CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello, che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi;udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 21 maggio 2025 la Corte d’appello di Genova, perquanto qui rileva, confermava la sentenza con la quale il Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Genova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], LiberatoSoriente e [OSCURATO:PERSONA] per concorso nel reato di trasferimento fraudolentodi valori. Esclusa l’aggravante prevista dall’art. 112, primo comma, n. 2, cod.pen. in ragione dell’assoluzione di altri tre imputati, la stessa Corte, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato le pene riducendole.2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLiberato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendol’annullamento della sentenza.3. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlino è articolato in due motivi.3.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione aicriteri inferenziali aventi a oggetto la sussistenza dell'elemento soggettivo delreato e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.512-bis cod. pen.Al ricorrente viene contestata la qualità di soggetto interponente,proprietario ovvero socio occulto dell'attività commerciale “[OSCURATO:PERSONA]” diSoriente [OSCURATO:PERSONA], soggetto interposto. Il suddetto bene sarebbe poi statotrasferito mediante affitto del ramo d'azienda alla società [OSCURATO:PERSONA] diRusso [OSCURATO:PERSONA], amministratrice e socia unica, essendosi così realizzata laseconda operazione contestata nell'imputazione.Nell'atto di appello la difesa aveva censurato il punto relativo alla sussistenzadel dolo specifico richiesto per la perfezione del reato. La motivazione fonda lastatuizione di condanna su un principio di diritto largamente condiviso ingiurisprudenza, ovvero il fondato timore dell’imputato di essere sottoposto amisura ablativa patrimoniale. L'iter argomentativo muove dalla sussistenza diuna pluralità di reati lucrogenetici da cui risulta gravato il ricorrente per inferirneil fondato timore di una possibile applicazione della misura di prevenzione.Muovendo da tale premessa l'operazione effettuata sarebbe stata finalizzataa schermare il bene attraverso l'intestazione a [OSCURATO:PERSONA] prima e allasocietà [OSCURATO:PERSONA] poi al fine di scongiurare l'applicazione del provvedimentodi prevenzione.La Corte di appello, però, ha operato un automatismo in quanto non haindividuato alcun elemento probatorio concreto al quale ancorare il fondatotimore di [OSCURATO:PERSONA] di subire un provvedimento ablativo, inferendolounicamente dal suo certificato penale. Tale dato, invece, doveva esserenecessariamente coniugato con un elemento concreto atto a radicare il pericolopaventato.La motivazione è contraddittoria in quanto da un lato si sostiene chel'intestazione del bene a un membro della famiglia ([OSCURATO:PERSONA]) sarebbe statairrealizzabile in quanto avrebbe reso applicabile nei suoi confronti l'ablazione dascongiurare e dall'altro, invece, che la medesima operazione realizzata con unaltro familiare (la sorella [OSCURATO:PERSONA], parimenti passibile di estensionedella misura) avrebbe realizzato la finalità richiesta dalla norma.3.2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri inferenzialiutilizzati per la ricostruzione del fatto e conseguente erronea applicazione dellalegge penale in relazione all'art. 512-bis cod. pen.Il reato di cui si tratta è a consumazione istantanea con effetti permanenti ela valutazione del giudice deve necessariamente essere effettuata con giudizio exante. La sentenza, invece, fonda su un criterio inferenziale illogico, perchéricostruisce il fatto attraverso un elemento probatorio che si collocacronologicamente a due anni di distanza dalla consumazione del primo reato,avvenuto il 13 febbraio 2018. Il ricorso alle intercettazioni, avviate nel 2020, perricostruire la situazione fattuale ex ante rende priva di coerenza la motivazione.L’affermazione dei Giudici di merito secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] erasoggetto interposto consapevole del progetto elusivo è illogica in quantol'assunto viene fondato unicamente sulle intercettazioni effettuate nel 2020, inassenza di alcun elemento probatorio atto a dimostrare che i rapporti el'intenzione del soggetto interposto fossero gli stessi in epoca antecedente allaconsumazione del reato.4. Il ricorso proposto dallo stesso difensore nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] articolato in tre motivi.4.1. Omessa motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato conriferimento alla condotta di affitto dell'attività “[OSCURATO:PERSONA]” alla società AngeloAzzurro di [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha omesso di motivare su una specifica doglianzaproposta nell'atto di appello in relazione alla prova dell'elemento oggettivo delreato. Il primo Giudice aveva fondato detta prova sul rinvenimento di varidocumenti della società [OSCURATO:PERSONA] (atti notarili e carte di credito) pressol'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della perquisizione effettuata dallapolizia giudiziaria. La difesa aveva sollecitato una nuova valutazione sul puntoritenendo illogica detta argomentazione in quanto la ricorrente era proprietariadel bene ed era normale che fosse in possesso dei documenti rinvenuti.4.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione aicriteri inferenziali aventi a oggetto la sussistenza dell'elemento soggettivo delreato e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.512-bis cod. pen.Premesso che, trattandosi di reato a concorso necessario, le posizioni delsoggetto interponente e di quello interposto sono necessariamente legate, con laconseguenza che eventuali vizi attenenti alla posizione dell’uno si riverberanosulla posizione dell'altro, la difesa ha svolto le medesime argomentazionisviluppate nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri inferenzialiutilizzati per la ricostruzione del fatto e conseguente erronea applicazione dellalegge penale in relazione all'art. 512-bis cod. pen.Il motivo è sovrapponibile a quello del ricorso proposto nell'interesse diAngelo [OSCURATO:PERSONA], sintetizzato nel § 3.2.5. Il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di LiberatoSoriente lamenta violazione della legge penale e vizio motivazionale.Il reato contestato al ricorrente è stato in ipotesi consumato il 13 febbraio2018, quando egli acquisì l'esercizio commerciale: è in relazione a questomomento che va apprezzata la sussistenza o meno in capo allo stessodell'elemento psicologico necessario a integrare la fattispecie di cui si tratta.[OSCURATO:PERSONA] decise di ricostruire il locale utilizzando i risparmi frutto del propriolavoro e anche denaro prestatogli. Egli investì 90.000 euro e individuò un sociodi capitali in [OSCURATO:PERSONA], che invece intese acquisire la gestione del locale persé e per i propri familiari con un comportamento invadente del quale il ricorrentesi lamentò nelle conversazioni intercettate nel 2020.amici a far sì che [OSCURATO:PERSONA], estromesso dalla gestione del locale, si determinassea cederlo a terzi. Le captazioni non apprezzate dalla Corte territoriale sonosignificative e decisive in ordine alla conoscenza delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] inmerito all'acquisizione del locale nel quale egli non intendeva comparire.Non vi è la prova certa che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza delle reali finalitàperseguite da [OSCURATO:PERSONA], che pure non ha mai negato di conoscere. Tuttavia, eglinon è mai stato coinvolto nell'attività di cessione di stupefacenti da parte diRusso e la circostanza relativa alla rapina subita in casa da parte di quest’ultimonon gli era nota quando acquisì il locale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamenteinfondati e anche generici, nella parte in cui reiterano le medesimeargomentazioni svolte in appello e disattese dalla Corte territoriale conmotivazione immune da vizi.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo, relativo alla contestata sussistenza dell'elementosoggettivo del reato in capo al ricorrente, interponente, è generico, in quantonon si confronta con i plurimi elementi evidenziati nella sentenza impugnata asostegno della dimostrazione del dolo specifico con il quale [OSCURATO:PERSONA] intestòl’attività commerciale “[OSCURATO:PERSONA]” a [OSCURATO:PERSONA], soggetto interposto, poitrasferita mediante affitto del ramo d'azienda alla società [OSCURATO:PERSONA],amministrata dalla sorella [OSCURATO:PERSONA].Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello haevidenziato che l'imputato era consapevole di poter essere destinatario di unamisura di prevenzione in ragione di ulteriori elementi rispetto a quello, puresignificativo, costituito dalle numerose condanne subite per gravi delitti contro ilpatrimonio, indicative di una sua ininterrotta dedizione sin dall’anno 1997 allacommissione di reati lucrogenetici.La Corte territoriale, infatti, ha ricordato che [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2016 e2017, era stato partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacentie aveva commesso plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, venendo poisuccessivamente condannato alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione.L'imputato, inoltre, era al corrente che presso la propria abitazione nel lugliodel 2017 erano stati sottratti ad opera di ignoti quattro milioni di euro e temevache il fatto potesse essere stato denunciato alle Forze dell’Ordine (come poisarebbe avvenuto) dalla moglie, con la quale i rapporti erano da tempodeteriorati per avere egli stesso indicato come responsabili della rapina icongiunti della consorte.Dalle inequivoche conversazioni intercettate fra i componenti della famigliaRusso – si legge sempre in motivazione – è emerso che il ricorrente risultava giàintestatario di attività commerciali e immobili, fittiziamente intestati a terzi, perla gestione dei quali si avvaleva della collaborazione della sorella [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di questi elementi, la sentenza impugnata ha richiamato ecorrettamente applicato il principio secondo il quale il delitto di trasferimentofraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancorasottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativoprocedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolospecifico di eludere le disposizioni di legge in materia, che l’interessato possafondatamente presumere l’avvio di un simile procedimento (Sez. 5, n. 1886 del07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645 – 01; Sez. 5, n. 13083 del28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764 – 01; da ultimo vds. Sez. 5, n. 1322 del26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, non mass. sul punto).Va anche ribadito che, ai fini della integrazione del reato previsto dall’art.512-bis cod. pen., non è necessario che la provvista utilizzata sia, senz’altro,proveniente da delitto: il fatto tipico deve ritenersi integrato anche in presenza dicondotte aventi ad oggetto beni di origine lecita, in accordo con la ratiodell’incriminazione che persegue unicamente l’obiettivo di evitare manovre deisoggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non farfigurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienzada delitto di questi (Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv.289103 – 01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276216 – 01).Non sussiste la contraddittorietà della motivazione denunciata dalla difesa,se solo si considera che l’intestazione fittizia dell’attività commerciale alla societàdella sorella fu dallo stesso realizzata, attraverso l’affitto dell’azienda, quattroanni dopo che detta attività era stata formalmente acquistata da LiberatoSoriente: ben diverso sarebbe stato, nell’ottica del ricorrente e del suo timore diun’agevole scoperta del disegno illecito perseguito, una immediata intestazione aun membro della famiglia ([OSCURATO:PERSONA]).2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il trasferimentofraudolento di valori integra un’ipotesi di reato istantaneo con effetti permanentie si consuma nel momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia, senza chepossa assumere rilievo il permanere della situazione antigiuridica conseguentealla condotta criminosa (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768 –01; Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, Monfreda, Rv. 283629 – 01; da ultimo cfr.Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Alessandria, non mass. sul punto), essendosialtresì precisato che, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità dil'ultima di esse (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Frascati, Rv. 283193 – 01;Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 – 01).La difesa ha richiamato questo principio, ma poi ha contestato che leintercettazioni disposte nell’anno 2020 potessero essere valorizzate perdimostrare quale fosse stato il dolo di [OSCURATO:PERSONA] e dell’interposto [OSCURATO:PERSONA] nelmomento in cui, nel febbraio 2018, il primo aveva fittiziamente intestato l’attivitàcommerciale al secondo.Si tratta di una deduzione priva di ogni fondamento, essendo chiaro che gliinterlocutori ben possono descrivere un fatto, una situazione, uno statosoggettivo risalenti a tempo prima, ciò che è avvenuto nel caso di specie,secondo la coerente ricostruzione dei Giudici di merito.La doglianza è anche generica perché oblitera i plurimi elementi già indicati aproposito del dolo dell’interponente e quelli che verranno di seguito espostitrattando del dolo dei soggetti interposti.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il primo motivo di ricorso (l'unico non sovrapponibile a quelli presentati daAngelo [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del medesimo difensore) è generico e comunquemanifestamente infondato.La sentenza impugnata non ha affatto valorizzato il contestato rilievo delrinvenimento di documenti presso l’abitazione della ricorrente, ma ha evidenziatonumerosi elementi dimostrativi della fittizietà della operazione di affittodell'attività “[OSCURATO:PERSONA]” alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dellapiena consapevolezza in capo alla ricorrente della finalità elusiva perseguita dalfratello, elementi obliterati dalla difesa.La Corte di appello ha osservato che detta società era stata costituita nelmaggio 2021 e che nello stesso mese, unitamente all’impresa individualeLibeccio di [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato istanza all’Autorità portuale diGenova per consentire il subingresso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella concessionedemaniale. L’istanza fu respinta ma dopo nove mesi la società prese ugualmentein affitto detta attività, pagando poi due sole rate del canone, a riprova del fattoche l’esercizio commerciale era sempre rimasto nella effettiva disponibilità diAngelo [OSCURATO:PERSONA].L’imputata, poi, sapeva delle vicende giudiziarie del fratello, tant’è che insede di interrogatorio ammise di essere al corrente della rapina milionaria daquesti subita e della provenienza illecita della somma sottratta. Era sempre lasorella [OSCURATO:PERSONA] la persona alla quale [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva abitualmenteper effettuare pagamenti che necessitavano di essere tracciati.La ricorrente, peraltro, quanto all’elemento soggettivo, si è limitata acontestare la sussistenza del dolo specifico in capo al fratello, con un motivogenerico e privo di fondamento, come si è detto in precedenza (sub § 2.1).4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha proposto una ricostruzione alternativa della vicenda, quantoall’avvio dell’attività commerciale, svolgendo argomentazioni in fatto e fornendouna interpretazione delle conversazioni intercettate diversa da quella dei Giudicidi merito.Sul punto non può che ribadirsi che è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei datiprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti (cfr., ad es., Sez. 1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.,Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).Inoltre, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretazione delsignificato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di meritosolo in presenza del travisamento della prova, ovvero nell’ipotesi – insussistentenel caso in esame – in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme daquello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv.268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 6,n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01).In ordine all’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 512-bis cod.pen., secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, risponde atitolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere ledisposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare lacommissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter cod.pen., a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con taleintenzione e che della stessa il correo sia consapevole (Sez. 2, n. 40446 del14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 – 02; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024,Severini, Rv. 286355 – 01; Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv.286662 – 01; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 – 01;Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 – 01). Questoorientamento, invero, risulta conforme al più generale principio per cui, nellefattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almenouno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla normaincriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico siaconsapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo»(Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto).Anche in questo caso la sentenza impugnata ha indicato una serie dielementi univocamente dimostrativi della consapevolezza in capo a Sorientedella finalità elusiva sottesa all'investimento nel bar “[OSCURATO:PERSONA]”.Il ricorrente era ben a conoscenza del coinvolgimento nell'attività di spacciodi stupefacente posta in essere sin dal 2011 da [OSCURATO:PERSONA], che addirittura loindicò come suo referente. Ha rimarcato la Corte di appello che [OSCURATO:PERSONA] solo non ha fornito alcuna giustificazione della scelta di [OSCURATO:PERSONA] comesocio investitore, ma neppure ha spiegato perché quest'ultimo a propria volta loindividuò come socio, pur essendo egli privo di alcuna effettiva esperienza nellagestione di un'impresa e non avendo alcuna garanzia da offrire.[OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha ammesso di avere saputo proprio da [OSCURATO:PERSONA] chequesti non poteva intestarsi il bar perché aveva “fatto il birichino”, sostenendopoi, in modo inverosimile, di non aver approfondito le ragioni, stante l'amiciziafra i due. Anche il successivo atto dispositivo di cui si è detto (l’affittodell'azienda alla società [OSCURATO:PERSONA] senza reale contropartita) conferma –secondo la conforme motivazione dei Giudici di merito, immune da vizi – cheSoriente era ben consapevole fin dall'inizio che la quota maggioritariadell'investimento faceva capo ad [OSCURATO:PERSONA] e che l'intera operazione era voltaa eludere l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti dell'amicomediante la fittizia intestazione a cui egli si prestò.5. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]