CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 22671/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riformadella sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, aisensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in senso più favorevole all’imputato TodorSimon Claudiu la pena ritenuta di giustizia comminatagli dal tribunale di Milano indata 29.10.2024, in relazione a una pluralità di furti in concorso, consumati etentati, ascrittigli ai capi da A) ad F) dell’imputazione.2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando con un unico motivo diricorso violazione di legge, in relazione all’art. 129, cod. proc. pen., e vizio dimotivazione, per avere la Corte di appello irrogato al Todor, in applicazione delladisciplina della continuazione, la pena finale di mesi 10 giorni 20 di reclusione e dieuro 267,00 di multa, anche con riferimento ai reati di cui ai capi A) e D), che perstessa ammissione della Corte territoriale non erano procedibili per difetto diquerela e di cui non era stata dichiarata l’estinzione per difetto della condizione diprocedibilità.3. Con requisitoria scritta del 10.2.2026, l’Avvocato generale della Repubblicapresso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l’accoglimento delricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata conriferimento ai reati di cui ai capi A) e D) per essere l’azione penale improcedibileper difetto di querela e sempre senza rinvio nel resto, con trasmissione degli attialla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.5. Il quesito giuridico da risolvere è il seguente.Si tratta di accertare se, definito il giudizio di appello a carico dell’imputato ai sensidell’art. 599 bis cod. proc. pen., sia possibile dedurre con il ricorso per cassazionei vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, con riferimento all’art. 129,cod. proc. pen., per mancanza della condizione di procedibilità della querela,rilevata dal giudice di appello nel corpo della motivazione con riferimento a duedei diversi reati oggetto di contestazione, prima di recepire integralmente l’accordodelle parti sulla dosimetria della pena anche con riferimento all’aumento operatoa titolo di continuazione sui due furti “improcedibili”, mancanza di querela noneccepita nei motivi di appello e non dedotta al fine di far valere l’improcedibilitàall’interno dell’accordo intervenuto tra le parti nel giudizio di secondo grado, che,di conseguenza, ha ricompreso tutti i reati per cui si procede, anche quelli, comesi è detto, “improcedibili”.La risposta a tale quesito, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], è negativa.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide i principi affermati con costante orientamentodalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, secondocui con l’impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato possonoessere fatti valere: 1) i vizi che attengono all’accordo e, in particolare, quellirelativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e alconsenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenutodifforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3)l’applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima dellasentenza che abbia convalidato l’accordo, non rilevata dal giudice di appello, inquanto la richiesta di concordato non implica rinuncia alla prescrizione, restandoprecluse le censure relative ai motivi rinunciati o, ancora, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (cfr. inparticolare, Sez. U, Sentenza n. 19415 del 27/10/2022, Rv. 284481, Fazio, Sez.U, Sentenza n. 2647 del 10/07/2025, Rv. 289005, Bira).In questo senso, paradigmatica appare Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102 - 01, secondo cui, in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della partedi accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previstadalla legge (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025,Adami, Rv. 287834 - 01; Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, Vetrano, Rv. 287632 -01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01).O, ancora più efficacemente, Sez. 4, Sentenza n. 52803 del 14/09/2018, Rv.274522 – 01, secondo cui in tema di "patteggiamento in appello" comereintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103,il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, nondeve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullitàassoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivoproprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. È,dunque, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla penain appello.Per converso non può applicarsi il principio affermato da Sez. U Fazio e ribadito daSez. U. Bira, alla luce del quale, come si è detto, con l’impugnazione avverso lasentenza che ratifica il concordato può essere fatta valere la prescrizioneintervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l’accordo, non rilevata dalgiudice di appello, in quanto la richiesta di concordato non implica rinuncia allaprescrizione.Ciò per la decisiva ragione che nel caso della querela manca una disposizione comequella dell’art. 157, co. 7, cod. proc. pen., secondo cui per rinunciare allaprescrizione già maturata occorre una rinuncia espressa dell’imputato, sicché sela rinuncia manca, il giudice ha il dovere di applicare l’art. 129 cod. proc. pen. edichiarare l’estinzione del reato.Una simile disposizione non si ravvisa per la querela, sicché appare possibileaffermare che tra i motivi rinunciati con la richiesta di concordato sia rientratoquello relativo alla mancanza della condizione di procedibilità, in quanto nel casoin esame con l’appello l’imputato nulla aveva rappresentato sul punto e le partinulla avevano eccepito in sede di definizione dell’accordo sulla rinuncia ai motividi appello, che, con riferimento alla determinazione della pena finale avevacontemplato tutti i reati, compresi i due “improcedibili”, circostanza che impediscedi rilevare d’ufficio in questa sede il difetto della condizione di procedibilità.6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente,ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e dellasomma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dellacircostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, nonconsente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delleevidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del13.6.2000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]