Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2018

Cassazione n. 33202/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5167-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 3120/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 6/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello di Agenzia delle entrate riscossione avverso la sentenza n. 4100/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, che aveva accolto il ricorsoproposto dal contribuente avverso avviso di iscrizione ipotecaria e le sottese cartelle di pagamento per imposte relative all’annualità 2010; il Concessionario resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente de nuncia, in rubrica, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 4, III e IV comma e all’art. 6, I comma, della Legge n. 890/1982 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto validamente notificata la comunicazione di iscrizione ipotecaria, pur avendo, allo scopo, la Concessionaria prodotto unicamente una ricevuta di presa in carico del piego postale;

1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, art. 50, comma 2, e 77, comma 1, DPR n. 602/1973), nonché degli artt. 24 e 97 Cost. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente escluso la necessità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;

2.1. la seconda doglianza, fondata, può essere esaminata e decisa con priorità, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. nn. 12002 del 28/05/2014; conf.

Cass. n. 23531/2016);

2.2. in materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n.19667/2014, citate anche nella sentenza impugnata, che hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: 1) l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del dpr. 29 settembre 1973 n.602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.p.r. n.602 cit. la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; 2) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R, come introdotto dal d.

1. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni — per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità;

2.3. alla stregua di tali principi il motivo risulta fondato;

2.4. se, infatti, il richiamo del ricorrente alla disposizione di cui all'articolo 50, secondo comma, d.p.r. 602/73 secondo comma, d.p.r. n. 602/73 non è pertinente, giacché, alla stregua del principio sopra trascritto sub 1), tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che il ricorrente censura comunque la sentenza gravata anche per mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub 2) (cfr. in senso conforme Cass. nn. 30534/2019, 23875/2015);

3.1. infine, come richiesto ed argomentato dall’Agenzia delle entrate riscossione, va evidenziato che, nelle more del giudizio, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti - fino alla concorrenza di euro 1.000,00 -posti in riscossione nel periodo 2000/2010;

3.2. detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data dientrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (...)»;

3.3. una delle tre cartelle esattoriali impugnate dal ricorrente, sottese all’iscrizione ipotecaria in questione, e precisamente la cartella n. 13520080000191027, rientra - per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento -nello stralcio di legge;

3.4. in conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta in relazione alla suddetta cartella esattoriale e della conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, in accoglimento del solo secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo motivo (formulato in via subordinata rispetto al secondo motivo), la sentenza impugnata va cassata nei termini di cui in motivazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso proposto dal contribuente limitatamente all'iscrizione ipotecaria e con dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella n. 13520080000191027;

5. stante l’esito dei giudizi di merito le spese di lite vanno integralmente compensate, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa parzialmente la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente avverso l'iscrizione ipotecaria e dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella esattoriale n. 13520080000191027; compensa integralmente le spese di lite dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore del ricorrente, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5167-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 3120/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 6/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello di Agenzia delle entrate riscossione avverso la sentenza n. 4100/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, che aveva accolto il ricorsoproposto dal contribuente avverso avviso di iscrizione ipotecaria e le sottese cartelle di pagamento per imposte relative all’annualità 2010; il Concessionario resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente de nuncia, in rubrica, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 4, III e IV comma e all’art. 6, I comma, della Legge n. 890/1982 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto validamente notificata la comunicazione di iscrizione ipotecaria, pur avendo, allo scopo, la Concessionaria prodotto unicamente una ricevuta di presa in carico del piego postale; 1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, art. 50, comma 2, e 77, comma 1, DPR n. 602/1973), nonché degli artt. 24 e 97 Cost. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente escluso la necessità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 2.1. la seconda doglianza, fondata, può essere esaminata e decisa con priorità, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. nn. 12002 del 28/05/2014; conf. Cass. n. 23531/2016); 2.2. in materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n.19667/2014, citate anche nella sentenza impugnata, che hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: 1) l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del dpr. 29 settembre 1973 n.602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.p.r. n.602 cit. la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; 2) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R, come introdotto dal d. 1. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni — per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità; 2.3. alla stregua di tali principi il motivo risulta fondato; 2.4. se, infatti, il richiamo del ricorrente alla disposizione di cui all'articolo 50, secondo comma, d.p.r. 602/73 secondo comma, d.p.r. n. 602/73 non è pertinente, giacché, alla stregua del principio sopra trascritto sub 1), tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che il ricorrente censura comunque la sentenza gravata anche per mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub 2) (cfr. in senso conforme Cass. nn. 30534/2019, 23875/2015); 3.1. infine, come richiesto ed argomentato dall’Agenzia delle entrate riscossione, va evidenziato che, nelle more del giudizio, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti - fino alla concorrenza di euro 1.000,00 -posti in riscossione nel periodo 2000/2010; 3.2. detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data dientrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (...)»; 3.3. una delle tre cartelle esattoriali impugnate dal ricorrente, sottese all’iscrizione ipotecaria in questione, e precisamente la cartella n. 13520080000191027, rientra - per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento -nello stralcio di legge; 3.4. in conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta in relazione alla suddetta cartella esattoriale e della conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, in accoglimento del solo secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo motivo (formulato in via subordinata rispetto al secondo motivo), la sentenza impugnata va cassata nei termini di cui in motivazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso proposto dal contribuente limitatamente all'iscrizione ipotecaria e con dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella n. 13520080000191027; 5. stante l’esito dei giudizi di merito le spese di lite vanno integralmente compensate, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa parzialmente la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente avverso l'iscrizione ipotecaria e dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella esattoriale n. 13520080000191027; compensa integralmente le spese di lite dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore del ricorrente, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deci
Sentenza Cassazione n. 33202/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris