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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 1995

Cassazione n. 20617/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1998 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avvjso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.BASILE Giovanni e CAPONNETTO Alessandro ricorrono, a mezzo del difen- sore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in re- lazione all'affermazione di penale responsabilità in relazione al reato di concorso in tentato furto pluriaggravato di un'autovettura.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il motivo, infatti, propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consen- tita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richia- mando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio e, quanto alla conte- stata ricorrenza di un adeguato quadro indiziario ha evidenziato come lo stesso fosse del tutto integro in quanto i ricorrenti erano stati rinvenuti nei pressi dell'au- toveicolo, che l'abbigliamento e le sembianze fossero quelle indicate nella segna- lazione trasmessa dalla centrale e che il BASILE era in possesso di uno "spadino", strumento notoriamente utilizzato per la forzatura della portiera dei veicoli.

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricor- rente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della corte di appello di Catania che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1998 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avvjso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.BASILE Giovanni e CAPONNETTO Alessandro ricorrono, a mezzo del difen- sore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in re- lazione all'affermazione di penale responsabilità in relazione al reato di concorso in tentato furto pluriaggravato di un'autovettura. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il motivo, infatti, propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consen- tita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richia- mando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio e, quanto alla conte- stata ricorrenza di un adeguato quadro indiziario ha evidenziato come lo stesso fosse del tutto integro in quanto i ricorrenti erano stati rinvenuti nei pressi dell'au- toveicolo, che l'abbigliamento e le sembianze fossero quelle indicate nella segna- lazione trasmessa dalla centrale e che il BASILE era in possesso di uno "spadino", strumento notoriamente utilizzato per la forzatura della portiera dei veicoli. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricor- rente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della corte di appello di Catania che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma i
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