CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento di entrambe le ordinanze impugnate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 28 dicembre 2021 il Tribunale del Riesame di Trieste ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 1 dicembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste di sequestro preventivo di alcuni immobili quale valore equivalente del profitto, suscettibile di confisca, dei reati ex artt. 8 (capi A, B) e 2 (capo C) d.lgs. n. 74 del 2000, 648-ter cod. pen. (capo D), 316-ter cod. pen. (capo E). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. 2.1. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per assenza di motivazione in ordine al periculum in mora. 2.1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe erroneamente ritenuto che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente possa essere adottato in assenza di una motivazione circa il periculum in mora. Tale profilo in diritto fu impugnato con il riesame richiamando i principi di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, dep. 11/10/2021, Ellade, Rv. 281848. 2.1.2. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato che il decreto genetico sia privo di motivazione in ordine al periculum ma avrebbe ritenuto erroneamente inapplicabili al decreto di sequestro preventivo impugnato i principi della sentenza Ellade, secondo cui nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca vi è l'obbligo di motivazione anche con riferimento al periculum in mora. Invece, la sentenza Ellade si applicherebbe ad ogni sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., con la sola eccezione del sequestro finalizzato alla confisca delle cose «la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato». 2.2. È stata poi depositata una memoria, fondata sui principi della sentenza Ellade delle Sezioni Unite, a sostegno delle argomentazioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 1.1. Dal decreto genetico risulta che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stato disposto, sui beni immobili del ricorrente: - ex art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, per i reati tributari ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi A, B e C;- ex art. 648-quater cod. pen. per il reato sub capo D) ex art. 648-ter, comma 1, cod. pen.; - ex art. 322-ter cod. pen. per il reato sub E) ex art. 316-ter, 1 comma, cod. pen. 1.2. Come risulta dal decreto genetico il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati di cui ai capi A, B, CeDè stato disposto ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Il sequestro preventivo per il reato sub E) è stato invece disposto, anche se la norma non è stata esplicitamente richiamata, ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché si procede per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ovvero i reati previsti dagli artt. compresi tra il 314 ed il 335 cod. pen.). 1.3. Deve affermarsi che i principi di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, sono applicabili anche al sequestro preventivo facoltativo finalizzato alla confisca per equivalente disposto ex artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-quater cod. pen., pur avendo tale confisca natura sanzionatoria, perché sono sempre eseguiti in base all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. 1.4. La sentenza Ellade ha affermato il seguente principio: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)». 1.4.1. Secondo la sentenza Ellade, la motivazione deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. 1.4.2. La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.Tale ratio è comune anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, poiché lo scopo è sempre l'apprensione dei beni, prima della condanna, costituenti il profitto, pur se per equivalente. 1.4.3. Quanto all'obbligo di motivazione, le Sezioni Unite colgono «... il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato...». In particolare, si è spiegato che «le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente». Afferma la sentenza Ellade che «... In definitiva, dunque, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». 1.4.4. Dunque, l'obbligo di motivazione sul periculum sussiste anche ove il profitto non sia confiscabile in forma diretta, ma solo per equivalente.1.5. A diversa conclusione deve invece giungersi nel caso dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. La sentenza, in motivazione, ha affermato che «... proprio la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva, abbracciata dal primo orientamento, di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». Tale affermazione è stata di recente sviluppata da Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, alla cui motivazione si rimanda, secondo cui in caso di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena, a differenza del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., che deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora. In motivazione, la sentenza Grandis ha precisato che l'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. disciplina un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, connotata da carattere obbligatorio, come si desume sia dal raffronto tra le espressioni normative adottate rispettivamente ai commi 2 e 2-bis dell'indicato articolo, sia da un'interpretazione logico-sistematica delle due disposizioni. 1.6. La mancanza di motivazione del decreto genetico sul periculum, quanto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati ex artt. 8 (capi A, B) e 2 (capo C) d.lgs. n. 74 del 2000, 648-ter cod. pen. (capo D), non può essere integrata dal Tribunale del riesame il quale avrebbe dovuto annullare, in relazione a tali capi, il decreto genetico. In tal senso Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01: «Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa». 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto genetico limitatamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto per i reati di cui ai capi A, B, Ce D e si dispone la restituzione di quanto in sequestro fino al valore di 304.559,00 euro. Il ricorso deve invece essere rigettato quanto al sequestro preventivo relativo al capo E, concernente il valore di € 25.000, per le considerazioni esposte. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro relativo ai reati di cui ai capi A), B), C) e D) ed il relativo decreto di sequestro preventivo e dispone la restituzione di quanto in sequestro fino al valore di 304.559,00 euro. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 27/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore h-c)a,,S e mera ro / Li [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE \ \ \ \ • ,) ,;\ i l , Ti-- ' C ') • I- , , i , , p A, I ,,':.: ., ',,-,--,L: .:'.....,,,_,IL,',:,.,,(,,,\ , k:,',.;l..2•,?,.._.'ki '',...,_ \'‘ \ '‘,,,,,, k: ,,,:.