CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06639/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 110, 337 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura di dieci mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, da un lato perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dall'altro perché ignaro finanche delle decisioni di merito sul punto, che hanno entrambe escluso la rilevanza della contestata recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 fermai° 2023 Il consicilie