Risultati per «Documento informatico»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:500
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0513 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 22 giugno 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Condizioni di impiego – Procedimento disciplinare – Autorità competente – Delega – Certezza del diritto – Prescrizione dell’azione disciplinare – Presunzione di innocenza – Procedimento penale – Snaturamento – Assenza» Nella causa C‑513/21 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 agosto 2021, DI , rappresentato da L. Levi, avocate, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Banca centrale europea (BCE) , rappresentata da F. von Lindeiner, F. Malfrère e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, convenuta in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G.

Xuereb, T. von Danwitz (relatore), A. Kumin e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, DI chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2021, DI/BCE ( T‑514/19 , in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:332 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), del 7 maggio 2019, recante il suo licenziamento senza preavviso per motivi disciplinari (in prosieguo: la «decisione controversa di licenziamento») e della decisione della BCE del 25 giugno 2019 recante diniego di riaprire il procedimento (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), in secondo luogo, a che fosse disposta la sua reintegrazione a decorrere dall’11 maggio 2019 e, in terzo luogo, al risarcimento del danno morale che egli asseriva di aver subìto a seguito di tali decisioni e a causa della durata del procedimento disciplinare.

Contesto normativo Statuto del SEBC 2 L’articolo 12.3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ( GU 2016, C 202, pag. 230 ), allegato al Trattato UE e al Trattato FUE (in prosieguo: lo statuto del SEBC»), dispone quanto segue: «Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali». 3 A termini dell’articolo 36.1 di tale Statuto: «Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE».

Regolamento interno 4 Sul fondamento dell’articolo 12.3 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato il regolamento interno della Banca centrale europea, modificato il 22 aprile 1999 ( GU 1999, L 125, pag. 34 , e rettifica in GU 2000, L 273, pag. 40 ; in prosieguo: il «regolamento interno»).

Con il titolo «Condizioni di impiego», l’articolo 21 di tale regolamento così dispone: «21.1.

I rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale sono determinati dalle condizioni di impiego e dalle norme sul personale.

21.2. Le condizioni di impiego sono approvate e modificate dal consiglio direttivo su proposta del comitato esecutivo.

Il consiglio generale è consultato in base alla procedura prevista nel presente regolamento interno.

21.3. Le condizioni di impiego vengono attuate dalle norme sul personale, le quali sono adottate e modificate dal comitato esecutivo.

21.4. Il comitato del personale è consultato prima dell’adozione di nuove condizioni di impiego o di nuove norme sul personale.

Il suo parere è presentato, rispettivamente, al consiglio direttivo o al comitato esecutivo».

Condizioni di impiego 5 Sul fondamento dell’articolo 36.1 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato la decisione, del 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 ( GU 1999, L 125, pag. 32 ; in prosieguo: le «condizioni di impiego»). 6 Ai sensi dell’articolo 9, lettera a), delle condizioni di impiego: «I rapporti d’impiego tra la BCE e i suoi dipendenti sono disciplinati da contratti di lavoro stipulati in conformità con le presenti condizioni di impiego.

Le norme sul personale adottate dal Comitato esecutivo precisano le modalità di tali condizioni di impiego». 7 L’articolo 44 delle condizioni di impiego prevede quanto segue: «Le seguenti sanzioni disciplinari possono essere adottate, a seconda dei casi, nei confronti di membri del personale o di ex membri del personale cui si applicano le presenti condizioni di impiego, i quali, intenzionalmente o per negligenza, vengano meno ai loro obblighi professionali: i) il direttore generale o il vicedirettore generale delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da A a J) o il membro del comitato esecutivo cui la DG Risorse umane riferisce (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da K a M) possono imporre una delle seguenti sanzioni: – ammonimento scritto; – nota di biasimo. ii) il comitato esecutivo può inoltre imporre una delle seguenti sanzioni: (...) – il licenziamento con o senza preavviso (...); – la soppressione totale o parziale, temporanea o permanente, del diritto di un membro del personale titolare di una pensione di vecchiaia o di un’indennità di invalidità, di beneficiare di una siffatta pensione o indennità (...) (...)».

Norme sul personale 8 Sul fondamento dell’articolo 21.3 del regolamento interno e dell’articolo 9, lettera a), delle condizioni di impiego, il comitato esecutivo della BCE ha adottato le «

[OSCURATO:PERSONA]

» (in prosieguo: le «norme sul personale»), il cui articolo 8.3.2 così dispone: «Basandosi su una relazione che esponga i fatti e le circostanze costitutivi dell’inadempimento degli obblighi professionali (...), il comitato esecutivo o il responsabile generale dei servizi, agendo per conto del comitato esecutivo, a seconda dei casi, può decidere: – di avviare un procedimento disciplinare per inadempimento degli obblighi professionali ad opera del comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati in un grado di retribuzione superiore al grado L, e ad opera del responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione L o inferiore.

Qualora il responsabile generale dei servizi, agendo per conto del comitato esecutivo, decida di avviare un procedimento disciplinare, il comitato esecutivo ne è immediatamente informato. (...) – di non imporre sanzioni disciplinari (...).

Se la sanzione disciplinare prevista è l’ammonimento scritto o la nota di biasimo, il direttore generale o il vicedirettore delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da A a J) o il membro del comitato esecutivo al quale la direzione generale delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione riferisce (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da K a L) può adottare una qualsiasi delle decisioni sopra menzionate.

Il procedimento disciplinare deve essere avviato al più tardi cinque anni dopo il verificarsi dei fatti e nell’anno della loro scoperta, salvo in caso di illecito grave che possa comportare un licenziamento, ipotesi in cui i termini sono rispettivamente di 10 anni e di un anno (...)». 9 L’articolo 8.3.7 di tali norme dispone che «[i] membri del comitato disciplinare devono agire a titolo personale ed adempiere i loro obblighi in piena indipendenza». 10 L’articolo 8.3.17 di dette norme prevede quanto segue: «Il responsabile generale dei servizi, agendo per conto del comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione I o in un grado inferiore, o il comitato esecutivo per i membri del personale inquadrati in un grado di retribuzione superiore al grado I decide la sanzione disciplinare più appropriata (...)».

Fatti 11 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 26 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «1.

Il ricorrente, DI, è entrato a far parte del personale della [BCE] nel 1999 (...).

Egli svolgeva le funzioni di assistente principale in informatica, inquadrato nel grado di retribuzione D, quando ha subìto un procedimento disciplinare vertente su talune domande di rimborso, in primo luogo, di fatture per prestazioni di fisioterapia, in secondo luogo, di ricevute di spese farmaceutiche e, in terzo luogo, di fatture per prestazioni di sostegno scolastico. 2.

Con diverse note succedutesi dal 13 dicembre 2013 al 23 novembre 2015, la società che gestisce il regime di assicurazione sanitaria della BCE (in prosieguo: la “società A”) ha informato quest’ultima di due ordini di fatti.

Da un lato, il ricorrente le avrebbe irregolarmente presentato per il rimborso talune fatture per trattamenti di fisioterapia, mentre queste ultime sarebbero state emesse da B, un’estetista, e, dall’altro, le avrebbe altresì richiesto il rimborso di false ricevute per spese farmaceutiche.

3. Il 14 maggio 2014 la BCE ha denunciato alla [OSCURATO:PERSONA] am Main (pubblico ministero di Francoforte sul Meno, Germania), (in prosieguo: il “pubblico ministero”) i fatti relativi al rimborso delle fatture per trattamenti di fisioterapia.

4. Con decisione del 21 ottobre 2014, il comitato esecutivo della BCE ha deciso di sospendere il ricorrente dalle sue funzioni e di trattenere, per un periodo massimo di quattro mesi, il 30% della sua retribuzione di base a partire dal mese di novembre 2014.

Tale decisione era motivata dalle informazioni fornite dalla società A e dalla necessità di preservare l’indagine penale e le conseguenze disciplinari.

5. Il 23 gennaio 2015 la BCE ha comunicato al pubblico ministero le informazioni complementari che la società A le aveva fornito per quanto riguardava le domande di rimborso delle ricevute farmaceutiche.

6. Dopo aver ascoltato il ricorrente il 3 febbraio 2016, la direzione generale (DG) “Risorse umane, bilancio e organizzazione” della BCE ha redatto, l’8 settembre 2016, una “relazione su un eventuale inadempimento degli obblighi professionali” (…), ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle [norme sul personale].

Tale relazione prendeva in considerazione due ordini di fatti a carico del ricorrente.

In primo luogo, dal 12 novembre 2009 al 29 settembre 2014, il ricorrente avrebbe presentato alla società A 86 fatture relative a sedute di fisioterapia prestate da B a sua moglie, ai loro figli, nonché a lui stesso per un importo di EUR 61490, di cui avrebbe ottenuto un rimborso a concorrenza di EUR 56041,09, mentre B non era fisioterapista, bensì estetista.

In secondo luogo, tra [il mese di] febbraio 2009 e [il mese di] settembre 2013, il ricorrente avrebbe altresì presentato in modo fraudolento alla società A ricevute di farmacie manoscritte per un importo totale di EUR 21289,08, di cui essa avrebbe rimborsato EUR 19427,86.

7. Il 12 settembre 2016 il pubblico ministero ha elevato formale atto d’accusa nei confronti del ricorrente chiedendone il rinvio a giudizio con l’imputazione di truffa ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, dello Strafgesetzbuch (codice penale tedesco) e di falsificazione di documenti ai sensi dell’articolo 267 del medesimo codice per aver ingiustificatamente chiesto il rimborso di 71 fatture per cure di fisioterapia.

Nello stesso atto d’accusa, il pubblico ministero ha archiviato, conformemente all’articolo 154 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale tedesco), la parte del procedimento relativa alle ricevute farmaceutiche, in quanto i fatti contestati avrebbero richiesto ulteriori misure istruttorie di ampia portata.

8. Il 18 novembre 2016 il [responsabile] generale dei servizi della BCE “agendo in nome del comitato esecutivo” ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente per una presunta violazione dei suoi obblighi professionali che richiedeva il deferimento al comitato disciplinare e ha chiesto a quest’ultimo di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 8.3.15 delle norme sul personale.

Tale procedimento, aperto in considerazione della [“relazione su un eventuale inadempimento degli obblighi professionali”, dell’8 settembre 2016], verteva sui fatti relativi alle fatture per trattamenti di fisioterapia e alle ricevute di farmaci[a].

9. Il comitato disciplinare ha scambiato diverse lettere con il ricorrente e l’ha ascoltato il 13 febbraio 2017.

10. Il 5 settembre 2017 la DG “Risorse umane, bilancio e organizzazione” della BCE ha redatto una seconda “relazione su un eventuale inadempimento degli obblighi professionali” ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme [sul] personale (…).

Tale relazione riguardava fatture per prestazioni di sostegno scolastico a beneficio dei due figli del ricorrente di cui quest’ultimo aveva chiesto il rimborso ai sensi dell’articolo 3.8.4 delle norme [sul] personale nel 2010, nel 2012 e nel 2014 e, nuovamente, nel gennaio 2017.

Secondo tale relazione, sussisteva un ragionevole sospetto che le fatture emesse dall’erogatrice delle ripetizioni C per il sostegno scolastico non fossero veritiere e autentiche.

11. Alla luce [di detta seconda relazione], il [responsabile] generale dei servizi, “agendo in nome del comitato esecutivo”, ha deciso, il 19 settembre 2017, di estendere a tali fatti il mandato del comitato disciplinare.

12. Il 12 ottobre 2017 la BCE ha denunciato al pubblico ministero la parte del procedimento relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico. 13.

Il comitato disciplinare ha ascoltato il ricorrente e sua moglie il 17 ottobre 2017.

14. Il 18 ottobre 2017 una sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) ha assolto il ricorrente dalle accuse relative alle fatture per trattamenti di fisioterapia per “motivi di fatto”, poiché il giudice era giunto alla convinzione, “in esito all’udienza (…), che i fatti contestati nell’atto d’accusa non [“erano] dimostrati”.

15. L’11 aprile 2018 il comitato disciplinare ha emesso il proprio parere.

Innanzitutto, esso ha ritenuto che la mancanza di autenticità delle fatture per trattamenti di fisioterapia non fosse sufficientemente dimostrata, ma che il ricorrente sapesse che B non era una fisioterapista, bensì un’estetista, o che quantomeno avrebbe dovuto interrogarsi sulla sua qualifica.

Inoltre, il comitato disciplinare ha ritenuto che neppure i fatti all’origine delle censure relative alla presentazione delle ricevute farmaceutiche e alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico fossero sufficientemente dimostrati e che occorresse chiudere il procedimento a tale proposito, con riserva di riaprirlo nel caso in cui fossero state prodotte nuove prove.

Alla luce di quanto precede, il comitato disciplinare ha raccomandato che fosse inflitta al ricorrente una sanzione consistente in una riduzione temporanea di stipendio di EUR 400 mensili su un periodo di dodici mesi.

16. Dopo che il ricorrente aveva presentato le sue osservazioni sul parere del comitato disciplinare dell’11 aprile 2018, il [responsabile] generale dei servizi gli ha notificato una decisione del comitato esecutivo del 10 luglio 2018 di esercitare esso stesso, nel caso di specie, il potere disciplinare (in prosieguo: la “decisione del 10 luglio 2018”).

17. Il [responsabile] generale dei servizi ha successivamente notificato al ricorrente un progetto di decisione del comitato esecutivo diretto a licenziarlo senza preavviso.

Ne è seguito uno scambio di corrispondenza.

18. Il 7 maggio 2019 il comitato esecutivo ha deciso di licenziare il ricorrente senza preavviso [con] la decisione [controversa di licenziamento].

19. In primo luogo, il comitato esecutivo ha considerato, da un lato, che, “[p]er quasi cinque anni, [il ricorrente aveva] manifestato un’indifferenza totale e persistente rispetto alla questione se [B] possedesse le qualifiche necessarie per fornire servizi di fisioterapia, nonostante le ragioni chiare e obiettive per informarsi sulle sue qualifiche”, e, dall’altro, che egli aveva “attivamente occultato una parte di informazioni” alla società A e alla BCE.

20. In secondo luogo, per quanto riguarda le ricevute farmaceutiche, in numero di oltre 500, il comitato esecutivo ha ritenuto che il ricorrente non potesse non essersi reso conto del fatto che la loro redazione in forma manoscritta era molto inusuale in Germania e che vi erano indizi oggettivi a riprova che esse non erano veritiere e autentiche.

21. In terzo luogo, per quanto riguarda le fatture per prestazioni di sostegno scolastico, il comitato esecutivo ha constatato, in particolare, che il codice fiscale ivi figurante era quasi identico a quello menzionato sulle fatture per trattamenti di fisioterapia e che l’amministrazione finanziaria di Francoforte sul Meno (Germania) aveva confermato che esso non era veridico.

Il comitato esecutivo ha altresì osservato che l’indirizzo di C indicato su tali fatture era anch’esso quasi identico a quello di B. La BCE ha pertanto ritenuto altamente improbabile che il ricorrente non avesse rilevato tali somiglianze.

Di conseguenza, il comitato esecutivo ha considerato che il ricorrente aveva presentato ai fini del loro rimborso fatture per prestazioni di sostegno scolastico che non erano veritiere e autentiche.

22. Alla luce di tutto quanto precede, il comitato esecutivo, in sostanza, ha affermato che il diritto di chiedere il rimborso di spese mediche e di sostegno scolastico non implicava che i membri del personale potessero non tener conto di circostanze che inficiavano il rilascio di fatture o di ricevute tali che qualsiasi persona ragionevolmente prudente si sarebbe posta la questione se tali fatture o ricevute costituissero una documentazione adeguata che desse diritto al loro rimborso.

In presenza di siffatte circostanze, il comitato esecutivo ha ritenuto che spettasse ai membri del personale informarne almeno spontaneamente l’amministrazione e cooperare con quest’ultima.

Il comitato esecutivo è quindi giunto alla conclusione che il ricorrente era colpevole, in primo luogo, di aver violato il suo dovere di lealtà verso l’istituzione, in secondo luogo, di essere venuto meno al suo obbligo di rispettare i valori comuni della BCE e di condurre la sua vita professionale e privata in sintonia con lo status di quest’ultima, in terzo luogo, di essere venuto meno, in modo continuativo, al suo dovere di tutelare gli interessi finanziari dell’istituzione e, in quarto luogo, di aver messo a rischio la reputazione della Banca.

23. Nel frattempo, il 30 aprile 2019, il pubblico ministero ha informato il ricorrente che l’indagine relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico era chiusa in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 2, del codice di procedura penale, e ciò per il motivo che non vi erano sufficienti sospetti per l’esercizio dell’azione penale.

24. Con lettera dello stesso giorno, registrata dalla BCE il successivo 15 maggio, il pubblico ministero ha altresì informato la BCE che tale indagine era stata chiusa.

In tale lettera, il pubblico ministero aggiungeva che alcune ricerche avevano rivelato che non esisteva una registrazione ufficiale di C e che il codice fiscale indicato sulle sue fatture non era stato assegnato.

Tuttavia, il pubblico ministero riteneva che non si potesse escludere che le fatture in questione fossero state effettivamente emesse e pagate dall’accusato e che le false informazioni in esse contenute potessero spiegarsi con “altri motivi”.

25. Con lettera del 12 giugno 2019, il ricorrente ha informato il [responsabile] generale dei servizi dell’esito del procedimento avviato dal pubblico ministero in merito alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico e ha chiesto che la BCE rivedesse la sua decisione di licenziamento.

26. Con lettera del 26 giugno 2019 il [responsabile] generale dei servizi ha informato il ricorrente della decisione del comitato esecutivo del precedente 25 giugno di non riaprire il procedimento disciplinare (…).

Tale decisione si basa su due motivi.

La BCE ha anzitutto fatto valere che il pubblico ministero doveva verificare se i fatti allegati costituissero una violazione del diritto penale tedesco alla luce dei criteri probatori applicabili ai procedimenti penali, mentre essa doveva appurare se i fatti allegati costituissero una violazione delle proprie norme in materia di impiego alla luce di criteri probatori diversi applicabili ai procedimenti disciplinari.

Essa ha poi affermato che il pubblico ministero aveva confermato che non esisteva una registrazione ufficiale di C e che il codice fiscale indicato sulle fatture non era veridico».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2019, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento delle decisioni controverse, la propria reintegrazione nonché il risarcimento del danno morale che egli asseriva di aver subìto a causa di tali decisioni e della durata del procedimento disciplinare. 13 A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente ha dedotto formalmente nove motivi, ma il Tribunale, alla luce del contenuto del ricorso, ne ha enumerato dieci, vertenti, il primo, sull’incompetenza dell’autore delle decisioni controverse, il secondo, sulla violazione dell’articolo 8.3.2 delle norme sul personale e del principio della certezza del diritto, il terzo, sulla violazione della massima «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, il quarto, sulla violazione dell’articolo 8.3.7 delle norme sul personale e del principio di imparzialità sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il quinto, su una violazione dei diritti della difesa, il sesto, su errori manifesti di valutazione, il settimo, sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta, l’ottavo, sulla violazione del termine ragionevole e del dovere di sollecitudine, il nono, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, il decimo, formulato in subordine, sulla violazione del principio di proporzionalità. 14 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i dieci motivi dedotti e, pertanto, la domanda di annullamento, il secondo e il terzo capo delle conclusioni nonché, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso.

Conclusioni delle parti 15 Il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare le decisioni controverse; – in ogni caso, condannare la BCE a risarcirlo del danno morale da lui subìto valutato in EUR 20000; – condannare la BCE alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. 16 La BCE chiede che la Corte voglia: – respingere integralmente l’impugnazione e – condannare il ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione 17 Il ricorrente deduce cinque motivi a sostegno della sua impugnazione vertenti, il primo, su un errore di diritto riguardo alla competenza dell’autore delle decisioni controverse, il secondo, che si articola in due parti, su un errore di diritto riguardante l’articolo 8.3.2 delle norme sul personale e sul principio della certezza del diritto, il terzo, sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta, il quarto, sulla violazione dell’articolo 8.3.7 di tali norme e del principio di imparzialità e, il quinto, sulla violazione dell’obbligo di controllo giurisdizionale.

Sul primo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 18 Con il suo primo motivo di impugnazione, che riguarda i punti da 45 a 53 della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto il suo primo motivo in primo grado vertente sull’incompetenza del comitato esecutivo ad adottare le decisioni controverse. 19 In primo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione del 10 luglio 2018, pur potendo essere considerata un atto individuale, ha modificato, revocando la delega conferita al responsabile generale dei servizi, un atto generale, ossia l’articolo 8.3.17 delle norme sul personale.

Orbene, a causa della duplice natura di una siffatta decisione, il comitato del personale avrebbe dovuto essere consultato. 20 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l’interpretazione del Tribunale secondo cui il comitato esecutivo può modificare a titolo individuale la norma stabilita in tale articolo revocando detta delega implica che la ripartizione delle competenze in seno alla BCE non è chiaramente definita, contrariamente a quanto richiesto dalla sentenza del 9 luglio 2008, Kuchta/BCE ( F‑89/07 , EU:F:2008:97 , punto 62 ).

Di conseguenza, il principio della certezza del diritto e le norme di buona amministrazione non sarebbero stati rispettati, senza che la circostanza che il ricorrente sia stato informato della decisione del 10 luglio 2018 fosse sufficiente a porre rimedio a tale situazione. 21 In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che egli non fosse stato privato di alcuna garanzia, dato che l’adozione di una decisione da parte di un organo collegiale, pur costituendo una garanzia di imparzialità, non fornisce tutte le garanzie legali. 22 La BCE ritiene che il primo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato. 23 A tale riguardo, il ricorrente non identificherebbe con sufficiente precisione i punti contestati della sentenza impugnata, si limiterebbe a reiterare il punto di vista esposto in primo grado e cercherebbe di contestare accertamenti di fatto del Tribunale secondo i quali la decisione del 10 luglio 2018 non ha condotto ad una modifica delle norme sul personale. 24 Nel merito, la BCE contesta l’argomentazione del ricorrente sostenendo in particolare che, nella decisione del 10 luglio 2018, il comitato esecutivo non ha modificato l’articolo 8.3.17 di tali norme e si è limitato ad applicare ciò che è inerente a tale disposizione.

Giudizio della Corte 25 In via preliminare, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , EU:C:2022:984 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene la BCE, il ricorso indica in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata nell’ambito del primo motivo nonché le ragioni per cui tali elementi sarebbero, secondo il ricorrente, errati, consentendo alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità. 27 Inoltre, nei limiti in cui la BCE contesta al ricorrente di limitarsi a reiterare gli argomenti da questi esposti dinanzi al Tribunale e di chiedere, in tal modo, un semplice riesame di detti argomenti, occorre rilevare che, con tale motivo, il ricorrente contesta l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale. 28 Orbene, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi nuovamente nel corso di un’impugnazione.

Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato in parte del suo significato (sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P , EU:C:2021:607 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 29 Infine, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, contrariamente a quanto sembra suggerire la BCE, la determinazione della natura giuridica di un atto adottato dall’amministrazione sulla base della normativa dell’Unione applicabile e degli effetti prodotti da quest’ultimo costituiscono questioni di diritto soggette al sindacato della Corte. 30 Il primo motivo di impugnazione è pertanto ricevibile. 31 Quanto alla fondatezza di tale motivo, in primo luogo, l’argomentazione del ricorrente secondo cui l’adozione della decisione del 10 luglio 2018 richiedeva la previa consultazione del comitato del personale si basa sulla premessa che, in forza dell’articolo 8.3.17 delle norme sul personale, il comitato esecutivo si sia privato del potere conferitogli dall’articolo 44, punto ii), delle condizioni di impiego di imporre esso stesso una sanzione disciplinare come il licenziamento ai membri del personale della BCE inquadrati nel grado di retribuzione I o in un grado inferiore.

Occorre quindi stabilire se, nella vigenza di tali norme, adottate dal comitato esecutivo stesso e che, come risulta dall’articolo 21.3 del regolamento interno, danno attuazione alle condizioni di impiego, il comitato esecutivo restasse competente ad imporre la sanzione del licenziamento. 32 A tale riguardo, da un lato, la formulazione dell’articolo 8.3.17 di dette norme, in particolare i termini «per conto del comitato esecutivo» ivi contenuti, mette chiaramente in evidenza che le decisioni del responsabile generale dei servizi in materia disciplinare esprimono quelle del comitato esecutivo, che ne assume pienamente la responsabilità e al quale sono giuridicamente imputabili, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata e che il ricorrente non contesta nella sua impugnazione.

Pertanto, le decisioni adottate dal responsabile generale dei servizi in forza di tale disposizione conservano lo status di decisioni che esprimono quelle del comitato esecutivo. 33 Risulta quindi dall’interpretazione letterale di tale articolo 8.3.17 che, contrariamente alla premessa alla base dell’argomentazione del ricorrente, con l’adozione di detta disposizione, il comitato esecutivo non ha trasferito un proprio potere decisionale al responsabile generale dei servizi che gli impedirebbe di decidere egli stesso, in un caso particolare, la sanzione più appropriata da applicare ai membri del personale. 34 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 8.3.17 delle norme sul personale, l’articolo 8.3.2 di tali norme prevede che il comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati in un grado di retribuzione superiore al grado L, o, «per conto del comitato esecutivo», il responsabile generale dei servizi, per i membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione L o in un grado inferiore, può decidere di avviare un procedimento disciplinare.

Ai sensi di tale articolo 8.3.2, quando il procedimento è avviato dal responsabile generale dei servizi, il comitato esecutivo deve esserne immediatamente informato. 35 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 60 e 62 delle sue conclusioni, ne risulta che detto obbligo di informazione mira a consentire al comitato esecutivo, se del caso, di intervenire nel procedimento e di decidere esso stesso la sanzione disciplinare.

Una siffatta facoltà di intervento del comitato esecutivo in un procedimento avviato dal responsabile generale dei servizi è quindi inerente al sistema di autorizzazione istituito all’articolo 8.3.17 di dette norme. 36 L’articolo 44, punto ii), delle condizioni di impiego riserva infatti al comitato esecutivo in quanto autorità collegiale la pronuncia delle sanzioni più gravi, mentre solo due sanzioni meno severe, vale a dire l’ammonimento scritto e la nota di biasimo, possono essere adottate da una sola persona, vale a dire il direttore generale delle risorse umane o un membro del comitato esecutivo, in funzione del grado dei membri del personale interessato, il che risulta parimenti da detto articolo

8.3.2. 37 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, non si può ritenere che, con l’adozione di tale articolo 8.3.17, il comitato esecutivo si sia privato del suo potere decisionale per quanto riguarda le decisioni individuali in materia di sanzioni disciplinari (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P , EU:C:2005:306 , punti 60 e 61 ). 38 A tale riguardo, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, le istituzioni e gli organismi dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale sul piano interno per organizzarsi in funzione dei loro compiti e delle loro esigenze.

La necessità di assicurare la capacità di funzionamento dell’organo decisionale corrisponde parimenti ad un principio inerente a tutti i sistemi istituzionali (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P , EU:C:2005:306 , punti 58 e 59 nonché giurisprudenza ivi citata). 39 Dalle considerazioni che precedono risulta che il comitato esecutivo resta competente, nella vigenza delle norme sul personale, ad esercitare esso stesso il potere disciplinare nei confronti dei membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione I o in un grado inferiore quali il ricorrente, come ha deciso per quanto riguarda quest’ultimo, con la decisione del 10 luglio 2018. 40 Ne consegue che tale decisione non ha una duplice natura e che la sua adozione non richiedeva la consultazione del comitato del personale. 41 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se, come sostiene il ricorrente, una siffatta interpretazione abbia l’effetto che la ripartizione delle competenze in materia disciplinare in seno alla BCE non sia chiaramente definita, circostanza che comporterebbe una violazione del principio della certezza del diritto e delle norme di buona amministrazione, occorre ricordare che tale principio esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, poiché i singoli devono poter conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑160/20 , EU:C:2022:101 , punto 41 ). 42 Detto principio e la necessaria trasparenza delle decisioni amministrative impongono, in linea di principio, che la ripartizione delle competenze e le decisioni di autorizzazione in seno alle istituzioni siano pubblicate (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, 5/85 , EU:C:1986:328 , punto 39 ). 43 Orbene, come ricordato dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, l’articolo 8.3.17 delle norme sul personale è pubblicato e la BCE ha giustificato la scelta di non rendere pubblica la decisione del 10 luglio 2018 nell’interesse del ricorrente, scelta che non è contestata da quest’ultimo nella sua impugnazione. 44 Inoltre, alla luce del suo tenore letterale e del suo contesto, quali esaminati ai punti da 31 a 37 della presente sentenza, tale articolo 8.3.17 è sufficientemente chiaro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, da consentire ai membri del personale di comprendere che le sanzioni disciplinari sono sempre inflitte per conto del comitato esecutivo che ne assume la responsabilità e che, se del caso, il comitato esecutivo può intervenire in un procedimento disciplinare per imporre una siffatta sanzione. 45 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel considerare, ai punti 45 e 51 della sentenza impugnata, che, nella vigenza delle norme sul personale, il comitato esecutivo non era tenuto, prima dell’adozione della decisione del 10 luglio 2018 e della decisione controversa di licenziamento che non avevano modificato tali norme, a consultare il comitato del personale. 46 In terzo luogo, l’argomentazione del ricorrente secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 52 della sentenza impugnata, che quest’ultimo non era stato privato di alcuna garanzia a causa dell’adozione delle decisioni controverse da parte del comitato esecutivo deve essere respinta in quanto inoperante.

Infatti, la valutazione del Tribunale contenuta in tale punto è formulata ad abundantiam. 47 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un’impugnazione, le censure mosse contro una motivazione di una sentenza del Tribunale formulata ad abundantiam non possono comportare l’annullamento di tale sentenza e devono pertanto essere respinte in quanto inoperanti (sentenza del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ, C‑894/19 P , EU:C:2021:863 , punto 80 e giurisprudenza ivi citata). 48 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo di impugnazione.

Sul secondo motivo di impugnazione Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 49 Con la prima parte del suo secondo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che, ai punti da 93 a 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a una qualificazione giuridica erronea dei fatti in considerazione della nozione di «scoperta dei fatti» di cui all’articolo 8.3.2 delle norme sul personale, la quale lo ha indotto a respingere, a torto, il suo secondo motivo in primo grado vertente sulla violazione di tale disposizione e del principio della certezza del diritto.

Lo stesso errore di diritto vizierebbe i punti 132 e 241 di tale sentenza. 50 A tale riguardo, il ricorrente sostiene che il suo fascicolo personale non includeva né «pagamenti» né «prove di pagamento», che i fatti quali conosciuti sulla base di tale fascicolo erano interamente disponibili al più tardi nel mese di ottobre 2014 e che la BCE era quindi in grado di procedere, a tale data, alla valutazione prima facie richiesta dalla nozione di «scoperta dei fatti», cosa che essa si è astenuta dal fare.

Ne conseguirebbe che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai suddetti punti, i fatti relativi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico erano prescritti alla data di avvio, il 19 settembre 2017, della parte del procedimento disciplinare che li riguardava.

Inoltre, il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale secondo cui il carattere sensibile dei dati del suo fascicolo personale presentava un’incidenza al riguardo e sostiene che non esisteva, per il comitato disciplinare, alcun motivo reale per procedere all’esame approfondito di tale fascicolo. 51 Nella sua replica, il ricorrente aggiunge che, riferendosi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico in relazione alla valutazione dell’affermazione secondo cui egli pagava B in contanti, ai fini della qualificazione di tale nozione di «scoperta dei fatti», il Tribunale non solo ha interpretato erroneamente detto articolo 8.3.2, ma ha altresì snaturato il fascicolo. 52 La BCE sostiene che tale parte deve essere respinta in quanto irricevibile e, in subordine, infondata. – Giudizio della Corte 53 Occorre subito ricordare che, nell’ambito dell’impugnazione, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha assunto a sostegno di tali fatti.

Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, salvo il caso del loro snaturamento (sentenze del 26 maggio 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P , EU:C:2005:306 , punto 78 nonché del 30 giugno 2022, Camerin/Commissione, C‑63/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:516 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P , EU:C:2020:481 , punto 93 e giurisprudenza ivi citata). 54 Nel caso di specie, occorre rilevare che, se è vero che il ricorrente invoca una qualificazione erronea dei fatti rientranti nella nozione di «scoperta dei fatti» che fa decorrere il termine di prescrizione, egli non contesta, per contro, l’interpretazione data dal Tribunale a tale nozione, al punto 64 della sentenza impugnata, secondo la quale «si deve ammettere (...) che la scoperta dei fatti ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme [sul] personale si colloca nel momento in cui i fatti conosciuti sono sufficienti per consentire una valutazione prima facie dell’esistenza di un inadempimento degli obblighi professionali». 55 Infatti, con la sua argomentazione, egli mira soltanto a dimostrare che i fatti sufficienti per consentire una siffatta valutazione erano noti al più tardi nel mese di ottobre 2014, sostenendo che le fatture per prestazioni di sostegno scolastico si trovavano nel suo fascicolo personale e che tale fascicolo non conteneva prove di pagamento. 56 Orbene, con una siffatta argomentazione, il ricorrente cerca di ottenere un semplice riesame del suo ricorso, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P , EU:C:2021:607 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 57 Peraltro, nei limiti in cui una siffatta argomentazione mira a contestare i fatti quali accertati e valutati dal Tribunale, essa è parimenti irricevibile in forza della giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza. 58 Infine, nella misura in cui il ricorrente sostiene, nella sua replica, che il Tribunale ha «snaturato il fascicolo», è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di tale regolamento, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

Orbene, poiché il ricorrente poteva invocare un tale snaturamento nel suo atto di impugnazione, un siffatto argomento è irricevibile. 59 Alla luce di quanto precede, si deve respingere la prima parte del secondo motivo di impugnazione.

Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 60 Con la seconda parte del suo secondo motivo di impugnazione, presentata in subordine, il ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti da 98 a 100 e 203 della sentenza impugnata, nella parte in cui quest’ultimo punto fa riferimento al punto 99 di tale sentenza, ha, in primo luogo, aggiunto elementi alla decisione controversa di licenziamento ed ha ecceduto la propria competenza considerando che la prescrizione della prima e della seconda parte del procedimento non era sufficiente per accogliere integralmente il suo secondo motivo in primo grado e annullare tale decisione.

Infatti, il ricorrente sostiene che nulla spiegava, in tale decisione, in particolare per quanto riguarda il principio di proporzionalità, il motivo per cui ciascuna delle tre serie di fatti avrebbe irrimediabilmente compromesso il loro rapporto di fiducia e sarebbe stata sufficiente a giustificare un licenziamento. 61 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alle censure da lui presentate al punto 158 del suo ricorso, nell’ambito del suo decimo motivo in primo grado, secondo le quali la BCE non aveva spiegato perché ciascuna di queste tre serie di fatti avesse irrimediabilmente compromesso tale rapporto in considerazione di detto principio. 62 Nella sua replica, il ricorrente precisa che è la mancata presa in considerazione del principio di proporzionalità nel processo decisionale che egli contesta e che il Tribunale ha statuito ultra petita aggiungendo una motivazione non contenuta nella decisione controversa di licenziamento nonché qualificando la perdita di fiducia come circostanza aggravante ai punti da 212 a 241 della sentenza impugnata. 63 La BCE chiede il rigetto di tale parte. – Giudizio della Corte 64 Da un lato, per quanto riguarda l’argomentazione del ricorrente vertente sull’omessa risposta del Tribunale alle censure da lui sollevate al punto 158 del suo ricorso, nell’ambito del decimo motivo in primo grado, essa deve essere respinta in quanto infondata.

Infatti, il Tribunale ha effettivamente risposto, ai punti da 208 a 214 della sentenza impugnata, alla censura secondo cui la circostanza aggravante relativa alla perdita del rapporto di fiducia figurante nella decisione controversa di licenziamento non era distinta dagli inadempimenti che gli erano contestati in quanto tali ed era manifestamente erronea.

Il Tribunale ha altresì esaminato, ai punti 98 e 99 di tale sentenza, la censura secondo cui la BCE non aveva spiegato in che modo ciascuna delle tre serie di fatti, considerata isolatamente, avesse «irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia», come ammesso dallo stesso ricorrente al punto 38 della sua impugnazione.

Inoltre, il Tribunale ha verificato la proporzionalità della decisione controversa di licenziamento, in considerazione degli inadempimenti risultanti dai fatti relativi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico nell’ambito di tale decimo motivo, respinto al punto 244 della sentenza impugnata, e ha verificato la sufficienza della motivazione di detta decisione, ai punti da 182 a 193 di tale sentenza, non contestati nell’ambito della presente impugnazione. 65 Dall’altro lato, per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 99 della sentenza impugnata, si deve necessariamente constatare che la critica del ricorrente si basa su una lettura isolata di tale punto.

Infatti, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto la motivazione accolta dalla BCE nella decisione controversa di licenziamento per spiegare il motivo per cui si doveva ritenere che ciascuna delle tre parti del procedimento avesse pregiudicato in modo irreversibile la fiducia alla base del suo rapporto con il proprio personale. 66 Per il resto, l’argomentazione del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe aggiunto elementi alla decisione controversa di licenziamento, avrebbe ecceduto la propria competenza e statuito ultra petita deve essere respinta in quanto irricevibile conformemente alla giurisprudenza citata al punto 25 della presente sentenza.

Infatti, quest’ultimo non indica con la precisione richiesta da tale giurisprudenza gli elementi che il Tribunale avrebbe, a suo avviso, aggiunto a tale decisione, né le ragioni per le quali esso avrebbe ecceduto la sua competenza o statuito ultra petita . 67 Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione e, di conseguenza, tale secondo motivo nel suo complesso devono essere respinti.

Sul terzo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 68 Con il suo terzo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo, ai punti da 119 a 121, 124, 125 e 132 della sentenza impugnata, il settimo motivo in primo grado, vertente sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta, errore di diritto questo che inficia allo stesso modo i punti 163 e 164 di tale sentenza.

Sebbene la decisione controversa di licenziamento non abbia formalmente imputato al ricorrente la responsabilità del fatto che le fatture per prestazioni di sostegno scolastico non fossero veritiere e autentiche, tale decisione le avrebbe qualificate come non autentiche e le decisioni controverse sarebbero necessariamente fondate su tale fatto, benché i procedimenti penali avviati nei suoi confronti per gli stessi fatti fossero stati archiviati in assenza di sospetti di colpevolezza. 69 Pertanto, sarebbe per uno snaturamento manifesto del fascicolo e di tali decisioni che il Tribunale non ha considerato che la mancanza di autenticità di tali fatture era una condizione essenziale del suo licenziamento, che le ha qualificate come «inadeguate» e che ha omesso di prendere in considerazione il fatto che la BCE era stata informata della circostanza che non poteva sussistere alcun sospetto di frode, cosicché dette fatture non potevano essere considerate come non autentiche.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il suo diritto alla presunzione di innocenza non fosse stato violato dall’adozione delle decisioni controverse. 70 Nella sua replica, il ricorrente aggiunge che, decidendo di chiudere l’indagine, il pubblico ministero ha necessariamente ritenuto che le fatture per prestazioni di sostegno scolastico non potessero essere considerate come falsificate e che la BCE sostiene, erroneamente, che tale pubblico ministero ha confermato l’assenza di registrazione dell’erogatrice delle ripetizioni C nonché di codice fiscale. 71 La BCE chiede il rigetto di tale motivo di impugnazione.

Giudizio della Corte 72 Anzitutto, con l’argomentazione sviluppata a sostegno del suo terzo motivo, il ricorrente cerca in realtà di ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova da parte della Corte, in particolare delle decisioni controverse e degli accertamenti del pubblico ministero, il che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza, non rientra nella sua competenza nell’ambito dell’impugnazione, salvo il caso del loro snaturamento. 73 Inoltre, per quanto riguarda un siffatto snaturamento, conformemente ad una giurisprudenza costante, il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale nonché dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, l’avrebbero condotto a tale snaturamento.

Inoltre, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 1 o ottobre 2022, Kerstens/Commissione, C‑447/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:612 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 74 Risulta altresì da una giurisprudenza costante che il controllo effettuato dalla Corte per valutare un motivo vertente sullo snaturamento di un elemento di prova si limita alla verifica che il Tribunale, basandosi su tale elemento, non abbia manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2019, LS Cable & System/Commissione, C‑596/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:1025 , punto 25 , nonché del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P , EU:C:2023:232 , punto 134 e giurisprudenza ivi citata). 75 Nel caso di specie, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha snaturato il fascicolo e le decisioni controverse qualificando le fatture per prestazioni di sostegno scolastico, al punto 120 della sentenza impugnata, come «inadeguate».

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la loro mancanza di autenticità era una condizione essenziale del suo licenziamento e che, a seguito dell’archiviazione dei procedimenti penali per truffa nei suoi confronti e degli accertamenti del pubblico ministero, la BCE non poteva più considerare tali fatture come non autentiche. 76 Ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato quanto segue: «119 Nella specie, nei confronti del ricorrente era stata avviata un’indagine per truffa ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, del codice penale tedesco in relazione alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

Orbene, nella sua decisione di licenziamento, il comitato esecutivo ha posto a carico di quest’ultimo il fatto di non aver rilevato le somiglianze tra i codici fiscali e tra gli indirizzi figuranti sulle fatture per trattamenti di fisioterapia di B e su quelle per prestazioni di sostegno scolastico di C, mentre da tali somiglianze si poteva dedurre che queste ultime non erano veritiere e autentiche. (...) Sicché, in presenza di circostanze oggettive che suscitavano dubbi riguardo al diritto a tale rimborso, il comitato esecutivo ha ritenuto che incombesse al membro del personale in questione informarne quantomeno l’amministrazione. (...) 120 Di conseguenza, [...] la BCE ha ritenuto che le fatture presentate dal ricorrente fossero inadeguate ai fini del rimborso delle spese di sostegno scolastico, senza imputargli formalmente la responsabilità del fatto che esse non fossero veritiere e autentiche.

Nella sua decisione di licenziamento, la [BCE] si è limitata, in sostanza, a sanzionare una negligenza che le è apparsa particolarmente grave nel caso di un agente di un’istituzione finanziaria.

Tale decisione non contiene quindi alcun accertamento di colpevolezza del ricorrente riguardo al reato di truffa che era oggetto dell’indagine penale (v., in tal senso, Corte EDU, 25 agosto 1987, Englert c.

Germania, CE:ECHR:1987:0825JUD001028283, punto 39) e rientra nell’ambito dell’autonomia della qualificazione giuridica da parte dell’amministrazione di un inadempimento disciplinare rispetto alla repressione penale riguardante i medesimi fatti». 77 Orbene, poiché questi due punti contengono pertanto una sintesi fedele del contenuto dei punti da 29 a 32 della decisione controversa di licenziamento, essi non fanno emergere alcuno snaturamento di quest’ultima. 78 Peraltro, da tali medesimi punti risulta che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la mancanza di autenticità delle fatture per prestazioni di sostegno scolastico non era una condizione essenziale del suo licenziamento, dal momento che la BCE ha fondato detta decisione, come rilevato dal Tribunale al suddetto punto 120, non già su una siffatta mancanza di autenticità, bensì su una negligenza del ricorrente ritenuta particolarmente grave. 79 Inoltre, se è vero che, al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il diniego del comitato esecutivo di riaprire il procedimento dopo aver preso conoscenza dell’archiviazione dell’indagine sulle fatture per prestazioni di sostegno scolastico era in particolare fondato sul fatto che il pubblico ministero aveva confermato che non esisteva una registrazione ufficiale di C e che il codice fiscale figurante sulle sue fatture non era veridico, da una simile constatazione vertente, come risulta dal punto 24 della medesima sentenza, sulla lettera del pubblico ministero inviata alla BCE il 30 aprile 2019 e registrata il 15 maggio successivo, non emerge in modo manifesto alcuno snaturamento né alcuna lettura erronea di tale lettera da parte del Tribunale. 80 Infine, secondo una giurisprudenza costante, la presunzione di innocenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta.

Tale principio risulta violato qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale riguardante un imputato contengano una dichiarazione chiara, effettuata in assenza di condanna definitiva, secondo la quale la persona interessata ha commesso il reato in questione.

In tale contesto, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 118 della sentenza impugnata, occorre sottolineare l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle pubbliche autorità, nonché delle circostanze particolari nelle quali questi ultimi sono stati formulati e della natura e del contesto del procedimento in questione (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata). 81 Come parimenti rilevato dal Tribunale al punto 123 della sentenza impugnata, la presunzione di innocenza ha segnatamente lo scopo di impedire che individui che hanno beneficiato di una rinuncia all’azione penale siano trattati dalle autorità pubbliche come se fossero di fatto colpevoli del reato loro ascritto (Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M.S.R.L. e altri c.

Italia, CE:ECHR:2018:0628JUD000182806, punto 314). 82 Del resto, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che non sussiste automaticamente violazione della presunzione di innocenza qualora una persona sia dichiarata colpevole di un illecito disciplinare per fatti identici a quelli indicati in una precedente accusa penale che non si sia conclusa con una condanna.

Infatti, a condizione di non affermare la responsabilità penale di tale persona, gli organi disciplinari hanno il potere e la capacità di accertare in modo indipendente i fatti delle cause portate dinanzi ad essi (Corte EDU, 13 aprile 2021, Istrate c.

Romania, CE:ECHR:2021:0413JUD004454613, § 59). 83 Orbene, come constatato dal Tribunale ai punti 120 e 125 di tale sentenza, dalle decisioni controverse non risulta alcun accertamento di colpevolezza in relazione al reato di truffa che era oggetto dell’indagine penale, cosicché quest’ultimo non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere, ai punti 121 e 125 di tale sentenza, che l’adozione delle decisioni controverse non abbia violato il diritto alla presunzione di innocenza del ricorrente. 84 Tenuto conto di tali elementi, occorre respingere il terzo motivo di impugnazione.

Sul quarto motivo di impugnazione Argomenti delle parti 85 Con il suo quarto motivo di impugnazione, che riguarda i punti da 139 a 146 della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto il quarto motivo in primo grado, vertente sulla violazione dell’articolo 8.3.7 delle norme sul personale e del principio di imparzialità.

Anzitutto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che il comitato disciplinare non aveva agito in modo irragionevole né effettuato una ricerca parziale nel verificare l’affermazione del ricorrente secondo cui egli aveva l’abitudine di pagare le sue fatture in contanti, mentre la questione giuridica che il Tribunale doveva esaminare era se la procedura prevista autorizzasse tale comitato a svolgere dette verifiche.

Orbene, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che così non era, poiché il mandato che detto comitato aveva ricevuto riguardava solo le fatture per trattamenti di fisioterapia e le ricevute di farmacia. 86 Il ricorrente aggiunge che detto comitato si è dimostrato parziale, che il suo fascicolo personale non poteva rivelare informazioni e che la giurisprudenza citata dal Tribunale non suffraga le sue considerazioni.

Infine, il Tribunale avrebbe snaturato il fascicolo in quanto il fatto, rilevato da quest’ultimo al punto 141 della sentenza impugnata, che il suo precedente avvocato avesse dubitato che ad ogni pagamento di B corrispondesse un prelievo non figurava nelle decisioni controverse, e si sarebbe sostituito al comitato disciplinare adducendo ragioni diverse da quelle che lo hanno guidato.

Ne conseguirebbe che le fatture per prestazioni di sostegno scolastico sarebbero state raccolte in violazione delle forme sostanziali richieste e avrebbero costituito prove illegittime. 87 La BCE sostiene che tale motivo è infondato.

Giudizio della Corte 88 Con il suo quarto motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene, in sostanza, che la procedura seguita dal comitato disciplinare per raccogliere le fatture per prestazioni di sostegno scolastico a titolo di elementi di prova era illegittima e che tali fatture non sono state ottenute regolarmente, il che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza, è ricevibile nell’ambito di un’impugnazione. 89 Tuttavia, nei limiti in cui, con tale argomentazione, il ricorrente contesta al Tribunale di non aver valutato né detta questione giuridica né il motivo dinanzi ad esso dedotto, la medesima argomentazione non può essere accolta. 90 Infatti, dal punto 145 della sentenza impugnata risulta inequivocabilmente che il Tribunale ha necessariamente ritenuto che tale comitato fosse autorizzato a consultare il suo fascicolo personale e a procedere ad indagini in tale fascicolo, e che la procedura da esso seguita per raccogliere le fatture per prestazioni di sostegno scolastico fosse legittima. 91 A tale riguardo, da un lato, occorre ricordare che la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione, in particolare, che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo, come avviene nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑100/16 P , EU:C:2017:194 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 92 Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale motivazione non è viziata da un errore di diritto. 93 Infatti, sebbene il mandato del comitato disciplinare riguardasse, certamente, le fatture per trattamenti di fisioterapia e le ricevute di farmacia, come sostenuto dal ricorrente in primo grado, il Tribunale ha correttamente ritenuto, in particolare ai punti 136 e 145 della sentenza impugnata, che tale comitato abbia il compito, in forza delle norme sul personale, di ricercare e di accertare i fatti nel modo più dettagliato possibile, di emettere un parere sulla loro sussistenza, di valutarne la gravità nonché di proporre un’eventuale sanzione.

Orbene, per svolgere tale compito, detto comitato può avere la necessità di accedere al fascicolo personale della persona di cui trattasi. 94 Peraltro, effettuando siffatte constatazioni, il Tribunale non si è affatto sostituito al comitato disciplinare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente. 95 Per il resto, risulta che il ricorrente si limita a reiterare argomenti che aveva presentato dinanzi al Tribunale senza spiegare esattamente in che modo quest’ultimo avrebbe commesso un errore di diritto respingendoli e che quindi cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove da parte della Corte, il che non rientra nella sua competenza nell’ambito dell’impugnazione, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza, salvo il caso del loro eventuale snaturamento. 96 Infine, nei limiti in cui il ricorrente solleva una siffatta censura relativa allo snaturamento, egli non indica in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale né, a fortiori, dimostra eventuali errori di analisi che quest’ultimo avrebbe commesso, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di cui al punto 73 della presente sentenza. 97 Ne consegue che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto.

Sul quinto motivo di impugnazione Argomenti delle parti 98 Con il suo quinto motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo il sesto motivo in primo grado, vertente su errori manifesti di valutazione.

Oltre al fatto che i punti 163 e 164 della sentenza impugnata sarebbero errati per le ragioni invocate a sostegno del suo terzo motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, ai punti 165, 166 e 173 di tale sentenza, in quanto il ricorrente aveva dimostrato che la BCE non aveva preso in considerazione numerosi elementi di prova, in particolare le dichiarazioni di sua moglie e delle sue figlie.

Il ricorrente aggiunge che, contrariamente a quanto indicato al punto 160 di detta sentenza, il Tribunale non ha assicurato l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta, in quanto non ha esercitato un controllo completo sulla sussistenza dei fatti e sul valore probatorio degli elementi di prova, né ha verificato la loro esattezza materiale, la loro attendibilità e la loro coerenza, e neppure ha proceduto ad un esame approfondito di detti elementi. 99 La BCE conclude che tale motivo è irricevibile e, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte 100 Come risulta dai punti da 158 a 162 della sentenza impugnata, non contestati nell’ambito della presente impugnazione, il Tribunale ha riqualificato il sesto motivo in primo grado come vertente non già su errori manifesti di valutazione della BCE che viziano la motivazione della decisione controversa di licenziamento, bensì su un esame incompleto delle circostanze del procedimento da parte di quest’ultima, su errori nella valutazione di elementi di prova e su un errore di diritto.

Infatti, il Tribunale ha ritenuto che una siffatta riqualificazione fosse necessaria in quanto, conformemente al requisito dell’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta, ad esso spettava in particolare, come risulta dal punto 160 della sentenza impugnata, esercitare un controllo completo sulla sussistenza dei fatti, verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro attendibilità e la loro coerenza nonché procedere a un controllo completo della valutazione del valore probatorio di un documento e ad un esame approfondito degli elementi di prova. 101 Nell’ambito dell’esame di tale motivo, il Tribunale ha respinto, ai punti 163 e 164 della sentenza impugnata, la censura del ricorrente secondo cui la BCE non aveva tenuto conto dell’archiviazione dei procedimenti penali relativi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico, censura che si confondeva con il terzo e il settimo motivo in primo grado, dichiarati infondati.

Ai punti 165 e 166 di tale sentenza, esso ha indicato che, se è vero che il ricorrente sosteneva che la BCE non aveva tenuto conto delle sue dichiarazioni e di quelle della sua famiglia nel considerare che le fatture dell’erogatrice delle ripetizioni C non erano veritiere e autentiche, egli si limitava in tal modo a riprodurre le sue dichiarazioni e quelle della moglie rese nel corso del procedimento amministrativo, senza spiegare perché la BCE avrebbe commesso un errore di valutazione nel non ritenerle convincenti e nel rilevare che egli non aveva prodotto alcun elemento probatorio a sostegno delle stesse.

Peraltro, al punto 173 di detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente sostenesse invano che la BCE non avesse tenuto conto del fatto che lo stato di uno dei suoi figli non richiedeva di conoscere i recapiti di C per organizzare le lezioni. 102 Orbene, anzitutto, nella misura in cui, nella sua impugnazione, il ricorrente rinvia all’argomentazione presentata a sostegno del terzo motivo di impugnazione per contestare i punti 163 e 164 della sentenza impugnata, tale argomentazione deve essere respinta per motivi analoghi a quelli esposti ai punti da 72 a 84 della presente sentenza. 103 Inoltre, nei limiti in cui il ricorrente critica i punti 165, 166 e 173 della sentenza impugnata per il motivo che la BCE non avrebbe preso in considerazione numerosi elementi di prova quali le sue dichiarazioni e quelle della sua famiglia, occorre rilevare che, a parte quelle dichiarazioni alle quali il ricorrente si riferisce in maniera generica, quest’ultimo non precisa quali elementi di prova avrebbe asseritamente fornito alla BCE o al Tribunale e che non sarebbero stati presi in considerazione da quest’ultimo.

Inoltre, emerge che, con tale argomentazione, il ricorrente si limita a reiterare argomenti che aveva sottoposto al Tribunale e cerca in realtà di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova nonché del valore loro attribuito dal Tribunale, la quale non rientra nel controllo della Corte salvo il caso di snaturamento, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza.

Orbene, il ricorrente non deduce un siffatto snaturamento nell’ambito di tale motivo. 104 Infine, se è vero che il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha effettuato il controllo completo ad esso incombente conformemente alla giurisprudenza citata al punto 160 della sentenza impugnata, egli si limita, nella sua impugnazione, ad un’affermazione generica senza precisare quali punti di tale sentenza sarebbero considerati né sviluppare argomentazioni giuridiche al riguardo.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 25 della presente sentenza, un’impugnazione deve indicare in modo preciso i punti contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità del motivo di cui trattasi.

Ne consegue che una siffatta affermazione deve essere respinta in quanto irricevibile. 105 Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere il quinto motivo di impugnazione. 106 Poiché nessuno dei motivi dell’impugnazione è stato accolto, la stessa deve essere respinta nel suo complesso.

Sulle spese 107 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese.

L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 108 Poiché il ricorrente è rimasto soccombente in sede di impugnazione, egli deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla BCE, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) DI è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0513 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 22 giugno 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Condizioni di impiego – Procedimento disciplinare – Autorità competente – Delega – Certezza del diritto – Prescrizione dell’azione disciplinare – Presunzione di innocenza – Procedimento penale – Snaturamento – Assenza» Nella causa C‑513/21 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 agosto 2021, DI , rappresentato da L. Levi, avocate, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Banca centrale europea (BCE) , rappresentata da F. von Lindeiner, F. Malfrère e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, convenuta in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb, T. von Danwitz (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, DI chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2021, DI/BCE ( T‑514/19 , in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:332 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), del 7 maggio 2019, recante il suo licenziamento senza preavviso per motivi disciplinari (in prosieguo: la «decisione controversa di licenziamento») e della decisione della BCE del 25 giugno 2019 recante diniego di riaprire il procedimento (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), in secondo luogo, a che fosse disposta la sua reintegrazione a decorrere dall’11 maggio 2019 e, in terzo luogo, al risarcimento del danno morale che egli asseriva di aver subìto a seguito di tali decisioni e a causa della durata del procedimento disciplinare. Contesto normativo Statuto del SEBC 2 L’articolo 12.3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ( GU 2016, C 202, pag. 230 ), allegato al Trattato UE e al Trattato FUE (in prosieguo: lo statuto del SEBC»), dispone quanto segue: «Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali». 3 A termini dell’articolo 36.1 di tale Statuto: «Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE». Regolamento interno 4 Sul fondamento dell’articolo 12.3 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato il regolamento interno della Banca centrale europea, modificato il 22 aprile 1999 ( GU 1999, L 125, pag. 34 , e rettifica in GU 2000, L 273, pag. 40 ; in prosieguo: il «regolamento interno»). Con il titolo «Condizioni di impiego», l’articolo 21 di tale regolamento così dispone: «21.1.   I rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale sono determinati dalle condizioni di impiego e dalle norme sul personale. 21.2.   Le condizioni di impiego sono approvate e modificate dal consiglio direttivo su proposta del comitato esecutivo. Il consiglio generale è consultato in base alla procedura prevista nel presente regolamento interno. 21.3.   Le condizioni di impiego vengono attuate dalle norme sul personale, le quali sono adottate e modificate dal comitato esecutivo. 21.4.   Il comitato del personale è consultato prima dell’adozione di nuove condizioni di impiego o di nuove norme sul personale. Il suo parere è presentato, rispettivamente, al consiglio direttivo o al comitato esecutivo». Condizioni di impiego 5 Sul fondamento dell’articolo 36.1 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato la decisione, del 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 ( GU 1999, L 125, pag. 32 ; in prosieguo: le «condizioni di impiego»). 6 Ai sensi dell’articolo 9, lettera a), delle condizioni di impiego: «I rapporti d’impiego tra la BCE e i suoi dipendenti sono disciplinati da contratti di lavoro stipulati in conformità con le presenti condizioni di impiego. Le norme sul personale adottate dal Comitato esecutivo precisano le modalità di tali condizioni di impiego». 7 L’articolo 44 delle condizioni di impiego prevede quanto segue: «Le seguenti sanzioni disciplinari possono essere adottate, a seconda dei casi, nei confronti di membri del personale o di ex membri del personale cui si applicano le presenti condizioni di impiego, i quali, intenzionalmente o per negligenza, vengano meno ai loro obblighi professionali: i) il direttore generale o il vicedirettore generale delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da A a J) o il membro del comitato esecutivo cui la DG Risorse umane riferisce (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da K a M) possono imporre una delle seguenti sanzioni: – ammonimento scritto; – nota di biasimo. ii) il comitato esecutivo può inoltre imporre una delle seguenti sanzioni: (...) – il licenziamento con o senza preavviso (...); – la soppressione totale o parziale, temporanea o permanente, del diritto di un membro del personale titolare di una pensione di vecchiaia o di un’indennità di invalidità, di beneficiare di una siffatta pensione o indennità (...) (...)». Norme sul personale 8 Sul fondamento dell’articolo 21.3 del regolamento interno e dell’articolo 9, lettera a), delle condizioni di impiego, il comitato esecutivo della BCE ha adottato le « [OSCURATO:PERSONA] » (in prosieguo: le «norme sul personale»), il cui articolo 8.3.2 così dispone: «Basandosi su una relazione che esponga i fatti e le circostanze costitutivi dell’inadempimento degli obblighi professionali (...), il comitato esecutivo o il responsabile generale dei servizi, agendo per conto del comitato esecutivo, a seconda dei casi, può decidere: – di avviare un procedimento disciplinare per inadempimento degli obblighi professionali ad opera del comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati in un grado di retribuzione superiore al grado L, e ad opera del responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione L o inferiore. Qualora il responsabile generale dei servizi, agendo per conto del comitato esecutivo, decida di avviare un procedimento disciplinare, il comitato esecutivo ne è immediatamente informato. (...) – di non imporre sanzioni disciplinari (...). Se la sanzione disciplinare prevista è l’ammonimento scritto o la nota di biasimo, il direttore generale o il vicedirettore delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da A a J) o il membro del comitato esecutivo al quale la direzione generale delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione riferisce (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da K a L) può adottare una qualsiasi delle decisioni sopra menzionate. Il procedimento disciplinare deve essere avviato al più tardi cinque anni dopo il verificarsi dei fatti e nell’anno della loro scoperta, salvo in caso di illecito grave che possa comportare un licenziamento, ipotesi in cui i termini sono rispettivamente di 10 anni e di un anno (...)». 9 L’articolo 8.3.7 di tali norme dispone che «[i] membri del comitato disciplinare devono agire a titolo personale ed adempiere i loro obblighi in piena indipendenza». 10 L’articolo 8.3.17 di dette norme prevede quanto segue: «Il responsabile generale dei servizi, agendo per conto del comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione I o in un grado inferiore, o il comitato esecutivo per i membri del personale inquadrati in un grado di retribuzione superiore al grado I decide la sanzione disciplinare più appropriata (...)». Fatti 11 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 26 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «1. Il ricorrente, DI, è entrato a far parte del personale della [BCE] nel 1999 (...). Egli svolgeva le funzioni di assistente principale in informatica, inquadrato nel grado di retribuzione D, quando ha subìto un procedimento disciplinare vertente su talune domande di rimborso, in primo luogo, di fatture per prestazioni di fisioterapia, in secondo luogo, di ricevute di spese farmaceutiche e, in terzo luogo, di fatture per prestazioni di sostegno scolastico. 2. Con diverse note succedutesi dal 13 dicembre 2013 al 23 novembre 2015, la società che gestisce il regime di assicurazione sanitaria della BCE (in prosieguo: la “società A”) ha informato quest’ultima di due ordini di fatti. Da un lato, il ricorrente le avrebbe irregolarmente presentato per il rimborso talune fatture per trattamenti di fisioterapia, mentre queste ultime sarebbero state emesse da B, un’estetista, e, dall’altro, le avrebbe altresì richiesto il rimborso di false ricevute per spese farmaceutiche. 3. Il 14 maggio 2014 la BCE ha denunciato alla [OSCURATO:PERSONA] am Main (pubblico ministero di Francoforte sul Meno, Germania), (in prosieguo: il “pubblico ministero”) i fatti relativi al rimborso delle fatture per trattamenti di fisioterapia. 4. Con decisione del 21 ottobre 2014, il comitato esecutivo della BCE ha deciso di sospendere il ricorrente dalle sue funzioni e di trattenere, per un periodo massimo di quattro mesi, il 30% della sua retribuzione di base a partire dal mese di novembre 2014. Tale decisione era motivata dalle informazioni fornite dalla società A e dalla necessità di preservare l’indagine penale e le conseguenze disciplinari. 5. Il 23 gennaio 2015 la BCE ha comunicato al pubblico ministero le informazioni complementari che la società A le aveva fornito per quanto riguardava le domande di rimborso delle ricevute farmaceutiche. 6. Dopo aver ascoltato il ricorrente il 3 febbraio 2016, la direzione generale (DG) “Risorse umane, bilancio e organizzazione” della BCE ha redatto, l’8 settembre 2016, una “relazione su un eventuale inadempimento degli obblighi professionali” (…), ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle [norme sul personale]. Tale relazione prendeva in considerazione due ordini di fatti a carico del ricorrente. In primo luogo, dal 12 novembre 2009 al 29 settembre 2014, il ricorrente avrebbe presentato alla società A 86 fatture relative a sedute di fisioterapia prestate da B a sua moglie, ai loro figli, nonché a lui stesso per un importo di EUR 61490, di cui avrebbe ottenuto un rimborso a concorrenza di EUR 56041,09, mentre B non era fisioterapista, bensì estetista. In secondo luogo, tra [il mese di] febbraio 2009 e [il mese di] settembre 2013, il ricorrente avrebbe altresì presentato in modo fraudolento alla società A ricevute di farmacie manoscritte per un importo totale di EUR 21289,08, di cui essa avrebbe rimborsato EUR 19427,86. 7. Il 12 settembre 2016 il pubblico ministero ha elevato formale atto d’accusa nei confronti del ricorrente chiedendone il rinvio a giudizio con l’imputazione di truffa ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, dello Strafgesetzbuch (codice penale tedesco) e di falsificazione di documenti ai sensi dell’articolo 267 del medesimo codice per aver ingiustificatamente chiesto il rimborso di 71 fatture per cure di fisioterapia. Nello stesso atto d’accusa, il pubblico ministero ha archiviato, conformemente all’articolo 154 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale tedesco), la parte del procedimento relativa alle ricevute farmaceutiche, in quanto i fatti contestati avrebbero richiesto ulteriori misure istruttorie di ampia portata. 8. Il 18 novembre 2016 il [responsabile] generale dei servizi della BCE “agendo in nome del comitato esecutivo” ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente per una presunta violazione dei suoi obblighi professionali che richiedeva il deferimento al comitato disciplinare e ha chiesto a quest’ultimo di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 8.3.15 delle norme sul personale. Tale procedimento, aperto in considerazione della [“relazione su un eventuale inadempimento degli obblighi professionali”, dell’8 settembre 2016], verteva sui fatti relativi alle fatture per trattamenti di fisioterapia e alle ricevute di farmaci[a]. 9. Il comitato disciplinare ha scambiato diverse lettere con il ricorrente e l’ha ascoltato il 13 febbraio 2017. 10. Il 5 settembre 2017 la DG “Risorse umane, bilancio e organizzazione” della BCE ha redatto una seconda “relazione su un eventuale inadempimento degli obblighi professionali” ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme [sul] personale (…). Tale relazione riguardava fatture per prestazioni di sostegno scolastico a beneficio dei due figli del ricorrente di cui quest’ultimo aveva chiesto il rimborso ai sensi dell’articolo 3.8.4 delle norme [sul] personale nel 2010, nel 2012 e nel 2014 e, nuovamente, nel gennaio 2017. Secondo tale relazione, sussisteva un ragionevole sospetto che le fatture emesse dall’erogatrice delle ripetizioni C per il sostegno scolastico non fossero veritiere e autentiche. 11. Alla luce [di detta seconda relazione], il [responsabile] generale dei servizi, “agendo in nome del comitato esecutivo”, ha deciso, il 19 settembre 2017, di estendere a tali fatti il mandato del comitato disciplinare. 12. Il 12 ottobre 2017 la BCE ha denunciato al pubblico ministero la parte del procedimento relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico. 13. Il comitato disciplinare ha ascoltato il ricorrente e sua moglie il 17 ottobre 2017. 14. Il 18 ottobre 2017 una sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) ha assolto il ricorrente dalle accuse relative alle fatture per trattamenti di fisioterapia per “motivi di fatto”, poiché il giudice era giunto alla convinzione, “in esito all’udienza (…), che i fatti contestati nell’atto d’accusa non [“erano] dimostrati”. 15. L’11 aprile 2018 il comitato disciplinare ha emesso il proprio parere. Innanzitutto, esso ha ritenuto che la mancanza di autenticità delle fatture per trattamenti di fisioterapia non fosse sufficientemente dimostrata, ma che il ricorrente sapesse che B non era una fisioterapista, bensì un’estetista, o che quantomeno avrebbe dovuto interrogarsi sulla sua qualifica. Inoltre, il comitato disciplinare ha ritenuto che neppure i fatti all’origine delle censure relative alla presentazione delle ricevute farmaceutiche e alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico fossero sufficientemente dimostrati e che occorresse chiudere il procedimento a tale proposito, con riserva di riaprirlo nel caso in cui fossero state prodotte nuove prove. Alla luce di quanto precede, il comitato disciplinare ha raccomandato che fosse inflitta al ricorrente una sanzione consistente in una riduzione temporanea di stipendio di EUR 400 mensili su un periodo di dodici mesi. 16. Dopo che il ricorrente aveva presentato le sue osservazioni sul parere del comitato disciplinare dell’11 aprile 2018, il [responsabile] generale dei servizi gli ha notificato una decisione del comitato esecutivo del 10 luglio 2018 di esercitare esso stesso, nel caso di specie, il potere disciplinare (in prosieguo: la “decisione del 10 luglio 2018”). 17. Il [responsabile] generale dei servizi ha successivamente notificato al ricorrente un progetto di decisione del comitato esecutivo diretto a licenziarlo senza preavviso. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza. 18. Il 7 maggio 2019 il comitato esecutivo ha deciso di licenziare il ricorrente senza preavviso [con] la decisione [controversa di licenziamento]. 19. In primo luogo, il comitato esecutivo ha considerato, da un lato, che, “[p]er quasi cinque anni, [il ricorrente aveva] manifestato un’indifferenza totale e persistente rispetto alla questione se [B] possedesse le qualifiche necessarie per fornire servizi di fisioterapia, nonostante le ragioni chiare e obiettive per informarsi sulle sue qualifiche”, e, dall’altro, che egli aveva “attivamente occultato una parte di informazioni” alla società A e alla BCE. 20. In secondo luogo, per quanto riguarda le ricevute farmaceutiche, in numero di oltre 500, il comitato esecutivo ha ritenuto che il ricorrente non potesse non essersi reso conto del fatto che la loro redazione in forma manoscritta era molto inusuale in Germania e che vi erano indizi oggettivi a riprova che esse non erano veritiere e autentiche. 21. In terzo luogo, per quanto riguarda le fatture per prestazioni di sostegno scolastico, il comitato esecutivo ha constatato, in particolare, che il codice fiscale ivi figurante era quasi identico a quello menzionato sulle fatture per trattamenti di fisioterapia e che l’amministrazione finanziaria di Francoforte sul Meno (Germania) aveva confermato che esso non era veridico. Il comitato esecutivo ha altresì osservato che l’indirizzo di C indicato su tali fatture era anch’esso quasi identico a quello di B. La BCE ha pertanto ritenuto altamente improbabile che il ricorrente non avesse rilevato tali somiglianze. Di conseguenza, il comitato esecutivo ha considerato che il ricorrente aveva presentato ai fini del loro rimborso fatture per prestazioni di sostegno scolastico che non erano veritiere e autentiche. 22. Alla luce di tutto quanto precede, il comitato esecutivo, in sostanza, ha affermato che il diritto di chiedere il rimborso di spese mediche e di sostegno scolastico non implicava che i membri del personale potessero non tener conto di circostanze che inficiavano il rilascio di fatture o di ricevute tali che qualsiasi persona ragionevolmente prudente si sarebbe posta la questione se tali fatture o ricevute costituissero una documentazione adeguata che desse diritto al loro rimborso. In presenza di siffatte circostanze, il comitato esecutivo ha ritenuto che spettasse ai membri del personale informarne almeno spontaneamente l’amministrazione e cooperare con quest’ultima. Il comitato esecutivo è quindi giunto alla conclusione che il ricorrente era colpevole, in primo luogo, di aver violato il suo dovere di lealtà verso l’istituzione, in secondo luogo, di essere venuto meno al suo obbligo di rispettare i valori comuni della BCE e di condurre la sua vita professionale e privata in sintonia con lo status di quest’ultima, in terzo luogo, di essere venuto meno, in modo continuativo, al suo dovere di tutelare gli interessi finanziari dell’istituzione e, in quarto luogo, di aver messo a rischio la reputazione della Banca. 23. Nel frattempo, il 30 aprile 2019, il pubblico ministero ha informato il ricorrente che l’indagine relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico era chiusa in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 2, del codice di procedura penale, e ciò per il motivo che non vi erano sufficienti sospetti per l’esercizio dell’azione penale. 24. Con lettera dello stesso giorno, registrata dalla BCE il successivo 15 maggio, il pubblico ministero ha altresì informato la BCE che tale indagine era stata chiusa. In tale lettera, il pubblico ministero aggiungeva che alcune ricerche avevano rivelato che non esisteva una registrazione ufficiale di C e che il codice fiscale indicato sulle sue fatture non era stato assegnato. Tuttavia, il pubblico ministero riteneva che non si potesse escludere che le fatture in questione fossero state effettivamente emesse e pagate dall’accusato e che le false informazioni in esse contenute potessero spiegarsi con “altri motivi”. 25. Con lettera del 12 giugno 2019, il ricorrente ha informato il [responsabile] generale dei servizi dell’esito del procedimento avviato dal pubblico ministero in merito alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico e ha chiesto che la BCE rivedesse la sua decisione di licenziamento. 26. Con lettera del 26 giugno 2019 il [responsabile] generale dei servizi ha informato il ricorrente della decisione del comitato esecutivo del precedente 25 giugno di non riaprire il procedimento disciplinare (…). Tale decisione si basa su due motivi. La BCE ha anzitutto fatto valere che il pubblico ministero doveva verificare se i fatti allegati costituissero una violazione del diritto penale tedesco alla luce dei criteri probatori applicabili ai procedimenti penali, mentre essa doveva appurare se i fatti allegati costituissero una violazione delle proprie norme in materia di impiego alla luce di criteri probatori diversi applicabili ai procedimenti disciplinari. Essa ha poi affermato che il pubblico ministero aveva confermato che non esisteva una registrazione ufficiale di C e che il codice fiscale indicato sulle fatture non era veridico». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2019, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento delle decisioni controverse, la propria reintegrazione nonché il risarcimento del danno morale che egli asseriva di aver subìto a causa di tali decisioni e della durata del procedimento disciplinare. 13 A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente ha dedotto formalmente nove motivi, ma il Tribunale, alla luce del contenuto del ricorso, ne ha enumerato dieci, vertenti, il primo, sull’incompetenza dell’autore delle decisioni controverse, il secondo, sulla violazione dell’articolo 8.3.2 delle norme sul personale e del principio della certezza del diritto, il terzo, sulla violazione della massima «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, il quarto, sulla violazione dell’articolo 8.3.7 delle norme sul personale e del principio di imparzialità sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il quinto, su una violazione dei diritti della difesa, il sesto, su errori manifesti di valutazione, il settimo, sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta, l’ottavo, sulla violazione del termine ragionevole e del dovere di sollecitudine, il nono, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, il decimo, formulato in subordine, sulla violazione del principio di proporzionalità. 14 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i dieci motivi dedotti e, pertanto, la domanda di annullamento, il secondo e il terzo capo delle conclusioni nonché, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso. Conclusioni delle parti 15 Il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare le decisioni controverse; – in ogni caso, condannare la BCE a risarcirlo del danno morale da lui subìto valutato in EUR 20000; – condannare la BCE alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. 16 La BCE chiede che la Corte voglia: – respingere integralmente l’impugnazione e – condannare il ricorrente alle spese. Sull’impugnazione 17 Il ricorrente deduce cinque motivi a sostegno della sua impugnazione vertenti, il primo, su un errore di diritto riguardo alla competenza dell’autore delle decisioni controverse, il secondo, che si articola in due parti, su un errore di diritto riguardante l’articolo 8.3.2 delle norme sul personale e sul principio della certezza del diritto, il terzo, sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta, il quarto, sulla violazione dell’articolo 8.3.7 di tali norme e del principio di imparzialità e, il quinto, sulla violazione dell’obbligo di controllo giurisdizionale. Sul primo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 18 Con il suo primo motivo di impugnazione, che riguarda i punti da 45 a 53 della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto il suo primo motivo in primo grado vertente sull’incompetenza del comitato esecutivo ad adottare le decisioni controverse. 19 In primo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione del 10 luglio 2018, pur potendo essere considerata un atto individuale, ha modificato, revocando la delega conferita al responsabile generale dei servizi, un atto generale, ossia l’articolo 8.3.17 delle norme sul personale. Orbene, a causa della duplice natura di una siffatta decisione, il comitato del personale avrebbe dovuto essere consultato. 20 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l’interpretazione del Tribunale secondo cui il comitato esecutivo può modificare a titolo individuale la norma stabilita in tale articolo revocando detta delega implica che la ripartizione delle competenze in seno alla BCE non è chiaramente definita, contrariamente a quanto richiesto dalla sentenza del 9 luglio 2008, Kuchta/BCE ( F‑89/07 , EU:F:2008:97 , punto 62 ). Di conseguenza, il principio della certezza del diritto e le norme di buona amministrazione non sarebbero stati rispettati, senza che la circostanza che il ricorrente sia stato informato della decisione del 10 luglio 2018 fosse sufficiente a porre rimedio a tale situazione. 21 In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che egli non fosse stato privato di alcuna garanzia, dato che l’adozione di una decisione da parte di un organo collegiale, pur costituendo una garanzia di imparzialità, non fornisce tutte le garanzie legali. 22 La BCE ritiene che il primo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato. 23 A tale riguardo, il ricorrente non identificherebbe con sufficiente precisione i punti contestati della sentenza impugnata, si limiterebbe a reiterare il punto di vista esposto in primo grado e cercherebbe di contestare accertamenti di fatto del Tribunale secondo i quali la decisione del 10 luglio 2018 non ha condotto ad una modifica delle norme sul personale. 24 Nel merito, la BCE contesta l’argomentazione del ricorrente sostenendo in particolare che, nella decisione del 10 luglio 2018, il comitato esecutivo non ha modificato l’articolo 8.3.17 di tali norme e si è limitato ad applicare ciò che è inerente a tale disposizione. Giudizio della Corte 25 In via preliminare, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , EU:C:2022:984 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene la BCE, il ricorso indica in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata nell’ambito del primo motivo nonché le ragioni per cui tali elementi sarebbero, secondo il ricorrente, errati, consentendo alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità. 27 Inoltre, nei limiti in cui la BCE contesta al ricorrente di limitarsi a reiterare gli argomenti da questi esposti dinanzi al Tribunale e di chiedere, in tal modo, un semplice riesame di detti argomenti, occorre rilevare che, con tale motivo, il ricorrente contesta l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale. 28 Orbene, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi nuovamente nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato in parte del suo significato (sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P , EU:C:2021:607 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 29 Infine, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, contrariamente a quanto sembra suggerire la BCE, la determinazione della natura giuridica di un atto adottato dall’amministrazione sulla base della normativa dell’Unione applicabile e degli effetti prodotti da quest’ultimo costituiscono questioni di diritto soggette al sindacato della Corte. 30 Il primo motivo di impugnazione è pertanto ricevibile. 31 Quanto alla fondatezza di tale motivo, in primo luogo, l’argomentazione del ricorrente secondo cui l’adozione della decisione del 10 luglio 2018 richiedeva la previa consultazione del comitato del personale si basa sulla premessa che, in forza dell’articolo 8.3.17 delle norme sul personale, il comitato esecutivo si sia privato del potere conferitogli dall’articolo 44, punto ii), delle condizioni di impiego di imporre esso stesso una sanzione disciplinare come il licenziamento ai membri del personale della BCE inquadrati nel grado di retribuzione I o in un grado inferiore. Occorre quindi stabilire se, nella vigenza di tali norme, adottate dal comitato esecutivo stesso e che, come risulta dall’articolo 21.3 del regolamento interno, danno attuazione alle condizioni di impiego, il comitato esecutivo restasse competente ad imporre la sanzione del licenziamento. 32 A tale riguardo, da un lato, la formulazione dell’articolo 8.3.17 di dette norme, in particolare i termini «per conto del comitato esecutivo» ivi contenuti, mette chiaramente in evidenza che le decisioni del responsabile generale dei servizi in materia disciplinare esprimono quelle del comitato esecutivo, che ne assume pienamente la responsabilità e al quale sono giuridicamente imputabili, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata e che il ricorrente non contesta nella sua impugnazione. Pertanto, le decisioni adottate dal responsabile generale dei servizi in forza di tale disposizione conservano lo status di decisioni che esprimono quelle del comitato esecutivo. 33 Risulta quindi dall’interpretazione letterale di tale articolo 8.3.17 che, contrariamente alla premessa alla base dell’argomentazione del ricorrente, con l’adozione di detta disposizione, il comitato esecutivo non ha trasferito un proprio potere decisionale al responsabile generale dei servizi che gli impedirebbe di decidere egli stesso, in un caso particolare, la sanzione più appropriata da applicare ai membri del personale. 34 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 8.3.17 delle norme sul personale, l’articolo 8.3.2 di tali norme prevede che il comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati in un grado di retribuzione superiore al grado L, o, «per conto del comitato esecutivo», il responsabile generale dei servizi, per i membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione L o in un grado inferiore, può decidere di avviare un procedimento disciplinare. Ai sensi di tale articolo 8.3.2, quando il procedimento è avviato dal responsabile generale dei servizi, il comitato esecutivo deve esserne immediatamente informato. 35 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 60 e 62 delle sue conclusioni, ne risulta che detto obbligo di informazione mira a consentire al comitato esecutivo, se del caso, di intervenire nel procedimento e di decidere esso stesso la sanzione disciplinare. Una siffatta facoltà di intervento del comitato esecutivo in un procedimento avviato dal responsabile generale dei servizi è quindi inerente al sistema di autorizzazione istituito all’articolo 8.3.17 di dette norme. 36 L’articolo 44, punto ii), delle condizioni di impiego riserva infatti al comitato esecutivo in quanto autorità collegiale la pronuncia delle sanzioni più gravi, mentre solo due sanzioni meno severe, vale a dire l’ammonimento scritto e la nota di biasimo, possono essere adottate da una sola persona, vale a dire il direttore generale delle risorse umane o un membro del comitato esecutivo, in funzione del grado dei membri del personale interessato, il che risulta parimenti da detto articolo 8.3.2. 37 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, non si può ritenere che, con l’adozione di tale articolo 8.3.17, il comitato esecutivo si sia privato del suo potere decisionale per quanto riguarda le decisioni individuali in materia di sanzioni disciplinari (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P , EU:C:2005:306 , punti 60 e 61 ). 38 A tale riguardo, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, le istituzioni e gli organismi dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale sul piano interno per organizzarsi in funzione dei loro compiti e delle loro esigenze. La necessità di assicurare la capacità di funzionamento dell’organo decisionale corrisponde parimenti ad un principio inerente a tutti i sistemi istituzionali (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P , EU:C:2005:306 , punti 58 e 59 nonché giurisprudenza ivi citata). 39 Dalle considerazioni che precedono risulta che il comitato esecutivo resta competente, nella vigenza delle norme sul personale, ad esercitare esso stesso il potere disciplinare nei confronti dei membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione I o in un grado inferiore quali il ricorrente, come ha deciso per quanto riguarda quest’ultimo, con la decisione del 10 luglio 2018. 40 Ne consegue che tale decisione non ha una duplice natura e che la sua adozione non richiedeva la consultazione del comitato del personale. 41 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se, come sostiene il ricorrente, una siffatta interpretazione abbia l’effetto che la ripartizione delle competenze in materia disciplinare in seno alla BCE non sia chiaramente definita, circostanza che comporterebbe una violazione del principio della certezza del diritto e delle norme di buona amministrazione, occorre ricordare che tale principio esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, poiché i singoli devono poter conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑160/20 , EU:C:2022:101 , punto 41 ). 42 Detto principio e la necessaria trasparenza delle decisioni amministrative impongono, in linea di principio, che la ripartizione delle competenze e le decisioni di autorizzazione in seno alle istituzioni siano pubblicate (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, 5/85 , EU:C:1986:328 , punto 39 ). 43 Orbene, come ricordato dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, l’articolo 8.3.17 delle norme sul personale è pubblicato e la BCE ha giustificato la scelta di non rendere pubblica la decisione del 10 luglio 2018 nell’interesse del ricorrente, scelta che non è contestata da quest’ultimo nella sua impugnazione. 44 Inoltre, alla luce del suo tenore letterale e del suo contesto, quali esaminati ai punti da 31 a 37 della presente sentenza, tale articolo 8.3.17 è sufficientemente chiaro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, da consentire ai membri del personale di comprendere che le sanzioni disciplinari sono sempre inflitte per conto del comitato esecutivo che ne assume la responsabilità e che, se del caso, il comitato esecutivo può intervenire in un procedimento disciplinare per imporre una siffatta sanzione. 45 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel considerare, ai punti 45 e 51 della sentenza impugnata, che, nella vigenza delle norme sul personale, il comitato esecutivo non era tenuto, prima dell’adozione della decisione del 10 luglio 2018 e della decisione controversa di licenziamento che non avevano modificato tali norme, a consultare il comitato del personale. 46 In terzo luogo, l’argomentazione del ricorrente secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 52 della sentenza impugnata, che quest’ultimo non era stato privato di alcuna garanzia a causa dell’adozione delle decisioni controverse da parte del comitato esecutivo deve essere respinta in quanto inoperante. Infatti, la valutazione del Tribunale contenuta in tale punto è formulata ad abundantiam. 47 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un’impugnazione, le censure mosse contro una motivazione di una sentenza del Tribunale formulata ad abundantiam non possono comportare l’annullamento di tale sentenza e devono pertanto essere respinte in quanto inoperanti (sentenza del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ, C‑894/19 P , EU:C:2021:863 , punto 80 e giurisprudenza ivi citata). 48 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo di impugnazione. Sul secondo motivo di impugnazione Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 49 Con la prima parte del suo secondo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che, ai punti da 93 a 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a una qualificazione giuridica erronea dei fatti in considerazione della nozione di «scoperta dei fatti» di cui all’articolo 8.3.2 delle norme sul personale, la quale lo ha indotto a respingere, a torto, il suo secondo motivo in primo grado vertente sulla violazione di tale disposizione e del principio della certezza del diritto. Lo stesso errore di diritto vizierebbe i punti 132 e 241 di tale sentenza. 50 A tale riguardo, il ricorrente sostiene che il suo fascicolo personale non includeva né «pagamenti» né «prove di pagamento», che i fatti quali conosciuti sulla base di tale fascicolo erano interamente disponibili al più tardi nel mese di ottobre 2014 e che la BCE era quindi in grado di procedere, a tale data, alla valutazione prima facie richiesta dalla nozione di «scoperta dei fatti», cosa che essa si è astenuta dal fare. Ne conseguirebbe che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai suddetti punti, i fatti relativi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico erano prescritti alla data di avvio, il 19 settembre 2017, della parte del procedimento disciplinare che li riguardava. Inoltre, il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale secondo cui il carattere sensibile dei dati del suo fascicolo personale presentava un’incidenza al riguardo e sostiene che non esisteva, per il comitato disciplinare, alcun motivo reale per procedere all’esame approfondito di tale fascicolo. 51 Nella sua replica, il ricorrente aggiunge che, riferendosi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico in relazione alla valutazione dell’affermazione secondo cui egli pagava B in contanti, ai fini della qualificazione di tale nozione di «scoperta dei fatti», il Tribunale non solo ha interpretato erroneamente detto articolo 8.3.2, ma ha altresì snaturato il fascicolo. 52 La BCE sostiene che tale parte deve essere respinta in quanto irricevibile e, in subordine, infondata. – Giudizio della Corte 53 Occorre subito ricordare che, nell’ambito dell’impugnazione, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha assunto a sostegno di tali fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, salvo il caso del loro snaturamento (sentenze del 26 maggio 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P , EU:C:2005:306 , punto 78 nonché del 30 giugno 2022, Camerin/Commissione, C‑63/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:516 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P , EU:C:2020:481 , punto 93 e giurisprudenza ivi citata). 54 Nel caso di specie, occorre rilevare che, se è vero che il ricorrente invoca una qualificazione erronea dei fatti rientranti nella nozione di «scoperta dei fatti» che fa decorrere il termine di prescrizione, egli non contesta, per contro, l’interpretazione data dal Tribunale a tale nozione, al punto 64 della sentenza impugnata, secondo la quale «si deve ammettere (...) che la scoperta dei fatti ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme [sul] personale si colloca nel momento in cui i fatti conosciuti sono sufficienti per consentire una valutazione prima facie dell’esistenza di un inadempimento degli obblighi professionali». 55 Infatti, con la sua argomentazione, egli mira soltanto a dimostrare che i fatti sufficienti per consentire una siffatta valutazione erano noti al più tardi nel mese di ottobre 2014, sostenendo che le fatture per prestazioni di sostegno scolastico si trovavano nel suo fascicolo personale e che tale fascicolo non conteneva prove di pagamento. 56 Orbene, con una siffatta argomentazione, il ricorrente cerca di ottenere un semplice riesame del suo ricorso, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P , EU:C:2021:607 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 57 Peraltro, nei limiti in cui una siffatta argomentazione mira a contestare i fatti quali accertati e valutati dal Tribunale, essa è parimenti irricevibile in forza della giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza. 58 Infine, nella misura in cui il ricorrente sostiene, nella sua replica, che il Tribunale ha «snaturato il fascicolo», è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di tale regolamento, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Orbene, poiché il ricorrente poteva invocare un tale snaturamento nel suo atto di impugnazione, un siffatto argomento è irricevibile. 59 Alla luce di quanto precede, si deve respingere la prima parte del secondo motivo di impugnazione. Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 60 Con la seconda parte del suo secondo motivo di impugnazione, presentata in subordine, il ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti da 98 a 100 e 203 della sentenza impugnata, nella parte in cui quest’ultimo punto fa riferimento al punto 99 di tale sentenza, ha, in primo luogo, aggiunto elementi alla decisione controversa di licenziamento ed ha ecceduto la propria competenza considerando che la prescrizione della prima e della seconda parte del procedimento non era sufficiente per accogliere integralmente il suo secondo motivo in primo grado e annullare tale decisione. Infatti, il ricorrente sostiene che nulla spiegava, in tale decisione, in particolare per quanto riguarda il principio di proporzionalità, il motivo per cui ciascuna delle tre serie di fatti avrebbe irrimediabilmente compromesso il loro rapporto di fiducia e sarebbe stata sufficiente a giustificare un licenziamento. 61 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alle censure da lui presentate al punto 158 del suo ricorso, nell’ambito del suo decimo motivo in primo grado, secondo le quali la BCE non aveva spiegato perché ciascuna di queste tre serie di fatti avesse irrimediabilmente compromesso tale rapporto in considerazione di detto principio. 62 Nella sua replica, il ricorrente precisa che è la mancata presa in considerazione del principio di proporzionalità nel processo decisionale che egli contesta e che il Tribunale ha statuito ultra petita aggiungendo una motivazione non contenuta nella decisione controversa di licenziamento nonché qualificando la perdita di fiducia come circostanza aggravante ai punti da 212 a 241 della sentenza impugnata. 63 La BCE chiede il rigetto di tale parte. – Giudizio della Corte 64 Da un lato, per quanto riguarda l’argomentazione del ricorrente vertente sull’omessa risposta del Tribunale alle censure da lui sollevate al punto 158 del suo ricorso, nell’ambito del decimo motivo in primo grado, essa deve essere respinta in quanto infondata. Infatti, il Tribunale ha effettivamente risposto, ai punti da 208 a 214 della sentenza impugnata, alla censura secondo cui la circostanza aggravante relativa alla perdita del rapporto di fiducia figurante nella decisione controversa di licenziamento non era distinta dagli inadempimenti che gli erano contestati in quanto tali ed era manifestamente erronea. Il Tribunale ha altresì esaminato, ai punti 98 e 99 di tale sentenza, la censura secondo cui la BCE non aveva spiegato in che modo ciascuna delle tre serie di fatti, considerata isolatamente, avesse «irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia», come ammesso dallo stesso ricorrente al punto 38 della sua impugnazione. Inoltre, il Tribunale ha verificato la proporzionalità della decisione controversa di licenziamento, in considerazione degli inadempimenti risultanti dai fatti relativi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico nell’ambito di tale decimo motivo, respinto al punto 244 della sentenza impugnata, e ha verificato la sufficienza della motivazione di detta decisione, ai punti da 182 a 193 di tale sentenza, non contestati nell’ambito della presente impugnazione. 65 Dall’altro lato, per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 99 della sentenza impugnata, si deve necessariamente constatare che la critica del ricorrente si basa su una lettura isolata di tale punto. Infatti, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto la motivazione accolta dalla BCE nella decisione controversa di licenziamento per spiegare il motivo per cui si doveva ritenere che ciascuna delle tre parti del procedimento avesse pregiudicato in modo irreversibile la fiducia alla base del suo rapporto con il proprio personale. 66 Per il resto, l’argomentazione del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe aggiunto elementi alla decisione controversa di licenziamento, avrebbe ecceduto la propria competenza e statuito ultra petita deve essere respinta in quanto irricevibile conformemente alla giurisprudenza citata al punto 25 della presente sentenza. Infatti, quest’ultimo non indica con la precisione richiesta da tale giurisprudenza gli elementi che il Tribunale avrebbe, a suo avviso, aggiunto a tale decisione, né le ragioni per le quali esso avrebbe ecceduto la sua competenza o statuito ultra petita . 67 Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione e, di conseguenza, tale secondo motivo nel suo complesso devono essere respinti. Sul terzo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 68 Con il suo terzo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo, ai punti da 119 a 121, 124, 125 e 132 della sentenza impugnata, il settimo motivo in primo grado, vertente sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta, errore di diritto questo che inficia allo stesso modo i punti 163 e 164 di tale sentenza. Sebbene la decisione controversa di licenziamento non abbia formalmente imputato al ricorrente la responsabilità del fatto che le fatture per prestazioni di sostegno scolastico non fossero veritiere e autentiche, tale decisione le avrebbe qualificate come non autentiche e le decisioni controverse sarebbero necessariamente fondate su tale fatto, benché i procedimenti penali avviati nei suoi confronti per gli stessi fatti fossero stati archiviati in assenza di sospetti di colpevolezza. 69 Pertanto, sarebbe per uno snaturamento manifesto del fascicolo e di tali decisioni che il Tribunale non ha considerato che la mancanza di autenticità di tali fatture era una condizione essenziale del suo licenziamento, che le ha qualificate come «inadeguate» e che ha omesso di prendere in considerazione il fatto che la BCE era stata informata della circostanza che non poteva sussistere alcun sospetto di frode, cosicché dette fatture non potevano essere considerate come non autentiche. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il suo diritto alla presunzione di innocenza non fosse stato violato dall’adozione delle decisioni controverse. 70 Nella sua replica, il ricorrente aggiunge che, decidendo di chiudere l’indagine, il pubblico ministero ha necessariamente ritenuto che le fatture per prestazioni di sostegno scolastico non potessero essere considerate come falsificate e che la BCE sostiene, erroneamente, che tale pubblico ministero ha confermato l’assenza di registrazione dell’erogatrice delle ripetizioni C nonché di codice fiscale. 71 La BCE chiede il rigetto di tale motivo di impugnazione. Giudizio della Corte 72 Anzitutto, con l’argomentazione sviluppata a sostegno del suo terzo motivo, il ricorrente cerca in realtà di ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova da parte della Corte, in particolare delle decisioni controverse e degli accertamenti del pubblico ministero, il che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza, non rientra nella sua competenza nell’ambito dell’impugnazione, salvo il caso del loro snaturamento. 73 Inoltre, per quanto riguarda un siffatto snaturamento, conformemente ad una giurisprudenza costante, il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale nonché dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, l’avrebbero condotto a tale snaturamento. Inoltre, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 1 o ottobre 2022, Kerstens/Commissione, C‑447/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:612 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 74 Risulta altresì da una giurisprudenza costante che il controllo effettuato dalla Corte per valutare un motivo vertente sullo snaturamento di un elemento di prova si limita alla verifica che il Tribunale, basandosi su tale elemento, non abbia manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2019, LS Cable & System/Commissione, C‑596/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:1025 , punto 25 , nonché del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P , EU:C:2023:232 , punto 134 e giurisprudenza ivi citata). 75 Nel caso di specie, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha snaturato il fascicolo e le decisioni controverse qualificando le fatture per prestazioni di sostegno scolastico, al punto 120 della sentenza impugnata, come «inadeguate». Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la loro mancanza di autenticità era una condizione essenziale del suo licenziamento e che, a seguito dell’archiviazione dei procedimenti penali per truffa nei suoi confronti e degli accertamenti del pubblico ministero, la BCE non poteva più considerare tali fatture come non autentiche. 76 Ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato quanto segue: «119 Nella specie, nei confronti del ricorrente era stata avviata un’indagine per truffa ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, del codice penale tedesco in relazione alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico. Orbene, nella sua decisione di licenziamento, il comitato esecutivo ha posto a carico di quest’ultimo il fatto di non aver rilevato le somiglianze tra i codici fiscali e tra gli indirizzi figuranti sulle fatture per trattamenti di fisioterapia di B e su quelle per prestazioni di sostegno scolastico di C, mentre da tali somiglianze si poteva dedurre che queste ultime non erano veritiere e autentiche. (...) Sicché, in presenza di circostanze oggettive che suscitavano dubbi riguardo al diritto a tale rimborso, il comitato esecutivo ha ritenuto che incombesse al membro del personale in questione informarne quantomeno l’amministrazione. (...) 120 Di conseguenza, [...] la BCE ha ritenuto che le fatture presentate dal ricorrente fossero inadeguate ai fini del rimborso delle spese di sostegno scolastico, senza imputargli formalmente la responsabilità del fatto che esse non fossero veritiere e autentiche. Nella sua decisione di licenziamento, la [BCE] si è limitata, in sostanza, a sanzionare una negligenza che le è apparsa particolarmente grave nel caso di un agente di un’istituzione finanziaria. Tale decisione non contiene quindi alcun accertamento di colpevolezza del ricorrente riguardo al reato di truffa che era oggetto dell’indagine penale (v., in tal senso, Corte EDU, 25 agosto 1987, Englert c. Germania, CE:ECHR:1987:0825JUD001028283, punto 39) e rientra nell’ambito dell’autonomia della qualificazione giuridica da parte dell’amministrazione di un inadempimento disciplinare rispetto alla repressione penale riguardante i medesimi fatti». 77 Orbene, poiché questi due punti contengono pertanto una sintesi fedele del contenuto dei punti da 29 a 32 della decisione controversa di licenziamento, essi non fanno emergere alcuno snaturamento di quest’ultima. 78 Peraltro, da tali medesimi punti risulta che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la mancanza di autenticità delle fatture per prestazioni di sostegno scolastico non era una condizione essenziale del suo licenziamento, dal momento che la BCE ha fondato detta decisione, come rilevato dal Tribunale al suddetto punto 120, non già su una siffatta mancanza di autenticità, bensì su una negligenza del ricorrente ritenuta particolarmente grave. 79 Inoltre, se è vero che, al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il diniego del comitato esecutivo di riaprire il procedimento dopo aver preso conoscenza dell’archiviazione dell’indagine sulle fatture per prestazioni di sostegno scolastico era in particolare fondato sul fatto che il pubblico ministero aveva confermato che non esisteva una registrazione ufficiale di C e che il codice fiscale figurante sulle sue fatture non era veridico, da una simile constatazione vertente, come risulta dal punto 24 della medesima sentenza, sulla lettera del pubblico ministero inviata alla BCE il 30 aprile 2019 e registrata il 15 maggio successivo, non emerge in modo manifesto alcuno snaturamento né alcuna lettura erronea di tale lettera da parte del Tribunale. 80 Infine, secondo una giurisprudenza costante, la presunzione di innocenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta. Tale principio risulta violato qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale riguardante un imputato contengano una dichiarazione chiara, effettuata in assenza di condanna definitiva, secondo la quale la persona interessata ha commesso il reato in questione. In tale contesto, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 118 della sentenza impugnata, occorre sottolineare l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle pubbliche autorità, nonché delle circostanze particolari nelle quali questi ultimi sono stati formulati e della natura e del contesto del procedimento in questione (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P , EU:C:2021:214 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata). 81 Come parimenti rilevato dal Tribunale al punto 123 della sentenza impugnata, la presunzione di innocenza ha segnatamente lo scopo di impedire che individui che hanno beneficiato di una rinuncia all’azione penale siano trattati dalle autorità pubbliche come se fossero di fatto colpevoli del reato loro ascritto (Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M.S.R.L. e altri c. Italia, CE:ECHR:2018:0628JUD000182806, punto 314). 82 Del resto, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che non sussiste automaticamente violazione della presunzione di innocenza qualora una persona sia dichiarata colpevole di un illecito disciplinare per fatti identici a quelli indicati in una precedente accusa penale che non si sia conclusa con una condanna. Infatti, a condizione di non affermare la responsabilità penale di tale persona, gli organi disciplinari hanno il potere e la capacità di accertare in modo indipendente i fatti delle cause portate dinanzi ad essi (Corte EDU, 13 aprile 2021, Istrate c. Romania, CE:ECHR:2021:0413JUD004454613, § 59). 83 Orbene, come constatato dal Tribunale ai punti 120 e 125 di tale sentenza, dalle decisioni controverse non risulta alcun accertamento di colpevolezza in relazione al reato di truffa che era oggetto dell’indagine penale, cosicché quest’ultimo non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere, ai punti 121 e 125 di tale sentenza, che l’adozione delle decisioni controverse non abbia violato il diritto alla presunzione di innocenza del ricorrente. 84 Tenuto conto di tali elementi, occorre respingere il terzo motivo di impugnazione. Sul quarto motivo di impugnazione Argomenti delle parti 85 Con il suo quarto motivo di impugnazione, che riguarda i punti da 139 a 146 della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto il quarto motivo in primo grado, vertente sulla violazione dell’articolo 8.3.7 delle norme sul personale e del principio di imparzialità. Anzitutto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che il comitato disciplinare non aveva agito in modo irragionevole né effettuato una ricerca parziale nel verificare l’affermazione del ricorrente secondo cui egli aveva l’abitudine di pagare le sue fatture in contanti, mentre la questione giuridica che il Tribunale doveva esaminare era se la procedura prevista autorizzasse tale comitato a svolgere dette verifiche. Orbene, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che così non era, poiché il mandato che detto comitato aveva ricevuto riguardava solo le fatture per trattamenti di fisioterapia e le ricevute di farmacia. 86 Il ricorrente aggiunge che detto comitato si è dimostrato parziale, che il suo fascicolo personale non poteva rivelare informazioni e che la giurisprudenza citata dal Tribunale non suffraga le sue considerazioni. Infine, il Tribunale avrebbe snaturato il fascicolo in quanto il fatto, rilevato da quest’ultimo al punto 141 della sentenza impugnata, che il suo precedente avvocato avesse dubitato che ad ogni pagamento di B corrispondesse un prelievo non figurava nelle decisioni controverse, e si sarebbe sostituito al comitato disciplinare adducendo ragioni diverse da quelle che lo hanno guidato. Ne conseguirebbe che le fatture per prestazioni di sostegno scolastico sarebbero state raccolte in violazione delle forme sostanziali richieste e avrebbero costituito prove illegittime. 87 La BCE sostiene che tale motivo è infondato. Giudizio della Corte 88 Con il suo quarto motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene, in sostanza, che la procedura seguita dal comitato disciplinare per raccogliere le fatture per prestazioni di sostegno scolastico a titolo di elementi di prova era illegittima e che tali fatture non sono state ottenute regolarmente, il che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza, è ricevibile nell’ambito di un’impugnazione. 89 Tuttavia, nei limiti in cui, con tale argomentazione, il ricorrente contesta al Tribunale di non aver valutato né detta questione giuridica né il motivo dinanzi ad esso dedotto, la medesima argomentazione non può essere accolta. 90 Infatti, dal punto 145 della sentenza impugnata risulta inequivocabilmente che il Tribunale ha necessariamente ritenuto che tale comitato fosse autorizzato a consultare il suo fascicolo personale e a procedere ad indagini in tale fascicolo, e che la procedura da esso seguita per raccogliere le fatture per prestazioni di sostegno scolastico fosse legittima. 91 A tale riguardo, da un lato, occorre ricordare che la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione, in particolare, che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo, come avviene nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑100/16 P , EU:C:2017:194 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 92 Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale motivazione non è viziata da un errore di diritto. 93 Infatti, sebbene il mandato del comitato disciplinare riguardasse, certamente, le fatture per trattamenti di fisioterapia e le ricevute di farmacia, come sostenuto dal ricorrente in primo grado, il Tribunale ha correttamente ritenuto, in particolare ai punti 136 e 145 della sentenza impugnata, che tale comitato abbia il compito, in forza delle norme sul personale, di ricercare e di accertare i fatti nel modo più dettagliato possibile, di emettere un parere sulla loro sussistenza, di valutarne la gravità nonché di proporre un’eventuale sanzione. Orbene, per svolgere tale compito, detto comitato può avere la necessità di accedere al fascicolo personale della persona di cui trattasi. 94 Peraltro, effettuando siffatte constatazioni, il Tribunale non si è affatto sostituito al comitato disciplinare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente. 95 Per il resto, risulta che il ricorrente si limita a reiterare argomenti che aveva presentato dinanzi al Tribunale senza spiegare esattamente in che modo quest’ultimo avrebbe commesso un errore di diritto respingendoli e che quindi cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove da parte della Corte, il che non rientra nella sua competenza nell’ambito dell’impugnazione, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza, salvo il caso del loro eventuale snaturamento. 96 Infine, nei limiti in cui il ricorrente solleva una siffatta censura relativa allo snaturamento, egli non indica in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale né, a fortiori, dimostra eventuali errori di analisi che quest’ultimo avrebbe commesso, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di cui al punto 73 della presente sentenza. 97 Ne consegue che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto. Sul quinto motivo di impugnazione Argomenti delle parti 98 Con il suo quinto motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo il sesto motivo in primo grado, vertente su errori manifesti di valutazione. Oltre al fatto che i punti 163 e 164 della sentenza impugnata sarebbero errati per le ragioni invocate a sostegno del suo terzo motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, ai punti 165, 166 e 173 di tale sentenza, in quanto il ricorrente aveva dimostrato che la BCE non aveva preso in considerazione numerosi elementi di prova, in particolare le dichiarazioni di sua moglie e delle sue figlie. Il ricorrente aggiunge che, contrariamente a quanto indicato al punto 160 di detta sentenza, il Tribunale non ha assicurato l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta, in quanto non ha esercitato un controllo completo sulla sussistenza dei fatti e sul valore probatorio degli elementi di prova, né ha verificato la loro esattezza materiale, la loro attendibilità e la loro coerenza, e neppure ha proceduto ad un esame approfondito di detti elementi. 99 La BCE conclude che tale motivo è irricevibile e, in ogni caso, infondato. Giudizio della Corte 100 Come risulta dai punti da 158 a 162 della sentenza impugnata, non contestati nell’ambito della presente impugnazione, il Tribunale ha riqualificato il sesto motivo in primo grado come vertente non già su errori manifesti di valutazione della BCE che viziano la motivazione della decisione controversa di licenziamento, bensì su un esame incompleto delle circostanze del procedimento da parte di quest’ultima, su errori nella valutazione di elementi di prova e su un errore di diritto. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che una siffatta riqualificazione fosse necessaria in quanto, conformemente al requisito dell’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta, ad esso spettava in particolare, come risulta dal punto 160 della sentenza impugnata, esercitare un controllo completo sulla sussistenza dei fatti, verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro attendibilità e la loro coerenza nonché procedere a un controllo completo della valutazione del valore probatorio di un documento e ad un esame approfondito degli elementi di prova. 101 Nell’ambito dell’esame di tale motivo, il Tribunale ha respinto, ai punti 163 e 164 della sentenza impugnata, la censura del ricorrente secondo cui la BCE non aveva tenuto conto dell’archiviazione dei procedimenti penali relativi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico, censura che si confondeva con il terzo e il settimo motivo in primo grado, dichiarati infondati. Ai punti 165 e 166 di tale sentenza, esso ha indicato che, se è vero che il ricorrente sosteneva che la BCE non aveva tenuto conto delle sue dichiarazioni e di quelle della sua famiglia nel considerare che le fatture dell’erogatrice delle ripetizioni C non erano veritiere e autentiche, egli si limitava in tal modo a riprodurre le sue dichiarazioni e quelle della moglie rese nel corso del procedimento amministrativo, senza spiegare perché la BCE avrebbe commesso un errore di valutazione nel non ritenerle convincenti e nel rilevare che egli non aveva prodotto alcun elemento probatorio a sostegno delle stesse. Peraltro, al punto 173 di detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente sostenesse invano che la BCE non avesse tenuto conto del fatto che lo stato di uno dei suoi figli non richiedeva di conoscere i recapiti di C per organizzare le lezioni. 102 Orbene, anzitutto, nella misura in cui, nella sua impugnazione, il ricorrente rinvia all’argomentazione presentata a sostegno del terzo motivo di impugnazione per contestare i punti 163 e 164 della sentenza impugnata, tale argomentazione deve essere respinta per motivi analoghi a quelli esposti ai punti da 72 a 84 della presente sentenza. 103 Inoltre, nei limiti in cui il ricorrente critica i punti 165, 166 e 173 della sentenza impugnata per il motivo che la BCE non avrebbe preso in considerazione numerosi elementi di prova quali le sue dichiarazioni e quelle della sua famiglia, occorre rilevare che, a parte quelle dichiarazioni alle quali il ricorrente si riferisce in maniera generica, quest’ultimo non precisa quali elementi di prova avrebbe asseritamente fornito alla BCE o al Tribunale e che non sarebbero stati presi in considerazione da quest’ultimo. Inoltre, emerge che, con tale argomentazione, il ricorrente si limita a reiterare argomenti che aveva sottoposto al Tribunale e cerca in realtà di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova nonché del valore loro attribuito dal Tribunale, la quale non rientra nel controllo della Corte salvo il caso di snaturamento, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza. Orbene, il ricorrente non deduce un siffatto snaturamento nell’ambito di tale motivo. 104 Infine, se è vero che il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha effettuato il controllo completo ad esso incombente conformemente alla giurisprudenza citata al punto 160 della sentenza impugnata, egli si limita, nella sua impugnazione, ad un’affermazione generica senza precisare quali punti di tale sentenza sarebbero considerati né sviluppare argomentazioni giuridiche al riguardo. Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 25 della presente sentenza, un’impugnazione deve indicare in modo preciso i punti contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità del motivo di cui trattasi. Ne consegue che una siffatta affermazione deve essere respinta in quanto irricevibile. 105 Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere il quinto motivo di impugnazione. 106 Poiché nessuno dei motivi dell’impugnazione è stato accolto, la stessa deve essere respinta nel suo complesso. Sulle spese 107 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 108 Poiché il ricorrente è rimasto soccombente in sede di impugnazione, egli deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla BCE, conformemente alla domanda di quest’ultima. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) DI è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris