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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10057/2026

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orsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di bancarotta di seguito indicati: - al capo A, contestato ad entrambi, a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore e socio accomandatario della F.lli [OSCURATO:PERSONA] sas, dichiarata fallita il 1 luglio 2021, ad [OSCURATO:PERSONA] (coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) quale amministratore della beneficiata Sogilosrl, per avere distratto l’intera azienda, esercente l’attività di ristorazione, cedendola senza adeguato corrispettivo alla [OSCURATO:SOCIETA]; - al capo C, al solo [OSCURATO:PERSONA], per avere cagionato il fallimento della sas con le operazioni dolose consistite nell’omesso versamento, dal 2009 al 2018, delle imposte e dei contributi previdenziali per complessivi euro 829.734.

2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed in particolare degli artt. 110 cod. pen., 216, 223, 219 legge fall.

Al momento della cessione dei beni, la fallita aveva emesso la fattura n. 1 del 2018 (regolarmente registrata in contabilità) nei confronti dell’acquirente, srlSogilo.

In essa erano stati indicati sia i beni ceduti sia il corrispettivo pattuito, pari ad euro

85.400. Il valore indicato in fattura doveva essere ritenuto congruo alla luce della vetustà degli impianti, che, peraltro, erano stato valorizzati in contabilità nella minor somma di 19.000 euro.

Il versamento del corrispettivo era stato oggetto di separato accordo, per 36.709,93 era già stato corrisposto (con assegni e fornendo la provvista per il pagamento di cambiali della fallita sas, venute a scadere); per altri 48.690,07 sarebbe avvenuto ancora versando la provvista relativa ad ulteriori effetti.

Tanto è vero che nessun fornitore aveva presentato domanda di ammissione al passivo.

Né, nel calcolare il valore dell’azienda, si poteva tenere conto dell’avviamento posto che erano stati ceduti solo i beni strumentali.

L’attività, peraltro, negli anni precedenti era in costante perdita.

Tutto ciò aveva trovato conferma nella CT di parte ma anche nelle parole del curatore.

2.2. Con il secondo motivo lamentano la mancata confutazione dei motivi di appello – che si riportavano – a cui la Corte aveva, con motivazione del tutto apparente, risposto che con la vendita dei beni si era dissimulata la cessione dell’intera azienda e che il corrispettivo non era stato versato se non con parziali accolli delle cambiali, senza considerare che l’acquirente, srlSogilo, si era accollata debiti della fallita senza che ne fosse in alcun modo obbligata.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge per non essere stato riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, sul cui diniego si era omesso di motivare.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria con la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

4. Il difensore dei ricorrenti ha inviato memoria con la quale, in replica delle argomentazioni della pubblica accusa, insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati nell’interesse degli imputati sono infondati.

1. Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente posto che attengono, entrambi, alla ritenuta distrazione dell’azienda da parte degli imputati (nelle rispettive qualità, [OSCURATO:PERSONA] di legale rappresentante della fallita, la moglie [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della beneficiata).

Le argomentazioni spese dalla difesa sono prive di fondamento posto che la Corte di appello, e prima ancora il Tribunale, avevano correttamente osservato in fatto come, a fronte del passaggio dell’intera azienda della fallita alla nuova società (riconducibile anch’essa agli imputati), ferma rimanendo la disponibilità dell’immobile in cui si esercitava l’attività di ristorazione (prima dalla fallita e poi dalla nuova società), il trasferimento di tutti gli ulteriori beni (mobili, macchinari, suppellettili) dalla prima alla seconda aveva concretato l’integrale cessione dell’azienda, non risultando più nulla all’attivo della fallita.

E ciò si era realizzato non con un atto di cessione dell’azienda ma solo con l’emissione di una fattura che contemplava i soli beni mobili, senza pertanto valutare l’intero complesso aziendale (ivi compresa la disponibilità dell’immobile e l’avviamento del locale che doveva considerarsi ancora un valore positivo visto che, appunto, la nuova società aveva inteso subentrare nell’attività di ristorazione già condotta dalla fallita).

Del resto, se si fosse ceduta anche formalmente l’azienda, la nuova società sarebbe stata gravata dall’ingente debito verso l’erario e gli enti previdenziali, visto che l’art. 2560 cod. civ. prevede, appunto, che dei debiti dell’azienda ceduta risponda anche l'acquirente della stessa.

Quanto poi al corrispettivo fissato per la mera cessione dei beni, questo per un verso era incongruo, non comprendendo, come si è detto, l’intero complesso aziendale, e per altro verso non era stato, a detta dello stesso ricorrente, neppure interamente versato (era stati corrisposti solo euro 36.709,93, neppure la metà del dovuto).

Peraltro, a tale ultimo proposito deve osservarsi come non vi sia neppure prova che sia stata corrisposta la somma indicata in assenza di prove circa il fatto che i fornitori della società siano stati pagati con disponibilità economiche della società acquirente, mancando la documentazione al riguardo.

Priva di rilievo è poi l’asserita la circostanza che i fornitori della fallita non si fossero insinuati nel fallimento, dal momento che la fallita – “finanziatasi” con l’omesso versamento di imposte e contributi dovuti per gli anni dal 2009 al 2018 ([OSCURATO:PERSONA] non ha neppure contestato la sussistenza del delitto di bancarotta impropria derivante da tale condotta omissiva) – ben avrebbe potuto, con le somme così “risparmiate”, assolvere i propri debiti almeno con i fornitori (che, rispetto ad una attività di ristorazione, possono immediatamente cessare di fare credito).

2. Il terzo motivo, sulla mancata concessione al solo [OSCURATO:PERSONA], della sospensione condizionale della pena, è inammissibile ai sensi dell’art.606, comma 3, cod. proc. pen., posto che la relativa censura non era stata oggetto di un analogo motivo di appello ed il detto beneficio non risulta neppure sollecitato nelle conclusioni della fase di appello.

Il motivo di ricorso, poi, è del tutto generico, non argomentando le ragioni di un eventuale giudizio prognostico favorevole in capo al [OSCURATO:PERSONA] a fronte della ripetitività delle condotte ascrittegli (egli aveva, prima, omesso per anni il versamento di imposte e contributi, avviando la fallita al sicuro dissesto, per, poi, svuotarla dei beni residui).

3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta i ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di bancarotta di seguito indicati: - al capo A, contestato ad entrambi, a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore e socio accomandatario della F.lli [OSCURATO:PERSONA] sas, dichiarata fallita il 1 luglio 2021, ad [OSCURATO:PERSONA] (coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) quale amministratore della beneficiata Sogilosrl, per avere distratto l’intera azienda, esercente l’attività di ristorazione, cedendola senza adeguato corrispettivo alla [OSCURATO:SOCIETA]; - al capo C, al solo [OSCURATO:PERSONA], per avere cagionato il fallimento della sas con le operazioni dolose consistite nell’omesso versamento, dal 2009 al 2018, delle imposte e dei contributi previdenziali per complessivi euro 829.734. 2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed in particolare degli artt. 110 cod. pen., 216, 223, 219 legge fall. Al momento della cessione dei beni, la fallita aveva emesso la fattura n. 1 del 2018 (regolarmente registrata in contabilità) nei confronti dell’acquirente, srlSogilo. In essa erano stati indicati sia i beni ceduti sia il corrispettivo pattuito, pari ad euro 85.400. Il valore indicato in fattura doveva essere ritenuto congruo alla luce della vetustà degli impianti, che, peraltro, erano stato valorizzati in contabilità nella minor somma di 19.000 euro. Il versamento del corrispettivo era stato oggetto di separato accordo, per 36.709,93 era già stato corrisposto (con assegni e fornendo la provvista per il pagamento di cambiali della fallita sas, venute a scadere); per altri 48.690,07 sarebbe avvenuto ancora versando la provvista relativa ad ulteriori effetti. Tanto è vero che nessun fornitore aveva presentato domanda di ammissione al passivo. Né, nel calcolare il valore dell’azienda, si poteva tenere conto dell’avviamento posto che erano stati ceduti solo i beni strumentali. L’attività, peraltro, negli anni precedenti era in costante perdita. Tutto ciò aveva trovato conferma nella CT di parte ma anche nelle parole del curatore. 2.2. Con il secondo motivo lamentano la mancata confutazione dei motivi di appello – che si riportavano – a cui la Corte aveva, con motivazione del tutto apparente, risposto che con la vendita dei beni si era dissimulata la cessione dell’intera azienda e che il corrispettivo non era stato versato se non con parziali accolli delle cambiali, senza considerare che l’acquirente, srlSogilo, si era accollata debiti della fallita senza che ne fosse in alcun modo obbligata. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge per non essere stato riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, sul cui diniego si era omesso di motivare. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria con la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 4. Il difensore dei ricorrenti ha inviato memoria con la quale, in replica delle argomentazioni della pubblica accusa, insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati nell’interesse degli imputati sono infondati. 1. Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente posto che attengono, entrambi, alla ritenuta distrazione dell’azienda da parte degli imputati (nelle rispettive qualità, [OSCURATO:PERSONA] di legale rappresentante della fallita, la moglie [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della beneficiata). Le argomentazioni spese dalla difesa sono prive di fondamento posto che la Corte di appello, e prima ancora il Tribunale, avevano correttamente osservato in fatto come, a fronte del passaggio dell’intera azienda della fallita alla nuova società (riconducibile anch’essa agli imputati), ferma rimanendo la disponibilità dell’immobile in cui si esercitava l’attività di ristorazione (prima dalla fallita e poi dalla nuova società), il trasferimento di tutti gli ulteriori beni (mobili, macchinari, suppellettili) dalla prima alla seconda aveva concretato l’integrale cessione dell’azienda, non risultando più nulla all’attivo della fallita. E ciò si era realizzato non con un atto di cessione dell’azienda ma solo con l’emissione di una fattura che contemplava i soli beni mobili, senza pertanto valutare l’intero complesso aziendale (ivi compresa la disponibilità dell’immobile e l’avviamento del locale che doveva considerarsi ancora un valore positivo visto che, appunto, la nuova società aveva inteso subentrare nell’attività di ristorazione già condotta dalla fallita). Del resto, se si fosse ceduta anche formalmente l’azienda, la nuova società sarebbe stata gravata dall’ingente debito verso l’erario e gli enti previdenziali, visto che l’art. 2560 cod. civ. prevede, appunto, che dei debiti dell’azienda ceduta risponda anche l'acquirente della stessa. Quanto poi al corrispettivo fissato per la mera cessione dei beni, questo per un verso era incongruo, non comprendendo, come si è detto, l’intero complesso aziendale, e per altro verso non era stato, a detta dello stesso ricorrente, neppure interamente versato (era stati corrisposti solo euro 36.709,93, neppure la metà del dovuto). Peraltro, a tale ultimo proposito deve osservarsi come non vi sia neppure prova che sia stata corrisposta la somma indicata in assenza di prove circa il fatto che i fornitori della società siano stati pagati con disponibilità economiche della società acquirente, mancando la documentazione al riguardo. Priva di rilievo è poi l’asserita la circostanza che i fornitori della fallita non si fossero insinuati nel fallimento, dal momento che la fallita – “finanziatasi” con l’omesso versamento di imposte e contributi dovuti per gli anni dal 2009 al 2018 ([OSCURATO:PERSONA] non ha neppure contestato la sussistenza del delitto di bancarotta impropria derivante da tale condotta omissiva) – ben avrebbe potuto, con le somme così “risparmiate”, assolvere i propri debiti almeno con i fornitori (che, rispetto ad una attività di ristorazione, possono immediatamente cessare di fare credito). 2. Il terzo motivo, sulla mancata concessione al solo [OSCURATO:PERSONA], della sospensione condizionale della pena, è inammissibile ai sensi dell’art.606, comma 3, cod. proc. pen., posto che la relativa censura non era stata oggetto di un analogo motivo di appello ed il detto beneficio non risulta neppure sollecitato nelle conclusioni della fase di appello. Il motivo di ricorso, poi, è del tutto generico, non argomentando le ragioni di un eventuale giudizio prognostico favorevole in capo al [OSCURATO:PERSONA] a fronte della ripetitività delle condotte ascrittegli (egli aveva, prima, omesso per anni il versamento di imposte e contributi, avviando la fallita al sicuro dissesto, per, poi, svuotarla dei beni residui). 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricors
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