CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28579 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] .it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3015/09/2020, depositata in data 8 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - la "[OSCURATO:PERSONA]", m persona del Presidente p.t., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 6100/07/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di cancellazione della Fondazione dall'anagrafe delle Onlus notificato in data 15 luglio 2010; - la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che la mancanza ab origine nello statuto della Fondazione del requisito dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e del divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 460/97, ad eccezione di quelle direttamente connesse, non poteva essere sanata in forza dell'intervenuta integrazione dello statuto secondo le prescrizioni richieste operata nelle more dalla Fondazione contribuente, giusto atto registrato il 12.2.2010; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che la causa non è di immediata evidenza decisoria; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella came