CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 13365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18797-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] OCTAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del 2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 894 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1099/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/03/2019 R.G.N. 3137/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a RG. 18797/2019 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. del 201 , la Corte di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Civitavecchia che aveva rigettato il ricorso in opposizione avanzato nei confronti dell'ordinanza, resa all'esito della fase sommaria, di reiezione dell'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente in data 16 settembre 2014 dalla società _Easy [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente, dipendente della Compagnia aerea con mansioni di assistente di volo con orario part — time verticale, era stato licenziato a seguito dell'addebito ascrittogli e a lui contestato con lettera dell'il agosto 2014, per avere, il giorno 27 luglio 2014, abbandonato l'aeromobile su cui prestava il proprio servizio, presso l'aeroporto di Napoli, determinando, così, disagi organizzativi alla società datrice relativamente alla prosecuzione del volo per il successivo percorso Napoli - Ibiza - Fiumicino; in particolare, la Corte, condividendo l'iter decisorio del primo giudice, ha reputato contrario a buona fede il comportamento del lavoratore, che, in considerazione del previsto ritardo di cinquanta minuti del volo - da cui sarebbe potuto discendere un protrarsi del servizio oltre il termine previsto - aveva deciso di abbandonare il velivolo nonostante gli fossero stati rappresentati i disservizi conseguenti; per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA] SilvaIti-FaVOS, affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, EasyJet _\irline [OSCURATO:PERSONA](' [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., parte ricorrente censura la decisione impugnata per aver omesso di considerare il fatto decisivo della inammissibilità della prova per testi non ammessa dal Tribunale di Civitavecchia né dalla Corte d'appello di Roma che avrebbe asseritamente consentito di provare i fatti accaduti il 27/7/2014 oggetto di contestazione disciplinare segnatamente in ordine alla proporzionalità della sanzione; con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. nonché dell'art. 115 cod. proc. civ.; con il terzo motivo si deduce ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'omessa valutazione di fatti storici consistenti nell'episodio occorso in data 15 dicembre 2013 data in cui il ricorrente, con riferimento a situazione consimile a quella oggetto di contestazione, si era visto negare il cambio turno richiesto per evitare il superamento della fine del turno assegnatogli; il primo motivo ed il terzo motivo, da esaminare contestualmente per ragioni logico - sistematiche, sono inammissibili; con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va rilevato, infatti, che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; C.,ass. n. 23940 del 2017); nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l'omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell'iter motivazionale del giudice di secondo grado che, a fronte di un probabile superamento di pochi minuti del termine finale (fissato alle ore 24,00) del servizio di assistenza al volo ed anche prescindendo dall'esame della circostanza addotta dalla difesa di parte controricorrente della previsione di un obbligo di protrazione di 90 minuti nel giorno non lavorativo, ha ritenuto contrario a buona fede il rifiuto opposto dal dipendente concludendo, quindi, per la sussistenza della giusta causa di licenziamento opinata dalla parte datoriale; così facendo, la difesa ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); il secondo motivo non può trovare accoglimento; va premesso, al riguardo, che, secondo l'insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, in fermi nis, Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (expiurimis, Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010); conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006).; nondimeno, va sottolineato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori. sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento; quindi occorre distinguere: è solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate); questa Corte precisa, pertanto, che "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001, nonché la giurisprudenza ivi citata); tale distinzione operante per le clausole generali condiziona la verifica dell'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001), al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (di recente si segnala Cass. n. 13747 del 2018); è, infatti, solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (sul punto, fra le altre, Cass. n.18247 del 2009 e n. 7838 del 2005); nel caso di specie, appare evidente che la censura, veicolata per il tramite dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in realtà corre lungo i binari della censura fattuale in quanto mira ad una diversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad una inammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado; parte ricorrente, infatti, pur denunciando, apparentemente, una violazione di legge, chiede in realtà alla Corte di pronunciarsi sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice in ordine alle conclusioni raggiunte con riguardo alla sussistenza della lamentata negligenza mentre le argomentazioni da essa sostenute si limitano a criticare sotto vari profili la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello, con doglianze intrise di circostanze fattuali mediante un pervasivo rinvio ad attività asseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti ad aspetti di mero fatto, tentandosi di portare di nuovo all'attenzione del giudice di legittimità una valutazione di merito, inerente il contenuto dell'accertamento compiuto circa il comportamento tenuto dal ricorrente e la rilevanza dello stesso nell'ambito del complessivo assetto contrattuale; a conclusioni non dissimili deve giungersi con riguardo alla denunziata violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., cui deve aggiungersi che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960; Cass. Sez.Un. 20867 del 30/09/2020); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; non sussistono, invece, i presupposti relativi alla palese consapevolezza della non spettanza della prestazione ovvero un grado di imprudenza, imperizia o negligenza marcatamente anormali tali da determinare la responsabilità per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 4.000,00 per compensi professionali e in curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso