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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 40190/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 co. 2 cod. pen. e 73 co. 5 del d.p.r. n. 309/1990, per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina pura a fini di spaccio.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non avendo il giudice a quo considerato le disagiate condizioni economiche dell'imputato.

Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici e che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, Rv. 27697001).

Nel caso di specie, il giudice a quo, nel determinare il trattamento sanzionatorio alla stregua dei parametri indicati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., ha fatto richiamo ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, alle le modalità esecutive della condotta e all'esiguità del danno e del pericolo arrecato al bene giuridico tutelato e, pur escludendo la particolare tenuità dell'offesa quale causa di non punibilità, ha tuttavia rideterminato la pena inflitta in senso più favorevole, ritenendo quella comminata dal primo giudice eccessiva e sproporzionata.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consigliere estensore Il 'Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 co. 2 cod. pen. e 73 co. 5 del d.p.r. n. 309/1990, per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina pura a fini di spaccio. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non avendo il giudice a quo considerato le disagiate condizioni economiche dell'imputato. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici e che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, Rv. 27697001). Nel caso di specie, il giudice a quo, nel determinare il trattamento sanzionatorio alla stregua dei parametri indicati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., ha fatto richiamo ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, alle le modalità esecutive della condotta e all'esiguità del danno e del pericolo arrecato al bene giuridico tutelato e, pur escludendo la particolare tenuità dell'offesa quale causa di non punibilità, ha tuttavia rideterminato la pena inflitta in senso più favorevole, ritenendo quella comminata dal primo giudice eccessiva e sproporzionata. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consigliere estensore Il 'Pre