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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31836/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 4B2 e 477 cod. pen. per avere falsificato la sua patente di guida moldava esibita in occasione di un controllo stradale (fatto commesso il 10 settembre 2013).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato„ tramite il difensore, proponendo un solo motivo di ricorso afferente l'erronea applicazione della legge penale per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la responsabilità per il reato ascritto al ricorrente prescindendo dalla necessaria valutazione circa l'idoneità del documento falsificato a costituire titolo abilitante alla guida in Italia.

3. Il ricorso non è inammissibile alla luce del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica devoluta; pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 24 novembre 2021 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 259 di sospensione (dal 25 maggio 2017 al 8 febbraio 2018 per astensione del difensore).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 4B2 e 477 cod. pen. per avere falsificato la sua patente di guida moldava esibita in occasione di un controllo stradale (fatto commesso il 10 settembre 2013). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato„ tramite il difensore, proponendo un solo motivo di ricorso afferente l'erronea applicazione della legge penale per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la responsabilità per il reato ascritto al ricorrente prescindendo dalla necessaria valutazione circa l'idoneità del documento falsificato a costituire titolo abilitante alla guida in Italia. 3. Il ricorso non è inammissibile alla luce del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica devoluta; pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 24 novembre 2021 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 259 di sospensione (dal 25 maggio 2017 al 8 febbraio 2018 per astensione del difensore). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis
Sentenza Cassazione n. 31836/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris