CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 05147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo riproducono pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici corretti dai giudici del merito che, con valutazioni conformi, hanno ritenuto sussistenti condizioni ostative alla concessione del permesso premio. In particolare, il Magistrato di sorveglianza ed il Tribunale, adito in sede di reclamo, hanno chiarito che, a prescindere dalla pur ancora sussistente allarmante pericolosità sociale del condannato, non era stato ancora formulato, in ragione dell'esito non favorevole e comunque interlocutorio dell'osservazione infra muraria, un "programma di trattamento che apra all'esterno": Si tratta di argomentazione corretta sul piano giuridico. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in sede di concessione del permesso premio va verificata anche la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n, 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv, 273608 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]