CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Della Corte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per S.O.S. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza del 14 febbraio 2023 da questa Corte Suprema, a seguito dell'appello proposto - per quanto in questa sede di interesse - dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 29 ottobre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Della Corte dal reato di cui al capo 37 (art. 416-bis cod. pen.) ascrittogli per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena inflittagli in relazione al reato di cui al capo 38 (artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 416- bis.1. cod. pen.); - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 37, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, con unico motivo, si deduce omessa motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 37, non bastando, con riguardo al duplice profilo dell'aggravante contestata - in base agli autorevoli arresti di legittimità -, il riferimento operato dalla prima Corte territoriale al "sicuro collegamento di tipo gestionale esistente fra la compagine rilevante ex art. 74 L. Droga e l'associazione camorristica". Si evidenzia che il ricorrente si trova nella stessa posizione dei coimputati non corresponsabili del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rispetto ai quali la sentenza rescindente aveva ritenuto insufficiente la motivazione della precedente sentenza di appello, affermandosi che risulta necessario ripristinare la coerenza della decisione rispetto alla intervenuta esclusione della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di associazione mafiosa. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo inosservanza dell'art. 81 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata puntuale indicazione della risoluzione circa la misura di pena afferente al reato di cui al capo 37 epurato dalla aggravante mafiosa e posto in continuazione con il reato di cui al capo 38.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte è inammissibile, in quanto la dedotta questione sulla aggravante mafiosa non è stata devoluta dalla sentenza rescindente, limitata all'annullamento in relazione al reato di cui al capo 37, essendosi formato giudicato a riguardo del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché manifestamente infondati, oltreché genericamente proposti. La sentenza impugnata ha rideterminato la pena, dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. contestata in relazione al reato di cui al capo 37 (art. 416-bis cod. pen.), riferendosi alla pena inflitta dalla precedente sentenza che aveva individuato il reato più grave di cui al capo 38 (art. 74 d.P.R. n. 309/90), su cui la sentenza era irrevocabile, e posto in continuazione il reato di cui al capo 37. Ha così rideterminato la pena, riducendo la pena inflitta in continuazione per tale capo - per ciascuno dei ricorrenti - da mesi quattro a mesi tre di reclusione, in ragione della esclusione della predetta aggravante. Il minimo aumento per la continuazione e la riduzione apportata per la esclusione della aggravante, non obbligava la Corte ad ulteriore motivazione (SU Pizzone, par. 10). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5. I predetti ricorrenti devono essere, inoltre, condannati al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] che risulta equo determinare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di Della Corte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché al pagamento in solido delle spese processuali in favore della parte civile SOS [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro