CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27811/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LFREDO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo proposto in sede di appello, in assenza di confronto con la argomentata e logica motivazione della corte di appello, che ha escluso, in assenza delle lamentate aporie, l'offensività minima della condotta dell'imputato, che aveva tentato di impossessarsi del denaro minacciando la vittima di morte e violenza sessuale con un coltello a serramanico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M