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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1978

Cassazione n. 35741/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 dicembre 2023, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Foggia il 12 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 3 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1 lett. a) del d.

Igs. n. 152 del 2006; fatto commesso in Lucera il 17 gennaio 2019.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa censura sia la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, rispetto al giudizio di colpevolezza, hanno valorizzato gli accertamenti espletati dai Carabinieri della Stazione di Biccari, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] stava abusivamente trasportando su un furgone un carico di circa 970 chili di rifiuti ferrosi, indossando indumenti sporchi di fango (al pari del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), il che ha indotto a ritenere che l'imputato non fosse presente sul furgone solo per aver ricevuto un passaggio occasionale dal proprietario del veicolo.

Osservato che la doglianza concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositiva di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), nella quale, in modo sintetico ma pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la significativa quantità del materiale ferroso trasportato abusivamente dall'imputato (970 kg.).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 dicembre 2023, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Foggia il 12 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 3 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1 lett. a) del d. Igs. n. 152 del 2006; fatto commesso in Lucera il 17 gennaio 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa censura sia la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, rispetto al giudizio di colpevolezza, hanno valorizzato gli accertamenti espletati dai Carabinieri della Stazione di Biccari, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] stava abusivamente trasportando su un furgone un carico di circa 970 chili di rifiuti ferrosi, indossando indumenti sporchi di fango (al pari del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), il che ha indotto a ritenere che l'imputato non fosse presente sul furgone solo per aver ricevuto un passaggio occasionale dal proprietario del veicolo. Osservato che la doglianza concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositiva di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), nella quale, in modo sintetico ma pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la significativa quantità del materiale ferroso trasportato abusivamente dall'imputato (970 kg.). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggi
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