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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30479/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenzadegli elementi costitutivi del reato di estorsione di cui al capo 1, la mancataderubricazione del fatto in tentativo e la conseguente mancata applicazione dellacausa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., ed il terzo motivo, avente adoggetto la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, difettano entrambidella necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivi diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomentigiuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente allerisultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito(vedi pag. 3-6), e, dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazionie delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata;Rilevato che anche il secondo motivo, avente ad oggetto il rigetto dellarichiesta di derubricare il fatto di cui al capo 2 nel reato di truffa, non siconfronta con la corretta motivazione della sentenza impugnata (pag. 8-9) edinoltre è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dellerisultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità, senza peraltroindividuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicidi merito;Rilevato che il quarto motivo, con cui si contesta la quantificazione dellapena, è del tutto generico in quanto non individua neppure specifiche censure sulpunto al provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenzadegli elementi costitutivi del reato di estorsione di cui al capo 1, la mancataderubricazione del fatto in tentativo e la conseguente mancata applicazione dellacausa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., ed il terzo motivo, avente adoggetto la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, difettano entrambidella necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivi diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomentigiuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente allerisultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito(vedi pag. 3-6), e, dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazionie delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata;Rilevato che anche il secondo motivo, avente ad oggetto il rigetto dellarichiesta di derubricare il fatto di cui al capo 2 nel reato di truffa, non siconfronta con la corretta motivazione della sentenza impugnata (pag. 8-9) edinoltre è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dellerisultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità, senza peraltroindividuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicidi merito;Rilevato che il quarto motivo, con cui si contesta la quantificazione dellapena, è del tutto generico in quanto non individua neppure specifiche censure sulpunto al provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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