CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 35891/2022
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, come correttamente segnalato dal Procuratore Generale. 9. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va pertanto accolto ed alla cassazione della sentenza impugnata può seguire la decisione nel merito, non essendonecessari accertamento in punto di fatto, accogliendo l’originario ricorso proposto dai ricorrenti ed annullando l’atto impositivo. 10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo. Quelle delle fasi di merito vanno invece interamente compensate tra le parti, in ragione della non piena linearità dell’operazione negoziale in rassegna, che ha indotto alle diverse interpretazioni fornite nei due primi gradi di giudizio. P . Q . M . la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dai ricorrenti ed annulla l’avviso impugnato; b.compensa tra le parti le spese di giudizio relativamente alle fasi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, c