CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16286/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla ritenuta responsabilità, oltre ad essere geneticamente inammissibile, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (i motivi di gravame non contengono alcuna articolazione della relativa deduzione che viene apoditticamente richiamata in sede di conclusioni; v. pag. 2 motivi di appello: "assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste"), è manifestamente infondato avendo il Corte di appello integralmente richiamato la decisione di primo grado che aveva evidenziato come l'imputato li trovasse a passeggio con la fidanzata in orario e luogo incompatibili rispetto alla necessità di fare rientro presso la Comunità da cui era stato autorizzato ad allontanarsi solo per recarsi presso l'abitazione familiare; rilevato che analoga genericità si apprezza in ordine al motivo con cui si censurano la ritenuta recidiva ed il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello, da un canto, osservato come la lunga serie di precedenti palesasse una accresciuta pericolosità del Tammaro valorizzando anche le motivazioni ludiche alla base della violazione e le giustificazioni fornite, d'altro canto, come la pena in concreto irrogata, là dove il primo giudice aveva applicato una pena inferiore rispetto alla tipologia di recidiva contestata, in assenza di elementi favorevoli da valorizzare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potesse essere ulteriormente ridotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i