CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44734/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA«dato avviso alle par—D udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di RAVENNA, del 17/09/2019, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 640 CP. Ricorre DELLACHA' ERMELINDA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità . Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]