CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11799/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (ESACRI) [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 30/03/2022 R.G.N.47533/2020;Numero registro generale 9758/2022Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 11799/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto del 24 luglio 2024, il Tribunale di Roma – Sezionepassivo della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’esclusione dall’ammissione alpassivo degli importi richiesti a titolo di differenze retributive maturatenell’ambito del rapporto instaurato tra le parti.2. In particolare, il Lanzarotti aveva dedotto che nel periodo deicontratti a termine e proroghe continuative intercorsi tra le parti avevasempre svolto, sin dalla data della prima assunzione, mansioni superioririspetto a quelle proprie dell’Area A posizione economica “A2” diinquadramento formale e rientranti nell’Area B, in quanto riconducibili alprofilo professionale socio-sanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per ilcomparto Enti pubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore.3. Il Tribunale ha respinto l’opposizione escludendo la fondatezza delprospettato svolgimento di mansioni superiori sin dalla prima assunzione eper l’intero arco del rapporto e quindi la sussistenza del diritto al superioreinquadramento rivendicato.Ha richiamato la pronuncia di questa Corte di cui a Cass. 5 agosto2019, n. 20915 ed ha evidenziato che l’istante non aveva fornito idoneaprova dello svolgimento di mansioni eccedenti il profilo tecnico checonnota quelle proprie della qualifica posseduta.Ha ritenuto che il CCNI 2006-2009 di [OSCURATO:PERSONA] non avesseoperato alcuna trasposizione automatica della figura di autista soccorritoredall’area A all’area B.RGN 9758/2022Pag.2Numero registro generale 9758/2022Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 11799/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ha rilevato che, nello specifico, doveva ritenersi accertata, per stessaammissione dell’opponente, l’adibizione alle medesime mansioni e con ilgrado di professionalità di cui al formale inquadramento.4. Per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA],affidando l’impugnazione a due motivi.5. L’ESACRI in L.C.A., pur intimata, non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità delprovvedimento impugnato per illogicità manifesta, violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per non avere il giudice di primogrado ammesso la prova testimoniale ripetutamente richiesta dalricorrente in ordine alle mansioni in concreto svolte e per avere comunqueescluso la sussumibilità delle mansioni in concreto svolte nella categoriagiuridica di inquadramento rivendicata.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.in relazione agli articoli 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, 2126 cod. civ., 36Cost. e 12, comma 1, del CCNI personale non dirigente CRI 2006/2009;errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ex art. 395,comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; omessa motivazione su un punto decisivoex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per avere il giudice di primogrado incentrato la valutazione su un preteso diritto all’inquadramento afronte di una richiesta di pagamento di differenze retributive e per averposto a base della decisione la sentenza n. 20915/2019 con cui questaCorte si era pronunciata su una controversia che aveva ad oggetto ildiritto all’inquadramento nel livello superiore e non già, come nellafattispecie, il diritto alle differenze retributive ex art. 52, comma 5, d.lgs.165/2001. Si assume, in sostanza, che, non vertendosi nell’ipotesi diacquisizione automatica di un livello superiore in ragione dello svolgimentodi fatto di mansioni corrispondenti a quel superiore livello e non a quelloRGN 9758/2022Pag.3Numero registro generale 9758/2022Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 11799/2026Data pubblicazione 29/04/2026contrattualmente attribuito, bensì in quella diversa data dalla rivalutazioneoperata in sede collettiva delle medesime mansioni contrattualmenteassegnate, la Corte territoriale non avrebbe potuto limitarsi a considerareche il CCNL dell’Ente per gli anni 2006 - 2009 non aveva operato alcunatrasposizione automatica della figura dell’autista soccorritore dall’[OSCURATO:PERSONA]Area B, restando ai sensi dell’art. 14 del [OSCURATO:PERSONA] 1° ottobre 2007 ilpassaggio fra aree riservato alle procedure di progressione, potendo dettacircostanza fondare al più il rigetto della pretesa al riconoscimento deldiritto all’inquadramento superiore, ma non certo il rigetto della pretesaavanzata al pagamento delle differenze retributive per le mansionisuperiori svolte rispetto a quelle contrattualmente assegnate.3. Entrambi i motivi non meritano accoglimento.4. Innanzitutto, quanto al primo motivo, la dedotta violazione dell’art.115 cod. proc. civ. è ravvisabile soltanto nel caso in cui il giudice abbiagiudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso didisposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. Un., 5 agosto2016, n. 16598; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 10giugno 2016, n. 11892 e più di recente Cass. 14 aprile 2025, n. 9731).Il suddetto motivo, inoltre, non intercetta il passaggio motivazionale incui è espressamente affermato che, per stessa ammissionedell’opponente, vi era stata l’adibizione a quelle mansioni di cuiall’inquadramento e con il medesimo grado di professionalità e diassunzione di responsabilità. Ed infatti l’attività come indicatadall’opponente si risolveva in mera attività tecnica di supporto ai processiproduttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, a fronte di una figura diautista soccorritore di livello superiore che, per ricorrere, avrebbe richiestoinvece prestazioni riportabili all’ambito socio-sanitario con direttaresponsabilità dei risultati (ex Cass. 5 agosto 2019, n. 20915),prestazioni, come tali, neppure allegate dall’opponente.RGN 9758/2022Pag.4Numero registro generale 9758/2022Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 11799/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il Tribunale, dunque, ha stigmatizzato che il ricorrente (per sua stessaammissione) avesse svolto in costanza di rapporto mansioni che, percome descritte, già risultavano pienamente corrispondenti al profilo diinquadramento senza essere connotate da un maggior grado diprofessionalità e da più elevati profili di responsabilità rispetto a quellidell’operatore inquadrato nell’Area A.Tanto, evidentemente, rendeva superflua la prova testimoniale.5. Non rileva, inoltre, che il Tribunale abbia fatto riferimento ad unpreteso inquadramento a fronte di rivendicazioni meramente economicheessendo comune il presupposto giuridico (e fattuale) all’una ed all’altraipotesi.Il Tribunale ha, del resto, svolto il giudizio trifasico mettendo aconfronto le due Aree (di inquadramento e rivendicata) ed ha benindividuato il tratto differenziale in una maggiore quota di professionalitàed in più elevati profili di responsabilità.Ciò che fonda la decisione è, quindi, da un lato, la ricostruzionefattuale sulla base delle stesse ammissioni del ricorrente e, dall’altro,l’esito del giudizio trifasico correttamente svolto.Le doglianze, invero, non si misurano con chiarezza rispetto alla ratiodecidendi complessivamente adottata circa la carenza dei tratti qualificantidelle mansioni superiori che si assume di aver svolto, oltre che circa lospecifico profilo relativo all’assunzione di una maggiore quota diresponsabilità.6. Del resto, l’affermazione resa dal Tribunale riguardo agli elementidifferenziali tra le due Aree, individuati nei profili di strumentalità e digenericità, propri dell’Area A, in raffronto a quelli di autonomia e dispecialità, propri dell’Area B trova effettivamente riscontro nel testocontrattuale richiamato nel provvedimento e risulta corretta in diritto.Il riferimento nella declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a“ruoli operativi fungibili” e a professionalità di mero “supportoRGN 9758/2022Pag.5Numero registro generale 9758/2022Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 11799/2026Data pubblicazione 29/04/2026strumentale” trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’Area ACCNL 2006-2009 che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamentefungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”, mentre ilriferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL 1998-2001 a personaleche svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e diprocedure predeterminate” mediante “gestione delle strumentazionitecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita”ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’Area B delCCNL 2006-2009.I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunque individuati neiprofili di strumentalità e di genericità, propri dell’Area A, in raffronto aquelli di autonomia e di specialità, propri dell’Area B (si vedano, sul puntoCass. 3 gennaio 2024, n. 154 e numerose successive conformi e, quantoal periodo anteriore a quello di entrata in vigore del CCNL e del CCNI2006/2009, Cass. 26 settembre 2024, n. 25765 resa in una fattispecie incui, pur essendo il periodo lavorato dal lavoratore ricorrente interessatoanche dal CCNL 2002-2005, che rinvia al CCNL 1998-2001, assistito dalcorrispondente CCNI e pur avendo il decreto impugnato preso inconsiderazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNIintegrativo per il personale della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia lo stesso restavaesente da censure, non risultando modificato l’assetto sostanziale, neitratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, tra il CCNL del 1998-2001 e il CCNL 2006-2009).7. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.8. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’intimato svolto9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MRGN 9758/2022Pag.6Numero registro generale 9758/2022Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 11799/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 9758/2022Pag.7