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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05243/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18408-2015 proposto da: A.S.L.

ROMA E - [OSCURATO:PERSONA] E, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 3563 [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9088/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2015 R.G.N. 5856/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte d'appello di Roma, dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] E, in parziale accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della sentenza impugnata ha condannato l'Azienda sanitaria a corrispondere al Masci a titolo di risarcimento del danno la somma di € 54.386,38, quantificata nell'attualità, oltre interessi legali dalla data del dispositivo all'effettivo soddisfo;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'Azienda sanitaria sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis -.1. cod. proc. civ.; Considerato che

1. con l'unico motivo di ricorso l'Azienda sanitaria deduce nullità della sentenza per violazione dell'art.434 cod. proc. civ. censurando la statuizione di inammissibilità del proprio atto di gravame che assume frutto dell'errata interpretazione del disposto della norma indicata; evidenzia che al fine di ritenere realizzata la finalità devolutiva dell'appello non è necessario l'utilizzo di formule o schemi particolari ma solo che siano individuate con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le ragioni di fatto e di diritto alla base dello stesso, come nella specie accaduto secondo quanto evincibile dalla trascrizione relativa all'atto di appello riportata nel ricorso per cassazione;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. occorre premettere che dallo storico di lite della sentenza impugnata si evince che il giudice di primo grado aveva, in i dispositivo, rigettato la domanda del Masci e contestualmente condannato l'AUSL al rimborso al primo delle spese di lite; dalla parte motiva della decisione di primo grado risulta, in difformità della statuizione portata dal dispositivo, che la domanda del Masci era stata ritenuta fondata e quindi accolta limitatamente alla pretesa risa rcitoria ;

2.2. con il ricorso in appello la AUSL ha impugnato l'accoglimento della domanda risarcitoria del Masci e la Corte distrettuale ha ritenuto il gravame inammissibile per difetto di specificità, essendosi l'appellante limitata a riproporre il contenuto della memoria difensiva di primo grado e le eccezioni in fatto ed in diritto in essa articolate, senza formulare alcuna censura avverso le argomentazioni adoperate dal Tribunale a sostegno del suo convincimento e della sua decisione; la Corte distrettuale ha parzialmente accolto l'appello incidentale del Masci riconoscendo la fondatezza della pretesa risarcitoria;

2.3. parte ricorrente con l'unico motivo di ricorso articolato si limita a censurare solo la statuizione di inammissibilità del proprio atto di appello ma non investe in alcun modo la statuizione con la quale è stata condannata dal giudice di secondo grado al risarcimento del danno in favore del Masci;

2.4. da tanto deriva che, ove pure sussistente il denunziato error in procedendo ascritto alla Corte di merito, il relativo accertamento non potrebbe determinate alcun concreto risultato utile per l'AUSL stante il passaggio in giudicato - in assenza di specifico motivo nel ricorso per cassazione - della statuizione di condanna al risarcimento del danno quale effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale del Masci, statuizione - si ribadisce- in alcun modo investita da censura;

2.5. il ricorso per cassazione deve essere quindi definito alla luce del condivisibile principio di questa Corte secondo il quale è' inammissibile per difetto d'interesse il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico (v. tra le altre Cass. n. 12768/2020);

3. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma i bis dell' art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, 23 novembre 2021 IL. 77,77I0 GIUDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18408-2015 proposto da: A.S.L. ROMA E - [OSCURATO:PERSONA] E, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 3563 [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9088/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2015 R.G.N. 5856/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Roma, dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] E, in parziale accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della sentenza impugnata ha condannato l'Azienda sanitaria a corrispondere al Masci a titolo di risarcimento del danno la somma di € 54.386,38, quantificata nell'attualità, oltre interessi legali dalla data del dispositivo all'effettivo soddisfo; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'Azienda sanitaria sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis -.1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso l'Azienda sanitaria deduce nullità della sentenza per violazione dell'art.434 cod. proc. civ. censurando la statuizione di inammissibilità del proprio atto di gravame che assume frutto dell'errata interpretazione del disposto della norma indicata; evidenzia che al fine di ritenere realizzata la finalità devolutiva dell'appello non è necessario l'utilizzo di formule o schemi particolari ma solo che siano individuate con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le ragioni di fatto e di diritto alla base dello stesso, come nella specie accaduto secondo quanto evincibile dalla trascrizione relativa all'atto di appello riportata nel ricorso per cassazione; 2. il motivo è inammissibile; 2.1. occorre premettere che dallo storico di lite della sentenza impugnata si evince che il giudice di primo grado aveva, in i dispositivo, rigettato la domanda del Masci e contestualmente condannato l'AUSL al rimborso al primo delle spese di lite; dalla parte motiva della decisione di primo grado risulta, in difformità della statuizione portata dal dispositivo, che la domanda del Masci era stata ritenuta fondata e quindi accolta limitatamente alla pretesa risa rcitoria ; 2.2. con il ricorso in appello la AUSL ha impugnato l'accoglimento della domanda risarcitoria del Masci e la Corte distrettuale ha ritenuto il gravame inammissibile per difetto di specificità, essendosi l'appellante limitata a riproporre il contenuto della memoria difensiva di primo grado e le eccezioni in fatto ed in diritto in essa articolate, senza formulare alcuna censura avverso le argomentazioni adoperate dal Tribunale a sostegno del suo convincimento e della sua decisione; la Corte distrettuale ha parzialmente accolto l'appello incidentale del Masci riconoscendo la fondatezza della pretesa risarcitoria; 2.3. parte ricorrente con l'unico motivo di ricorso articolato si limita a censurare solo la statuizione di inammissibilità del proprio atto di appello ma non investe in alcun modo la statuizione con la quale è stata condannata dal giudice di secondo grado al risarcimento del danno in favore del Masci; 2.4. da tanto deriva che, ove pure sussistente il denunziato error in procedendo ascritto alla Corte di merito, il relativo accertamento non potrebbe determinate alcun concreto risultato utile per l'AUSL stante il passaggio in giudicato - in assenza di specifico motivo nel ricorso per cassazione - della statuizione di condanna al risarcimento del danno quale effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale del Masci, statuizione - si ribadisce- in alcun modo investita da censura; 2.5. il ricorso per cassazione deve essere quindi definito alla luce del condivisibile principio di questa Corte secondo il quale è' inammissibile per difetto d'interesse il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico (v. tra le altre Cass. n. 12768/2020); 3. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma i bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, 23 novembre 2021 IL. 77,77I0 GIUDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA]
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