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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12989/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione posto a base della valutazione di sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte di appello ha persuasivamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento rilevando (a) che il [OSCURATO:PERSONA] si era volontariamente sottratto all'esame e, dunque, non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alle ragioni della detenzione, (b) che, in occasione del controllo, lo stesso si era allontanato frettolosamente: tali elementi giustificavano ampiamente il riconoscimento dell'elemento soggettivo necessario per confermare la responsabilità per la ricettazione contestata (pag. 2 della sentenza impugnata); che nessun vizio è riconoscibile nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui vengono espresse le ragioni a sostegno del rigetto dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., ovvero che la condotta oggetto di valutazione era di apprezzabile allarme sociale e che tale circostanza, unitamente al fatto che il ricorrente risultava gravato da numerosi e specifici precedenti, ostava al riconoscimento del beneficio invocato (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione posto a base della valutazione di sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte di appello ha persuasivamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento rilevando (a) che il [OSCURATO:PERSONA] si era volontariamente sottratto all'esame e, dunque, non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alle ragioni della detenzione, (b) che, in occasione del controllo, lo stesso si era allontanato frettolosamente: tali elementi giustificavano ampiamente il riconoscimento dell'elemento soggettivo necessario per confermare la responsabilità per la ricettazione contestata (pag. 2 della sentenza impugnata); che nessun vizio è riconoscibile nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui vengono espresse le ragioni a sostegno del rigetto dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., ovvero che la condotta oggetto di valutazione era di apprezzabile allarme sociale e che tale circostanza, unitamente al fatto che il ricorrente risultava gravato da numerosi e specifici precedenti, ostava al riconoscimento del beneficio invocato (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12989/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris