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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 1979

Cassazione n. 06286/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1979 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; leglie/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e conclude con la richiesta di annullamento dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1 Con l'ordinanza in epigrafe, resa in data 8 febbraio 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 12 gennaio 2021 aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 2, 575-577, primo comma, nn. 3 e 4, in relazione all'art. 61, n. 1, 416-bis.1, cod. pen., inerente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], contestato come commesso in Pizzo, il 18 marzo 2004, avendo partecipato l'indagato in qualità di ideatore e promotore (ruolo ascritto anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e anche esecutore materiale (ruolo ascritto anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in questo secondo ruolo avendo collaborato con gli altri nelle attività di pedinamento e rintraccio della vittima, la quale era stata attinta alla schiena da vari colpi di pistola che avevano cagionato lesioni anche a causa della quali Belsito era poi deceduto in data 1° aprile 2004.

Il Tribunale del riesame ha premesso che l'omicidio di Belsito aveva formato oggetto della verifica compiuta dal Giudice per le indagini preliminari che aveva valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, il 4 maggio 2016, aveva riferito che si era portato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], in forza della convocazione fattagli da diversi soggetti, fra cui [OSCURATO:PERSONA], presso un casolare appartenente agli stessi Bonavota, dove aveva ricevuto l'incarico (in ricambio del favore che i Bonavota gli avevano fatto per il ferimento del cognato [OSCURATO:PERSONA]) di eliminare [OSCURATO:PERSONA], ed egli aveva prestato adesione al mandato ricevuto, con la specificazione che l'incarico aveva riguardato l'uccisione anche di altri soggetti, ossia [OSCURATO:PERSONA], poi ucciso il 4 maggio 2004, e [OSCURATO:PERSONA], poi ucciso il 12 luglio 2004.

Oltre all'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] fra i mandanti fatta dal suddetto Mantella, il Giudice per le indagini preliminari aveva considerato la dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato nei Bonavota - riferendosi a Domenico, [OSCURATO:PERSONA] - i mandanti dell'omicidio di Belsito.

Poi, nell'ordinanza genetica, si era fatto leva anche sulla sentenza, sub iudice, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 23 ottobre 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e anche [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per gli omicidi dei suddetti Cracolici e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta di reclusione per il solo omicidio Cracolici, e sulla sentenza, anch'essa sub iudice, emessa dallo stesso Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 17 luglio 2017 che aveva condannato il suddetto Fortuna per l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], riformata in secondo grado dalla Corte di appello di Catanzaro, che aveva assolto Fortuna per non aver commesso il fatto, con sentenza, però, a sua volta, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

Il Tribunale, valutate le deduzioni svolte dalla difesa con la richiesta di riesame, ha ritenuto l'ordinanza impugnata fondata su adeguate risultanze investigative, tali da collocare in modo convergente in capo al gruppo dei Bonavota, incluso l'indagato [OSCURATO:PERSONA], l'ascrivibilità anche dell'omicidio di Belsito, così come era stato accertato, sia pure con sentenze non definitive, per gli omicidi di Cracolici e [OSCURATO:PERSONA], in un quadro che contemplava le chiamate in correità e reità da parte dei collaboratori di giustizia, con conseguente evenienza anche delle corrispondenti esigenze cautelari, tali da esigere la custodia carceraria.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione in merito all'individuazione ed esposizione degli indizi a carico dell'indagato.

La difesa rileva che tra l'ordinanza impugnata e quella relativa alla diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA] sussiste perfetta sovrapponibilità e, in particolare, in quella oggetto del presente esame il Tribunale ha confuso il ricorrente con il fratello Nicola quanto all'episodio dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto la condanna di [OSCURATO:PERSONA], ma non di [OSCURATO:PERSONA], già assolto da tale reato, e ha poi motivato in merito alle esigenze cautelari, su cui si erano soffermati i motivi svolti per [OSCURATO:PERSONA], non quelli di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, si fa notare, alle pagine 2, 4 e 7 il Tribunale si è riferito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], anziché a quella di [OSCURATO:PERSONA], e si tratta di punti fondamentali della motivazione, in quanto essi risultano attinenti, il primo, alla ricostruzione del collaboratore Mantella, il secondo, alla valutazione svolta dal Tribunale per affermare l'efficacia traslativa dei riscontri e, il terzo, al riferimento a un'inesistente censura sulle esigenze cautelari.

L'omessa esatta distinzione fra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], secondo il ricorrente, non è di scarso momento e ha inficiato la motivazione dell'ordinanza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione.

Nonostante nel primo motivo della richiesta di riesame si fosse lamentato il carattere pedissequo dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta del Pubblico ministero: su tale questione, il Tribunale del riesame non risulta avere espresso alcuna motivazione.

2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio della motivazione.

Le argomentazioni esposte dai giudici del riesame, ad avviso del ricorrente, non hanno offerto risposte adeguate in merito ai temi posti dalla difesa con la corrispondente richiesta, in ordine alla questione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Mantella, ai pretesi riscontri provenienti da Arena, alla causale familiare emergente dalle conversazioni fra i congiunti di [OSCURATO:PERSONA], da leggersi alla luce delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA] all'inquirente [OSCURATO:PERSONA].

La risposta data su tali temi viene ritenuta dalla difesa dell'indagato elusiva, giacché tutti i dubbi in ordine a quanto era stato propalato da Mantella elencati nella richiesta di riesame non sono stati dipanati, così come non è stata affrontata la smentita data ad altre argomentazioni (quali quelle sul ruolo del ricorrente nell'omicidio di Cracolici).

Inoltre, la questione della circolarità della fonte dichiarativa costituita da Arena, il quale aveva dichiarato quanto aveva appreso da Pardea, che, a sua volta, avrebbe appreso i particolari dell'omicidio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], è stata oggetto, secondo la difesa, di un tentativo di analisi apodittico e non conforme a una completa valutazione dei fatti, senza dire che le dichiarazioni di Mantella e Arena erano risultate in conflitto in ordine al movente: il primo, infatti, non avendo saputo spiegare per quale ragione i mandanti avessero deciso di uccidere Belsito, mentre il secondo aveva indicato il movente nella relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso Belsito.

Per altro verso, non si è compiuta, secondo il ricorrente, alcuna valutazione di quello che Arena aveva indicato come un mero sospetto circa la richiesta a Mantella da parte di Domenico, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA].

Ancora, l'ordinanza - fa notare la difesa - ha attribuito ai collaboratori Michienzi e Costantino l'affermazione che l'omicidio di Belsito era da inquadrarsi nelle mire espansionistiche del gruppo Bonavota, laddove tali fonti non avevano fatto nessun riferimento all'omicidio, sicché il Tribunale avrebbe dovuto specificare la dichiarazione da cui ha evinto quel collegamento, anche perché si era dedotta la questione dell'inattendibilità dei suddetti Michienzi e Costantino.

Inoltre, sull'inadeguatezza del contributo di Mantella, i giudici del riesame non hanno tenuto conto, secondo il ricorrente, della valutazione espressa in precedenza anche in sede di legittimità sulla vicenda richiamata, quella relativa all'omicidio [OSCURATO:PERSONA], come pure si era segnalato nella richiesta.

Si evidenzia, infine, che era stata sottolineata dalla difesa anche la diversità delle modalità di esecuzione fra gli altri delitti e quello oggetto del presente procedimento, senza che su tale tema si sia registrata una congruente risposta.

3. Il Procuratore generale, dando seguito alla memoria con cui aveva anticipato la requisitoria, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto, a fronte di una motivazione fondata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia fornite di riscontro, le doglianze proposte hanno dedotto generici vizi di giudizio, al di fuori del perimetro proprio del vaglio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia nel suo complesso infondata e, quindi, vada rigettata.

2. Anzitutto giova richiamare gli snodi essenziali del ragionamento sviluppato nell'ordinanza in esame.

Il Tribunale ha considerato che le risultanze investigative avevano univocamente indirizzato ad ascrivere al gruppo Bonavota l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], come avevano rivelato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e poi quelle di [OSCURATO:PERSONA], mentre - in negativo - non erano stati rinvenuti elementi idonei a far emergere l'individuazione di altri soggetti coinvolti, quali mandanti o esecutori, nell'omicidio di Belsito, come d'altronde le intercettazioni delle conversazioni fra i familiari della vittima avevano confermato. [OSCURATO:PERSONA], sia gli altri collaboratori Michienzi e Costantino - hanno rimarcato i giudici del riesame - avevano, inoltre, inquadrato l'uccisione di Belsito nel progetto dei Bonavota di procedere all'eliminazione di tutti coloro che si frapponevano al loro proposito di consolidamento del loro controllo sulla zona di riferimento del Comune di Maierato, come avevano confermato gli omicidi di Cracolici e [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo anno 2004; e la responsabilità dei Bonavota, sia pure non ancora definitivamente accertata, in questi altri omicidi, ha determinato la conseguente applicazione del principio dell'efficacia traslativa dei relativi riscontri, stante l'inscindibilità del tessuto dichiarativo inerente alle vicende fra loro certamente collegate.

In tale prospettiva sono stati considerati la sostanziale identità dei protagonisti nonché il legame fra Andrea e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e gli esponenti del clan Bonavota, dall'altro, legame affermato, non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche da Michienzi, Moscato e Arena, di guisa che costoro, fino alla carcerazione di Mantella e all'uccisione di Scrugli, avevano costituito un vero e proprio gruppo di fuoco.

Questo impianto accusatorio è, per il Tribunale, da condividere, in quanto è risultato essere l'esito di un rigoroso esame del complessivo compendio indiziario, dall'analisi del quale è emersa l'unicità del gruppo Bonavota nell'attuare il condiviso proposito di eliminare i loro avversari.

I giudici del riesame hanno osservato come tale impianto non possa ritenersi inficiato dalla constatazione della genesi del contributo dichiarativo di Arena, laddove questi aveva riferito di aver appreso le notizie sull'uccisione di Belsito da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta appartenente al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], non rilevando decisivamente la possibilità che Pardea potesse avere appreso tali notizie dal medesimo Mantella oppure da Morelli, giacché la conoscenza delle vicenda relativa all'uccisione di Belsito era risultata essere parte del patrimonio comune degli appartenenti a quel gruppo.

Assodata la solidità dell'impianto indiziario, il Tribunale ha ritenuto sussistenti anche le esigenze cautelari legittimanti la custodia inframuraria.

3. Posta tale base argomentativa, si osserva che in qualche passaggio dell'ordinanza effettivamente compaiono impropri riferimenti alla posizione, non di Domenico, bensì di [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo al provvedimento, sia pure individuato come concorrente nel delitto di omicidio di cui si tratta.

Ferma l'ovvia censura di tale confusione lessicale, è tuttavia da considerare che i riferimenti incongrui denunciati dal ricorrente, per quanto essi risultano riscontrati, appaiono inadeguati a destrutturare la base logico-argomentativa offerta dal Tribunale a giustificazione della conferma dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale.

3.1. Invero, il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] a pag. 2 dell'ordinanza afferisce alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, la difesa non contesta avere riguardato egualmente tanto Nicola quanto [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Ulteriore riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si rinviene a pag. 7 quando il Tribunale ha trattato la questione delle esigenze cautelari che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato non aver posta nel corso del riesame.

Tuttavia, questa stessa prospettazione conduce a ritenere, al limite, superflua la notazione svolta dal Tribunale, che ha comunque ritenuto dover affrontare il punto delle esigenze cautelari: essa non afferisce a uno snodo della motivazione che possa considerarsi carente rispetto alla richiesta di riesame, sicché dall'inserzione del relativo passaggio nell'ordinanza impugnata non può trarsi una spia di concreto vizio del provvedimento.

3.3. L'ulteriore riferimento al medesimo [OSCURATO:PERSONA] a pag. 4 va trattato nel contesto dell'incongrua considerazione di entrambi i fatti onnicidiari relativi a Cracolici e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece già assolto dall'imputazione di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].In effetti, è oggettivamente suscettibile di essere inteso in modo confusivo il richiamo fatto nell'ordinanza in modo indistinto alla condanna di Domenico, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché esso può riguardare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ascrittogli, peraltro in via non definitiva„ ma non può afferire alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Come infatti si trae dall'articolata ordinanza applicativa della misura cautelare (spec. pag. 53), [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito per tale omicidio l'assoluzione svariati anni addietro, con la sentenza emessa dalla Corte di assise di Catanzaro il 20 ottobre 2010, irrevocabile, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ma aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla stregua di un quadro probatorio diverso da quello poi emerso.

3.3.1. Sennonché, la stessa ordinanza genetica - ferma restando, ovviamente, la definitiva esclusione dell'accusa penale di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA] - ha rivendicato la giuridica possibilità di rivalutare lo stesso tasso di credibilità del collaboratore di giustizia Michienzi anche su tale fatto, alla luce delle sopravvenienze probatorie ritenute rilevanti per la valutazione di quel fatto.

E, nell'impianto del provvedimento, impregiudicato l'argine insuperabile dell'avvenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione in questione, la posizione del medesimo risulta affiancata a quella degli altri Bonavota e comunque autonomamente considerata, in relazione a tutti i comportamenti a lui attribuiti, sia dal succitato Michienzi, sia dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sia dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], previa adeguata valutazione di attendibilità delle dichiarazioni provenienti da ciascuno di essi.

3.3.2. Sul tema, va ricordato che, in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 04; Sez. 1, n. 8218 del 29/01/2019, Nicolamarino, Rv. 274917 - 02; Sez. 6, n. 2900 del 12/12/2013, dep. 2014, Graziano, Rv. 258247 - 01).

Di conseguenza, tale parte della censura, non infondata relativamente alla confusiva omologazione delle posizioni di tutti i Bonavota quanto alla responsabilità inerente alle parallele vicende omicidiarie in danno di Cracolici e [OSCURATO:PERSONA], non determina ex se la disarticolazione del complessivo ragionamento compiuto dal Tribunale per la verifica della gravità indiziaria inerente, occorrendo invece l'accertamento - in relazione alla proposizione di specifica doglianza - dell'efficienza determinante del rilevato errore, quanto meno, espositivo sul ragionamento estrinsecato dal Tribunale per concludere nel senso della gravità indiziaria inerente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in merito al concorso nell'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA].

4. In tal senso, non può certo considerarsi specifica la doglianza di cui al secondo motivo dell'atto di impugnazione lì dove denuncia la violazione dell'art.292 cod. proc. pen. e l'inadeguatezza della motivazione facendo carico al Tribunale di non avere espresso alcun giudizio circa il fatto, evidenziato con la richiesta di riesame, della connotazione pedissequa dell'ordinanza applicativa rispetto alla richiesta del Pubblico ministero.

Orbene, all'esordio dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha formulato una valutazione del tutto positiva del contenuto dell'ordinanza genetica, qualificando come completo ed esauriente il suo profilo descrittivo e parimenti apprezzandone quello valutativo, anche in ordine alla verifica di attendibilità soggettiva delle fonti dichiarative, di matrice collaborativa.

E, se è vero che nell'ordinanza impugnata non viene dettagliato oltre quanto al profilo dell'autonomia delle valutazioni in questione rispetto a quelle contenute nella richiesta del Pubblico ministero, è del pari certo che il ricorrente non ha dedotto, né provato di avere sottoposto al Tribunale i punti dell'ordinanza applicativa che fossero da reputarsi null'altro che passivi recettori del contenuto della richiesta e di avere argomentato in merito ai relativi effetti, tali da avere in thesi inibito l'esposizione e l'autonoma valutazione giudiziale del quadro indiziario posto a carico dell'indagato.

Sull'argomento occorre riaffermare il principio di diritto secondo cui, nella dialettica propria delle impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per l'omissione di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 - 01).

In coerente consonanza con queste considerazioni si è anche precisato che - qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia soltanto genericamente eccepita, in quanto mancante di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per le quali la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel disattendere l'eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e, quindi, a indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento in cui si riviene detta autonoma valutazione (Sez.

F, n. 28744 del 25/08/2020, Filippone, non mass.; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01).

Perciò, la deduzione del ricorrente si rivela aspecifica, in quanto, a tutto concedere, rimanda a un'autoevidenza, solo supposta, della carenza di autonomia valutativa dedotta, senza indicare i punti dimostrativi della supina e acritica riproposizione da parte del giudice della cautela del contenuto della richiesta e argomentare sulla determinante rilevanza nell'impedire apprezzamenti di segno contrario a quelli valutati dal provvedimento cautelare.

5. Trascorrendo all'esame del terzo motivo, da riguardare anche alla luce della confusione rilevata nell'analisi del primo motivo, è da considerare che i giudici del riesame, richiamando per quanto di ragione anche il tessuto argomentativo dell'ordinanza genetica, hanno fornito una motivazione, come sopra richiamata, congrua e non illogica dell'attendibilità soggettiva del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che le sue dichiarazioni si inscrivono nell'ampia e costante ammissione, anzitutto, delle proprie responsabilità, che ha contemplato la confessione di otto omicidi, nell'espressione della sua altrettanto piena intenzione di collaborare con ila giustizia, dall'esternazione di dichiarazioni assolutamente precise e contestualizzate, nell'alveo di una conoscenza particolarmente qualificata del contesto criminale di riferimento, corroborata dalla condanna da lui riportata per la partecipazione dell'associazione di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] - Barba.

I giudici della cautela hanno adeguatamente saggiato la sua credibilità valutando i concreti risultati processuali che le sue dichiarazioni hanno consentito di conseguire in precedenti processi di criminalità organizzata, la sua attendibilità intrinseca essendo stata ritenuta validata anche dalla posizione da lui rivestita all'interno di quei contesti criminali e dai rapporti privilegiati da lui intrattenuti con la cosca dei Bonavota.

5.1. Del pari adeguata è stata la giustificazione fornita dal Tribunale alla credibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al quale anche la verifica della possibile circolarità, paventata dalla difesa, delle informazioni rese sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], appare essere stata conclusivamente effettuata in modo da escludere il suddetto rischio, senza incorrere cadute logiche.

E' stato, in particolare, segnalato che il fatto omicidiario, molto rilevante sotto il profilo associativo, era divenuto nel gruppo di cui faceva parte Mantella, patrimonio comune, sicché quanto Aprea aveva appreso dal sodale Pardea, sulla scorta di un assodato legame di stretta amicizia e frequentazione sussistente fra Arena e Pardea e della loro comune appartenenza al clan Pardea - Ranisi (come evidenziato nell'ordinanza applicativa della misura), aveva ricevuto l'informazione in modo certamente indipendente dalla fonte soggettiva costituita dal medesimo Mantella.

Per come descritto dal Tribunale, dunque, l'elemento scaturente dalle dichiarazioni di Arena si profila idoneo a concorrere con il contributo narrativo di [OSCURATO:PERSONA] alla formazione della piattaforma indiziaria posta a carico del ricorrente, dovendo riaffermarsi il principio di diritto in base a cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze riguardanti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, in aggiunta agli ordinari riscontri, che siano necessari ex art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., purché esse siano supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 - 02; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065 - 01).

Su tale versante, quindi, la doglianza proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi priva di fondamento.

5.2. In ordine, poi, alla prospettata erroneità dell'interpretazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso che l'omicidio di Belsito era da inquadrarsi nelle mire espansionistiche del gruppo Bonavota, si tratta di deduzione soltanto predicata, ma in alcun modo dimostrata e insuscettibile di indurre in sede di legittimità all'adesione di una valutazione dei contributi dichiarativi di segno diverso da quello motivatamente esposto dai giudici della cautela.

Su questo versante non può non ritenersi l'adeguatezza della motivazione in punto di gravità indiziaria, dovendo ribadirsi il rilievo di carattere generale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art.273 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, per cui non possono ritenersi ammissibili le censure o le parti di esse che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

Ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 23270 del 21/01/2021, Todaro, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).

Tale rilievo osta a che possano considerarsi utili al ricorrente al fine di infirmare la motivazione del provvedimento impugnato le ulteriori critiche di natura marcatamente valutativa degli elementi indiziari, anche relativi all'apprezzamento delle modalità della condotta, posti dal Tribunale a fondamento dell'ordinanza.

5.3. Alla stregua di tali premesse e considerando che, sia pure sulla base di sentenza di condanna non definitiva, l'argomento dell'accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] utilizzato anche dal Tribunale resta efficace quanto al - e nei soli limiti del - delitto omicidiario relativo a [OSCURATO:PERSONA], deve infine osservarsi che il riferimento a tale elemento, come doverosamente circoscritto, non si profila giuridicamente censurabile e, per la relativa parte, mantiene la sua consistenza.

Invero, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti la violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza, non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, né dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404 - 01; Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008, dep. 2009, Calabrese, Rv. 242376 - 01).

La valorizzazione di questo dato processuale - nei limiti di ciò che esso esprime allo stato, in quanto esito di una valutazione decisoria di merito, però non assistita dal crisma dell'irrevocabilità e, quindi, impregiudicati gli ulteriori (Y) (\i Cal sviluppi - si profila non illogica, al di là di ogni disputa terminologica sul se essa inerisca a quella che usa definirsi l'efficacia traslativa del riscontro, che Cn.1 primariamente si attaglia alla valutazione del contributo narrativo reso dal c=i ("4 chiamante in reità o correità in ordine a un'attività continuativa di 0:5 LU programmazione ed organizzazione inerente a un determinato fatto di reato, ma Ll che si considera possa riguardare, in determinate condizioni, anche le Cnit dichiarazioni accusatorie relative a una pluralità di fatti-reato commessi pure dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, rispetto a cui l'elemento di riscontro Ut t esterno per alcuni di essi può essere reputato idoneo a fornire sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e a imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserzione dei fatti in un rapporto intersoggettivo unitario e continuativo (Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367 - 01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355 - 01).

6. Corollario delle considerazioni svolte è, pertanto, il rigetto del ricorso.

A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1979 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; leglie/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e conclude con la richiesta di annullamento dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1 Con l'ordinanza in epigrafe, resa in data 8 febbraio 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 12 gennaio 2021 aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 2, 575-577, primo comma, nn. 3 e 4, in relazione all'art. 61, n. 1, 416-bis.1, cod. pen., inerente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], contestato come commesso in Pizzo, il 18 marzo 2004, avendo partecipato l'indagato in qualità di ideatore e promotore (ruolo ascritto anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e anche esecutore materiale (ruolo ascritto anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in questo secondo ruolo avendo collaborato con gli altri nelle attività di pedinamento e rintraccio della vittima, la quale era stata attinta alla schiena da vari colpi di pistola che avevano cagionato lesioni anche a causa della quali Belsito era poi deceduto in data 1° aprile 2004. Il Tribunale del riesame ha premesso che l'omicidio di Belsito aveva formato oggetto della verifica compiuta dal Giudice per le indagini preliminari che aveva valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, il 4 maggio 2016, aveva riferito che si era portato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], in forza della convocazione fattagli da diversi soggetti, fra cui [OSCURATO:PERSONA], presso un casolare appartenente agli stessi Bonavota, dove aveva ricevuto l'incarico (in ricambio del favore che i Bonavota gli avevano fatto per il ferimento del cognato [OSCURATO:PERSONA]) di eliminare [OSCURATO:PERSONA], ed egli aveva prestato adesione al mandato ricevuto, con la specificazione che l'incarico aveva riguardato l'uccisione anche di altri soggetti, ossia [OSCURATO:PERSONA], poi ucciso il 4 maggio 2004, e [OSCURATO:PERSONA], poi ucciso il 12 luglio 2004. Oltre all'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] fra i mandanti fatta dal suddetto Mantella, il Giudice per le indagini preliminari aveva considerato la dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato nei Bonavota - riferendosi a Domenico, [OSCURATO:PERSONA] - i mandanti dell'omicidio di Belsito. Poi, nell'ordinanza genetica, si era fatto leva anche sulla sentenza, sub iudice, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 23 ottobre 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e anche [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per gli omicidi dei suddetti Cracolici e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta di reclusione per il solo omicidio Cracolici, e sulla sentenza, anch'essa sub iudice, emessa dallo stesso Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 17 luglio 2017 che aveva condannato il suddetto Fortuna per l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], riformata in secondo grado dalla Corte di appello di Catanzaro, che aveva assolto Fortuna per non aver commesso il fatto, con sentenza, però, a sua volta, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Il Tribunale, valutate le deduzioni svolte dalla difesa con la richiesta di riesame, ha ritenuto l'ordinanza impugnata fondata su adeguate risultanze investigative, tali da collocare in modo convergente in capo al gruppo dei Bonavota, incluso l'indagato [OSCURATO:PERSONA], l'ascrivibilità anche dell'omicidio di Belsito, così come era stato accertato, sia pure con sentenze non definitive, per gli omicidi di Cracolici e [OSCURATO:PERSONA], in un quadro che contemplava le chiamate in correità e reità da parte dei collaboratori di giustizia, con conseguente evenienza anche delle corrispondenti esigenze cautelari, tali da esigere la custodia carceraria. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione in merito all'individuazione ed esposizione degli indizi a carico dell'indagato. La difesa rileva che tra l'ordinanza impugnata e quella relativa alla diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA] sussiste perfetta sovrapponibilità e, in particolare, in quella oggetto del presente esame il Tribunale ha confuso il ricorrente con il fratello Nicola quanto all'episodio dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto la condanna di [OSCURATO:PERSONA], ma non di [OSCURATO:PERSONA], già assolto da tale reato, e ha poi motivato in merito alle esigenze cautelari, su cui si erano soffermati i motivi svolti per [OSCURATO:PERSONA], non quelli di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si fa notare, alle pagine 2, 4 e 7 il Tribunale si è riferito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], anziché a quella di [OSCURATO:PERSONA], e si tratta di punti fondamentali della motivazione, in quanto essi risultano attinenti, il primo, alla ricostruzione del collaboratore Mantella, il secondo, alla valutazione svolta dal Tribunale per affermare l'efficacia traslativa dei riscontri e, il terzo, al riferimento a un'inesistente censura sulle esigenze cautelari. L'omessa esatta distinzione fra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], secondo il ricorrente, non è di scarso momento e ha inficiato la motivazione dell'ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione. Nonostante nel primo motivo della richiesta di riesame si fosse lamentato il carattere pedissequo dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta del Pubblico ministero: su tale questione, il Tribunale del riesame non risulta avere espresso alcuna motivazione. 2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio della motivazione. Le argomentazioni esposte dai giudici del riesame, ad avviso del ricorrente, non hanno offerto risposte adeguate in merito ai temi posti dalla difesa con la corrispondente richiesta, in ordine alla questione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Mantella, ai pretesi riscontri provenienti da Arena, alla causale familiare emergente dalle conversazioni fra i congiunti di [OSCURATO:PERSONA], da leggersi alla luce delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA] all'inquirente [OSCURATO:PERSONA]. La risposta data su tali temi viene ritenuta dalla difesa dell'indagato elusiva, giacché tutti i dubbi in ordine a quanto era stato propalato da Mantella elencati nella richiesta di riesame non sono stati dipanati, così come non è stata affrontata la smentita data ad altre argomentazioni (quali quelle sul ruolo del ricorrente nell'omicidio di Cracolici). Inoltre, la questione della circolarità della fonte dichiarativa costituita da Arena, il quale aveva dichiarato quanto aveva appreso da Pardea, che, a sua volta, avrebbe appreso i particolari dell'omicidio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], è stata oggetto, secondo la difesa, di un tentativo di analisi apodittico e non conforme a una completa valutazione dei fatti, senza dire che le dichiarazioni di Mantella e Arena erano risultate in conflitto in ordine al movente: il primo, infatti, non avendo saputo spiegare per quale ragione i mandanti avessero deciso di uccidere Belsito, mentre il secondo aveva indicato il movente nella relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso Belsito. Per altro verso, non si è compiuta, secondo il ricorrente, alcuna valutazione di quello che Arena aveva indicato come un mero sospetto circa la richiesta a Mantella da parte di Domenico, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, l'ordinanza - fa notare la difesa - ha attribuito ai collaboratori Michienzi e Costantino l'affermazione che l'omicidio di Belsito era da inquadrarsi nelle mire espansionistiche del gruppo Bonavota, laddove tali fonti non avevano fatto nessun riferimento all'omicidio, sicché il Tribunale avrebbe dovuto specificare la dichiarazione da cui ha evinto quel collegamento, anche perché si era dedotta la questione dell'inattendibilità dei suddetti Michienzi e Costantino. Inoltre, sull'inadeguatezza del contributo di Mantella, i giudici del riesame non hanno tenuto conto, secondo il ricorrente, della valutazione espressa in precedenza anche in sede di legittimità sulla vicenda richiamata, quella relativa all'omicidio [OSCURATO:PERSONA], come pure si era segnalato nella richiesta. Si evidenzia, infine, che era stata sottolineata dalla difesa anche la diversità delle modalità di esecuzione fra gli altri delitti e quello oggetto del presente procedimento, senza che su tale tema si sia registrata una congruente risposta. 3. Il Procuratore generale, dando seguito alla memoria con cui aveva anticipato la requisitoria, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto, a fronte di una motivazione fondata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia fornite di riscontro, le doglianze proposte hanno dedotto generici vizi di giudizio, al di fuori del perimetro proprio del vaglio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia nel suo complesso infondata e, quindi, vada rigettata. 2. Anzitutto giova richiamare gli snodi essenziali del ragionamento sviluppato nell'ordinanza in esame. Il Tribunale ha considerato che le risultanze investigative avevano univocamente indirizzato ad ascrivere al gruppo Bonavota l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], come avevano rivelato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e poi quelle di [OSCURATO:PERSONA], mentre - in negativo - non erano stati rinvenuti elementi idonei a far emergere l'individuazione di altri soggetti coinvolti, quali mandanti o esecutori, nell'omicidio di Belsito, come d'altronde le intercettazioni delle conversazioni fra i familiari della vittima avevano confermato. [OSCURATO:PERSONA], sia gli altri collaboratori Michienzi e Costantino - hanno rimarcato i giudici del riesame - avevano, inoltre, inquadrato l'uccisione di Belsito nel progetto dei Bonavota di procedere all'eliminazione di tutti coloro che si frapponevano al loro proposito di consolidamento del loro controllo sulla zona di riferimento del Comune di Maierato, come avevano confermato gli omicidi di Cracolici e [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo anno 2004; e la responsabilità dei Bonavota, sia pure non ancora definitivamente accertata, in questi altri omicidi, ha determinato la conseguente applicazione del principio dell'efficacia traslativa dei relativi riscontri, stante l'inscindibilità del tessuto dichiarativo inerente alle vicende fra loro certamente collegate. In tale prospettiva sono stati considerati la sostanziale identità dei protagonisti nonché il legame fra Andrea e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e gli esponenti del clan Bonavota, dall'altro, legame affermato, non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche da Michienzi, Moscato e Arena, di guisa che costoro, fino alla carcerazione di Mantella e all'uccisione di Scrugli, avevano costituito un vero e proprio gruppo di fuoco. Questo impianto accusatorio è, per il Tribunale, da condividere, in quanto è risultato essere l'esito di un rigoroso esame del complessivo compendio indiziario, dall'analisi del quale è emersa l'unicità del gruppo Bonavota nell'attuare il condiviso proposito di eliminare i loro avversari. I giudici del riesame hanno osservato come tale impianto non possa ritenersi inficiato dalla constatazione della genesi del contributo dichiarativo di Arena, laddove questi aveva riferito di aver appreso le notizie sull'uccisione di Belsito da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta appartenente al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], non rilevando decisivamente la possibilità che Pardea potesse avere appreso tali notizie dal medesimo Mantella oppure da Morelli, giacché la conoscenza delle vicenda relativa all'uccisione di Belsito era risultata essere parte del patrimonio comune degli appartenenti a quel gruppo. Assodata la solidità dell'impianto indiziario, il Tribunale ha ritenuto sussistenti anche le esigenze cautelari legittimanti la custodia inframuraria. 3. Posta tale base argomentativa, si osserva che in qualche passaggio dell'ordinanza effettivamente compaiono impropri riferimenti alla posizione, non di Domenico, bensì di [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo al provvedimento, sia pure individuato come concorrente nel delitto di omicidio di cui si tratta. Ferma l'ovvia censura di tale confusione lessicale, è tuttavia da considerare che i riferimenti incongrui denunciati dal ricorrente, per quanto essi risultano riscontrati, appaiono inadeguati a destrutturare la base logico-argomentativa offerta dal Tribunale a giustificazione della conferma dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale. 3.1. Invero, il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] a pag. 2 dell'ordinanza afferisce alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, la difesa non contesta avere riguardato egualmente tanto Nicola quanto [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Ulteriore riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si rinviene a pag. 7 quando il Tribunale ha trattato la questione delle esigenze cautelari che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato non aver posta nel corso del riesame. Tuttavia, questa stessa prospettazione conduce a ritenere, al limite, superflua la notazione svolta dal Tribunale, che ha comunque ritenuto dover affrontare il punto delle esigenze cautelari: essa non afferisce a uno snodo della motivazione che possa considerarsi carente rispetto alla richiesta di riesame, sicché dall'inserzione del relativo passaggio nell'ordinanza impugnata non può trarsi una spia di concreto vizio del provvedimento. 3.3. L'ulteriore riferimento al medesimo [OSCURATO:PERSONA] a pag. 4 va trattato nel contesto dell'incongrua considerazione di entrambi i fatti onnicidiari relativi a Cracolici e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece già assolto dall'imputazione di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].In effetti, è oggettivamente suscettibile di essere inteso in modo confusivo il richiamo fatto nell'ordinanza in modo indistinto alla condanna di Domenico, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché esso può riguardare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ascrittogli, peraltro in via non definitiva„ ma non può afferire alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Come infatti si trae dall'articolata ordinanza applicativa della misura cautelare (spec. pag. 53), [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito per tale omicidio l'assoluzione svariati anni addietro, con la sentenza emessa dalla Corte di assise di Catanzaro il 20 ottobre 2010, irrevocabile, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ma aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla stregua di un quadro probatorio diverso da quello poi emerso. 3.3.1. Sennonché, la stessa ordinanza genetica - ferma restando, ovviamente, la definitiva esclusione dell'accusa penale di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA] - ha rivendicato la giuridica possibilità di rivalutare lo stesso tasso di credibilità del collaboratore di giustizia Michienzi anche su tale fatto, alla luce delle sopravvenienze probatorie ritenute rilevanti per la valutazione di quel fatto. E, nell'impianto del provvedimento, impregiudicato l'argine insuperabile dell'avvenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione in questione, la posizione del medesimo risulta affiancata a quella degli altri Bonavota e comunque autonomamente considerata, in relazione a tutti i comportamenti a lui attribuiti, sia dal succitato Michienzi, sia dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sia dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], previa adeguata valutazione di attendibilità delle dichiarazioni provenienti da ciascuno di essi. 3.3.2. Sul tema, va ricordato che, in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 04; Sez. 1, n. 8218 del 29/01/2019, Nicolamarino, Rv. 274917 - 02; Sez. 6, n. 2900 del 12/12/2013, dep. 2014, Graziano, Rv. 258247 - 01). Di conseguenza, tale parte della censura, non infondata relativamente alla confusiva omologazione delle posizioni di tutti i Bonavota quanto alla responsabilità inerente alle parallele vicende omicidiarie in danno di Cracolici e [OSCURATO:PERSONA], non determina ex se la disarticolazione del complessivo ragionamento compiuto dal Tribunale per la verifica della gravità indiziaria inerente, occorrendo invece l'accertamento - in relazione alla proposizione di specifica doglianza - dell'efficienza determinante del rilevato errore, quanto meno, espositivo sul ragionamento estrinsecato dal Tribunale per concludere nel senso della gravità indiziaria inerente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in merito al concorso nell'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA]. 4. In tal senso, non può certo considerarsi specifica la doglianza di cui al secondo motivo dell'atto di impugnazione lì dove denuncia la violazione dell'art.292 cod. proc. pen. e l'inadeguatezza della motivazione facendo carico al Tribunale di non avere espresso alcun giudizio circa il fatto, evidenziato con la richiesta di riesame, della connotazione pedissequa dell'ordinanza applicativa rispetto alla richiesta del Pubblico ministero. Orbene, all'esordio dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha formulato una valutazione del tutto positiva del contenuto dell'ordinanza genetica, qualificando come completo ed esauriente il suo profilo descrittivo e parimenti apprezzandone quello valutativo, anche in ordine alla verifica di attendibilità soggettiva delle fonti dichiarative, di matrice collaborativa. E, se è vero che nell'ordinanza impugnata non viene dettagliato oltre quanto al profilo dell'autonomia delle valutazioni in questione rispetto a quelle contenute nella richiesta del Pubblico ministero, è del pari certo che il ricorrente non ha dedotto, né provato di avere sottoposto al Tribunale i punti dell'ordinanza applicativa che fossero da reputarsi null'altro che passivi recettori del contenuto della richiesta e di avere argomentato in merito ai relativi effetti, tali da avere in thesi inibito l'esposizione e l'autonoma valutazione giudiziale del quadro indiziario posto a carico dell'indagato. Sull'argomento occorre riaffermare il principio di diritto secondo cui, nella dialettica propria delle impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per l'omissione di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 - 01). In coerente consonanza con queste considerazioni si è anche precisato che - qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia soltanto genericamente eccepita, in quanto mancante di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per le quali la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel disattendere l'eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e, quindi, a indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento in cui si riviene detta autonoma valutazione (Sez. F, n. 28744 del 25/08/2020, Filippone, non mass.; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01). Perciò, la deduzione del ricorrente si rivela aspecifica, in quanto, a tutto concedere, rimanda a un'autoevidenza, solo supposta, della carenza di autonomia valutativa dedotta, senza indicare i punti dimostrativi della supina e acritica riproposizione da parte del giudice della cautela del contenuto della richiesta e argomentare sulla determinante rilevanza nell'impedire apprezzamenti di segno contrario a quelli valutati dal provvedimento cautelare. 5. Trascorrendo all'esame del terzo motivo, da riguardare anche alla luce della confusione rilevata nell'analisi del primo motivo, è da considerare che i giudici del riesame, richiamando per quanto di ragione anche il tessuto argomentativo dell'ordinanza genetica, hanno fornito una motivazione, come sopra richiamata, congrua e non illogica dell'attendibilità soggettiva del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che le sue dichiarazioni si inscrivono nell'ampia e costante ammissione, anzitutto, delle proprie responsabilità, che ha contemplato la confessione di otto omicidi, nell'espressione della sua altrettanto piena intenzione di collaborare con ila giustizia, dall'esternazione di dichiarazioni assolutamente precise e contestualizzate, nell'alveo di una conoscenza particolarmente qualificata del contesto criminale di riferimento, corroborata dalla condanna da lui riportata per la partecipazione dell'associazione di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] - Barba. I giudici della cautela hanno adeguatamente saggiato la sua credibilità valutando i concreti risultati processuali che le sue dichiarazioni hanno consentito di conseguire in precedenti processi di criminalità organizzata, la sua attendibilità intrinseca essendo stata ritenuta validata anche dalla posizione da lui rivestita all'interno di quei contesti criminali e dai rapporti privilegiati da lui intrattenuti con la cosca dei Bonavota. 5.1. Del pari adeguata è stata la giustificazione fornita dal Tribunale alla credibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al quale anche la verifica della possibile circolarità, paventata dalla difesa, delle informazioni rese sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], appare essere stata conclusivamente effettuata in modo da escludere il suddetto rischio, senza incorrere cadute logiche. E' stato, in particolare, segnalato che il fatto omicidiario, molto rilevante sotto il profilo associativo, era divenuto nel gruppo di cui faceva parte Mantella, patrimonio comune, sicché quanto Aprea aveva appreso dal sodale Pardea, sulla scorta di un assodato legame di stretta amicizia e frequentazione sussistente fra Arena e Pardea e della loro comune appartenenza al clan Pardea - Ranisi (come evidenziato nell'ordinanza applicativa della misura), aveva ricevuto l'informazione in modo certamente indipendente dalla fonte soggettiva costituita dal medesimo Mantella. Per come descritto dal Tribunale, dunque, l'elemento scaturente dalle dichiarazioni di Arena si profila idoneo a concorrere con il contributo narrativo di [OSCURATO:PERSONA] alla formazione della piattaforma indiziaria posta a carico del ricorrente, dovendo riaffermarsi il principio di diritto in base a cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze riguardanti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, in aggiunta agli ordinari riscontri, che siano necessari ex art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., purché esse siano supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 - 02; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065 - 01). Su tale versante, quindi, la doglianza proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi priva di fondamento. 5.2. In ordine, poi, alla prospettata erroneità dell'interpretazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso che l'omicidio di Belsito era da inquadrarsi nelle mire espansionistiche del gruppo Bonavota, si tratta di deduzione soltanto predicata, ma in alcun modo dimostrata e insuscettibile di indurre in sede di legittimità all'adesione di una valutazione dei contributi dichiarativi di segno diverso da quello motivatamente esposto dai giudici della cautela. Su questo versante non può non ritenersi l'adeguatezza della motivazione in punto di gravità indiziaria, dovendo ribadirsi il rilievo di carattere generale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art.273 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, per cui non possono ritenersi ammissibili le censure o le parti di esse che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 23270 del 21/01/2021, Todaro, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Tale rilievo osta a che possano considerarsi utili al ricorrente al fine di infirmare la motivazione del provvedimento impugnato le ulteriori critiche di natura marcatamente valutativa degli elementi indiziari, anche relativi all'apprezzamento delle modalità della condotta, posti dal Tribunale a fondamento dell'ordinanza. 5.3. Alla stregua di tali premesse e considerando che, sia pure sulla base di sentenza di condanna non definitiva, l'argomento dell'accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] utilizzato anche dal Tribunale resta efficace quanto al - e nei soli limiti del - delitto omicidiario relativo a [OSCURATO:PERSONA], deve infine osservarsi che il riferimento a tale elemento, come doverosamente circoscritto, non si profila giuridicamente censurabile e, per la relativa parte, mantiene la sua consistenza. Invero, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti la violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza, non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, né dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404 - 01; Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008, dep. 2009, Calabrese, Rv. 242376 - 01). La valorizzazione di questo dato processuale - nei limiti di ciò che esso esprime allo stato, in quanto esito di una valutazione decisoria di merito, però non assistita dal crisma dell'irrevocabilità e, quindi, impregiudicati gli ulteriori (Y) (\i Cal sviluppi - si profila non illogica, al di là di ogni disputa terminologica sul se essa inerisca a quella che usa definirsi l'efficacia traslativa del riscontro, che Cn.1 primariamente si attaglia alla valutazione del contributo narrativo reso dal c=i ("4 chiamante in reità o correità in ordine a un'attività continuativa di 0:5 LU programmazione ed organizzazione inerente a un determinato fatto di reato, ma Ll che si considera possa riguardare, in determinate condizioni, anche le Cnit dichiarazioni accusatorie relative a una pluralità di fatti-reato commessi pure dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, rispetto a cui l'elemento di riscontro Ut t esterno per alcuni di essi può essere reputato idoneo a fornire sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e a imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserzione dei fatti in un rapporto intersoggettivo unitario e continuativo (Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367 - 01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355 - 01). 6. Corollario delle considerazioni svolte è, pertanto, il rigetto del ricorso. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di r
Sentenza Cassazione n. 06286/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris