunanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti n. 65 del 21.10.2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Ordine in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. 1)”; • la cessazione della materia del contendere, stante la “intervenuta scadenza del mandato elettorale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti per il quadriennio 2019-2022, come si evince dall’allegato verbale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti del 27.01.2023, con consequenziale proclamazione degli eletti per il quadriennio 2023/2026 (all. 2), e dalla comunicazione del 03.02.2023 da parte del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] del nuovo Consiglio dell’Ordine quadriennio 2023/2026 (all. 3)”; • la fondatezza del ricorso “ ai fini della eventuale valutazione della soccombenza virtuale”. § 2.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del costante indirizzo di questa Corte, maturato proprio con riguardo ad organismi elettivi di ordini professionali, secondo cui (v.Cass.SSUU nn. 28383/20, 18047/10, 14385/07, 16160/02, 5804/98, Cass. III Sez. civ. n. 5112/11 ed altre): • la scadenza del mandato elettorale e la conseguente rinnovazione di un organismo elettivo comportano il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all'elezione dell'organismo scaduto, con la conseguenza che, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere; • questa dichiarazione deve avvenire anche d’ufficio sulla base di documenti agli atti che dimostrino il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul fondo della questione e che, proprio perché in tal modo riguardanti l’ammissibilità del ricorso, possono essere per la prima volta depositati anche in sede di legittimità ex art. 372 cod.proc.civ.. Orbene, nel caso in esame è la stessa ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare, nella citata memoria, il venir meno del proprio interesse a coltivare il giudizio, sul presupposto che -come da allegati verbale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti in data 27 gennaio 2023 e comunicazione di Segreteria 3 febbraio 2023 - la consiliatura 2019/22 della cui legittima elezione si dubita (costituente l'oggetto specifico del presente contenzioso) è giunta a naturale scadenza, con la proclamazione degli eletti per la consiliatura successiva 2023/26. La circostanza, sopravvenuta in pendenza del giudizio di legittimità, non ha del resto trovato smentita alcuna nelle difese svolte dal controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha cionondimeno insistito per la regolazione a suo favore delle spese di lite. Profilo, quest’ultimo, che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente coltivato in quanto correlato all’effettivo e concreto esercizio di attività difensiva in sede di legittimità, e ciò anche prima sia della proclamazione degli eletti nella nuova consiliatura, sia delle sue stesse dimissioni (13 ottobre 2020) dalla consiliatura in contesa; il che priva di pregio, per ciò che appunto concerne le spese di lite, l’eccezione (pure opposta dalla ricorrente in memoria) di sopravvenuta carenza di interesse a resistere da parte del collega dimissionario. § 2.2A quest’ultimo proposito, parimenti rileva il fermo orientamento di legittimità (Cass.SSUU n. 28383/20 cit., Cass., Sez. VI, n. 4167/20; Cass., Sez. III, n. 14267/17; Cass., Sez. lav.n. 173/05 ed innumerevoli altre) in base al quale la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile, una fattispecie caratterizzata dal sopravvenire di una situazione che elimina in radice la ragione della lite tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, cioè ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, situazione da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. La relativa dichiarazione, se intervenuta in sede di legittimità, comporta la caducazione di tutte le statuizioni emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, imponendo in effetti a questa Corte di provvedere direttamente al regolamento delle spese in base al criterio della soccombenza virtuale e, quindi, previa delibazione di accoglibilità dell'originaria domanda. § 2.3La tesi sostenuta dalla ricorrente è priva di fondamento. L’art. 47 co. 6^ legge 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) stabilisce che: “Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.” Si tratta di disposizione che si pone in linea di continuità con quanto già stabilito, per le commissioni d’esame, dal previgente art.22 co. 6^ R.d.l. 27.11.1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) come sostituito dall’art. 1 bis d.l. 112/03 conv. con mod. dalla legge 180/03, secondo cui: “(…) Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. (…)”. Il dato normativo così ricostruibile è già stato più volte esaminato da queste Sezioni Unite. In particolare, Cass.SSUU n. 27769/20 ha posto in evidenza come l’art.47 cit. recepisca un contenuto precettivoin linea con quello di cui all’art. 22 previgente, essendosi osservato che: • sul piano letterale, scarso rilievo ha il riferimento, nella disposizione del 2012, alla ‘ineleggibilità’ invece che alla ‘incandidabilità’, come avveniva con la norma del 1933, posto che “seppur dogmaticamente giustificabile, la differenza tra incandidabilità, intesa come impossibilità ad essere candidato, e ineleggibilità, come impossibilità ad essere eletto, diviene, nei fatti, difficilmente percepibile e finisce con l'essere semplicemente il frutto dell'originaria nascita delle norme che hanno previsto l'incandidabilità, quando l'ineleggibilità era l'unico istituto a valere prima della candidatura”, tanto che anche la Corte Costituzionale ha talvolta (v.sent. 23 aprile 1996, n. 141, intorno all'art. 15, comma 1, lett. c), della l. 19 marzo 1990, n. 55) qualificato l'incandidabilità come ‘particolarissima causa di ineleggibilità’; • sul piano sistematico, il richiamo alla data di ‘cessazione’, e non semplicemente all' ‘incarico’, si presta, a ben vedere, finanche “ad un ampliamento del periodo d'ineleggibilità che avanza, nel suo dies a quo, sino alla data di cessazione dell'incarico, laddove la disposizione precedente faceva riferimento all'incarico in corso di svolgimento”; • sul piano dell’interpretazione costituzionalmente orientata, la preclusione posta dal legislatore non riguarda “un periodo né temporalmente indeterminato né, in sé, eccessivo o irragionevole. Si tratta comunque di una scelta discrezionale, ma non irrazionale, del legislatore, di separazione funzionale, intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale in linea coi i valori espressi dalla Costituzione. (…)”; e ciò in accordo con quanto già stabilito dal giudice delle leggi (Corte Cost. 15 aprile 2011, n. 138) il quale, interpellato appunto sulla legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, cit., ha evidenziato (come osservano le SSUU cit. anche con riguardo alla disposizione sopravvenuta) “che quel che conta, ai fini della previsione d'incandidabilità, è la tornata elettorale, non già l'immediatezza delle elezioni: sicché è nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell'incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato (e, oggi, nella tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico) che rileva la causa d'incandidabilità e, oggi, d'ineleggibilità”. Si tratta di affermazioni riprese e ribadite anche da Cass.SSUU n. 2606/21, da cui si desume che in base, sia alla lettera dell’art. 47 in esame (“Gli avvocati ‘componenti’ della commissione d’esame non possono essere eletti…”), sia al dato sistematico e finalistico, ad integrare la causa di ineleggibilità basta l'assunzione, dopo la nomina, dell'incarico di commissario d'esame, posto che “la posizione che si assume con la carica, al di là dell'effettivo esercizio, pone l'avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale”. In definitiva, diversamente da quanto vorrebbe la ricorrente, il termine a quoda cui decorre la causa di ineleggibilità va individuato, anche nella disciplina sopravvenuta, nell'assunzione dell'incarico di commissario d'esame successivamente alla nomina, perché già da questo momento si verifica la situazione di potenziale condizionamento del consenso elettorale che la norma vuole impedire; sicchè la disposizione va letta nel senso che l'avvocato torna eleggibile una volta che abbia cessato l'incarico e si verta di ‘seconda’ tornata elettorale successiva alla cessazione. Da questa ricostruzione interpretativa discende in effetti l'irrilevanza ai fini della decisione, come esattamente rilevato dal Procuratore Generale, della questione sull'efficacia - s e immediata o differita alla nomina ministeriale del sostituto - dell'atto di dimissioni dall’incarico di commissario d’esame (questione che ha impegnato buona parte della motivazione del CNF), risultando necessario e sufficiente, ad integrare la causa ostativa di ineleggibilità, che l’avvocato sia stato ‘componente’ della commissione d’esame, ed abbia poi partecipato, benchè dimissionario, alle elezioni immediatamente successive alla cessazione. La ricorrente avv.Amadei, soccombente virtuale, è quindi tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;