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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 35535/2026

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lantiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise d'appello di Palermoconfermava la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 29/04/2025, cheaveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXin ordine ai delitti continuati di violenzasessuale pluriaggravata nei confronti di minore di anni dieci, lesioni personalivolontarie e invasione di edificio, alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione incui lamenta, con un primo motivo, vizio di motivazione in relazione al giudizio dicolpevolezza (in riferimento alla collocazione temporale dei fatti, alla lororeiterazione e alle modalità delle condotte), anche alla luce del deficit cognitivo dicui soffre la persona offesa.Con un secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e dell’eccessività del trattamento sanzionatorio.3.

In data 09/09/2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, depositavaconclusioni e nota spese, in cui chiedeva che il ricorso fosse dichiaratoinammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.4.

Il ricorso è inammissibile.4.1, Il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte unarivalutazione del quadro probatorio, non consentita nel giudizio per cassazione.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso); pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, la Cortedi cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stataelaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n.35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola,Rv. 253774 - 01), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.Nelle sentenze di merito oggetto del presente scrutinio (che costituisconoun’ipotesi di «doppia conforme» e quindi vanno analizzate congiuntamente ai finidella valutazione di ammissibilità dell’impugnazione), i giudici hannoconcordemente inferito la responsabilità dell’odierno ricorrente da una messeindiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza intal senso.In proposito, il Collegio rammenta che, nella valutazione degli indizi, ilgiudice può far ricorso in chiave ausiliaria a «fatti notori» e «massime di comuneesperienza» (Sez. 5, n. 602, del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677- 01), che si differenziano dalla mera congettura perché la valutazione èformulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit come risultato di unaverifica empirica dell’elemento preso in considerazione (Sez.

VI, 07/07/2009, n.27862, in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244439 - 01).Inoltre, il metodo induttivo richiede la lettura dapprima unitaria di ognisingolo elemento di prova, e quindi una valutazione complessiva dell’interocompendio probatorio «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne inluce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Sez.2, 19/09/2013, n. 42482, Kuzmanovic, Rv. 256967 - 01).In sostanza, la valutazione delle prove indiziarie è «bifasica», essendo inprima battuta il giudice tenuto a verificare il livello di «gravità e precisione» diciascun indizio, isolatamente considerato e, in seconda battuta, ad esaminareunitariamente tutte le circostanze emerse e valutarne la «concordanza».Scendendo in concreto, le due sentenze di merito (v. pag. 6 ss. dellasentenza impugnata, che riporta i contenuto della pronuncia di primo grado, epag. 14 ss. sulla propria motivazione sui motivi di appello), pur evidenziandol’ostinato silenzio dei bambini in sede di incidente probatorio, hannoconcordemente ritenuto dimostrata la penale responsabilità dell’imputato dalledichiarazioni rese dalla giovane persona offesa in sede di audizione protetta, daquelle rese dalla madre della vittima in due distinte occasioni, dell’operatrice chelavorava presso la comunità che ospitava i bambini e delle assistenti sociali cheavevano in cura i due fratellini.Le sentenze hanno inferito la responsabilità dell’imputato valorizzando,dapprima singolarmente e poi congiuntamente, il materiale probatorio, senza chetale operazione logica sconfinasse nella manifesta illogicità o contraddittorietà.4.2.

Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile.La sentenza chiarisce (pag. 26) che «la concessione delle circostanzeprendere in considerazione in favore dell’imputato che ne faccia richiesta.

Inquesto processo, quand'anche si volesse operare una valutazione largheggiante,non vi sarebbe alcuno spazio di sorta per dare corso alla richiesta difensiva.

Nonsolo i fatti di reato - di variegata natura - risultano di gravità ed allarme tali daescludere lo sconto di pena eventualmente legato a queste attenuanti, ma lostesso certificato penale in atti, ricco di precedenti condanne per fatti di svariatatipologia (molte condanne per invasione di edifici, rissa e altro ancora), consegnaal giudizio una personalità negativa, incline al reato e non meritevole delleinvocate attenuanti.

Tutto questo senza dire come XXXXXXX, nel corso delleindagini preliminari, come si è visto nella parte motiva vera e propria di questasentenza, abbia tentato di alterare il quadro probatorio ai propri danni, cercandodi manipolare, nel corso di alcuni dialoghi intercettati con la moglie, la volontàdei figlioletti abusati, soprattutto della piccola

XXXXXX. quella maggiormentecoinvolta, provando ad indurli a ritrattare.

In questo modo indubbiamentel'imputato ha inoculato, nelle piccolissime personalità in formazione dei duebimbi, gravissimi sensi di colpa, la cui effettiva portata sarà valutabile solo infuturo.

Esternate queste semplici considerazioni, si capisce bene come non vi siaalcun margine di possibilità per aderire alla domanda difensiva formulata inquesto motivo di appello.

Allo stesso modo non vi sono margini di sorta percontrarre la pena inflitta al XXXXXXX.

Quanto ai delitti a sfondo sessuale iltrattamento sanzionatorio è stato consequenziale, sempre nei limiti tendenti aiminimi edittali, alla dosimetria codicistica.

Per il reato di cui agli artt. 633 e 639c.p. la pena, oggettivamente non conformata sui livelli minimi, deve tuttaviaegualmente mantenersi.

XXXXXXX in pochi anni (si veda il suo certificato delcasellario in atti) ha collezionato almeno altre cinque condanne per questo reato,cosa che ha comportalo inevitabilmente l'applicazione della contestata recidiva,regime abitativo immobiliare è espressione».Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatoin ragione della estrema gravità del fatto e dell’assenza di positivi elementi divalutazione, motivazione conforme al costante indirizzo di legittimità secondo cui«il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con ild.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non èpiù sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».La mancata riduzione del carico sanzionatorio è altrettanto correttamentemotivata, alla luce delle ampie considerazioni suesposte.5.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.6.

Nulla deve essere liquidato in favore della parte civile, che – nella suastringatissima memoria - non ha apportato alcun utile contributo, limitandosi ainvocare l’inammissibilità del ricorso.Questa Corte ritiene infatti che nel giudizio di legittimità celebrato nelleforme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc.pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto diottenere la liquidazione delle spese processuali, (solo) nel caso in cui abbiaesplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversapretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utilecontributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 -01), circostanza non ricorrente nel caso di specie, in cui la parte civile si limita arichiamare le conclusioni del Procuratore generale, che non sono staterassegnate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lantiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise d'appello di Palermoconfermava la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 29/04/2025, cheaveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXin ordine ai delitti continuati di violenzasessuale pluriaggravata nei confronti di minore di anni dieci, lesioni personalivolontarie e invasione di edificio, alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione incui lamenta, con un primo motivo, vizio di motivazione in relazione al giudizio dicolpevolezza (in riferimento alla collocazione temporale dei fatti, alla lororeiterazione e alle modalità delle condotte), anche alla luce del deficit cognitivo dicui soffre la persona offesa.Con un secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e dell’eccessività del trattamento sanzionatorio.3. In data 09/09/2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, depositavaconclusioni e nota spese, in cui chiedeva che il ricorso fosse dichiaratoinammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.4. Il ricorso è inammissibile.4.1, Il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte unarivalutazione del quadro probatorio, non consentita nel giudizio per cassazione.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso); pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, la Cortedi cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stataelaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n.35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola,Rv. 253774 - 01), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.Nelle sentenze di merito oggetto del presente scrutinio (che costituisconoun’ipotesi di «doppia conforme» e quindi vanno analizzate congiuntamente ai finidella valutazione di ammissibilità dell’impugnazione), i giudici hannoconcordemente inferito la responsabilità dell’odierno ricorrente da una messeindiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza intal senso.In proposito, il Collegio rammenta che, nella valutazione degli indizi, ilgiudice può far ricorso in chiave ausiliaria a «fatti notori» e «massime di comuneesperienza» (Sez. 5, n. 602, del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677- 01), che si differenziano dalla mera congettura perché la valutazione èformulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit come risultato di unaverifica empirica dell’elemento preso in considerazione (Sez. VI, 07/07/2009, n.27862, in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244439 - 01).Inoltre, il metodo induttivo richiede la lettura dapprima unitaria di ognisingolo elemento di prova, e quindi una valutazione complessiva dell’interocompendio probatorio «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne inluce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Sez.2, 19/09/2013, n. 42482, Kuzmanovic, Rv. 256967 - 01).In sostanza, la valutazione delle prove indiziarie è «bifasica», essendo inprima battuta il giudice tenuto a verificare il livello di «gravità e precisione» diciascun indizio, isolatamente considerato e, in seconda battuta, ad esaminareunitariamente tutte le circostanze emerse e valutarne la «concordanza».Scendendo in concreto, le due sentenze di merito (v. pag. 6 ss. dellasentenza impugnata, che riporta i contenuto della pronuncia di primo grado, epag. 14 ss. sulla propria motivazione sui motivi di appello), pur evidenziandol’ostinato silenzio dei bambini in sede di incidente probatorio, hannoconcordemente ritenuto dimostrata la penale responsabilità dell’imputato dalledichiarazioni rese dalla giovane persona offesa in sede di audizione protetta, daquelle rese dalla madre della vittima in due distinte occasioni, dell’operatrice chelavorava presso la comunità che ospitava i bambini e delle assistenti sociali cheavevano in cura i due fratellini.Le sentenze hanno inferito la responsabilità dell’imputato valorizzando,dapprima singolarmente e poi congiuntamente, il materiale probatorio, senza chetale operazione logica sconfinasse nella manifesta illogicità o contraddittorietà.4.2. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile.La sentenza chiarisce (pag. 26) che «la concessione delle circostanzeprendere in considerazione in favore dell’imputato che ne faccia richiesta. Inquesto processo, quand'anche si volesse operare una valutazione largheggiante,non vi sarebbe alcuno spazio di sorta per dare corso alla richiesta difensiva. Nonsolo i fatti di reato - di variegata natura - risultano di gravità ed allarme tali daescludere lo sconto di pena eventualmente legato a queste attenuanti, ma lostesso certificato penale in atti, ricco di precedenti condanne per fatti di svariatatipologia (molte condanne per invasione di edifici, rissa e altro ancora), consegnaal giudizio una personalità negativa, incline al reato e non meritevole delleinvocate attenuanti. Tutto questo senza dire come XXXXXXX, nel corso delleindagini preliminari, come si è visto nella parte motiva vera e propria di questasentenza, abbia tentato di alterare il quadro probatorio ai propri danni, cercandodi manipolare, nel corso di alcuni dialoghi intercettati con la moglie, la volontàdei figlioletti abusati, soprattutto della piccola XXXXXX. quella maggiormentecoinvolta, provando ad indurli a ritrattare. In questo modo indubbiamentel'imputato ha inoculato, nelle piccolissime personalità in formazione dei duebimbi, gravissimi sensi di colpa, la cui effettiva portata sarà valutabile solo infuturo. Esternate queste semplici considerazioni, si capisce bene come non vi siaalcun margine di possibilità per aderire alla domanda difensiva formulata inquesto motivo di appello. Allo stesso modo non vi sono margini di sorta percontrarre la pena inflitta al XXXXXXX. Quanto ai delitti a sfondo sessuale iltrattamento sanzionatorio è stato consequenziale, sempre nei limiti tendenti aiminimi edittali, alla dosimetria codicistica. Per il reato di cui agli artt. 633 e 639c.p. la pena, oggettivamente non conformata sui livelli minimi, deve tuttaviaegualmente mantenersi. XXXXXXX in pochi anni (si veda il suo certificato delcasellario in atti) ha collezionato almeno altre cinque condanne per questo reato,cosa che ha comportalo inevitabilmente l'applicazione della contestata recidiva,regime abitativo immobiliare è espressione».Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatoin ragione della estrema gravità del fatto e dell’assenza di positivi elementi divalutazione, motivazione conforme al costante indirizzo di legittimità secondo cui«il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con ild.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non èpiù sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».La mancata riduzione del carico sanzionatorio è altrettanto correttamentemotivata, alla luce delle ampie considerazioni suesposte.5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.6. Nulla deve essere liquidato in favore della parte civile, che – nella suastringatissima memoria - non ha apportato alcun utile contributo, limitandosi ainvocare l’inammissibilità del ricorso.Questa Corte ritiene infatti che nel giudizio di legittimità celebrato nelleforme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc.pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto diottenere la liquidazione delle spese processuali, (solo) nel caso in cui abbiaesplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversapretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utilecontributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 -01), circostanza non ricorrente nel caso di specie, in cui la parte civile si limita arichiamare le conclusioni del Procuratore generale, che non sono staterassegnate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.