CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 40514/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] popone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara in data 10 novembre 2022, che, decidendo in sede di rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sez. 1, n. 30905-2022, aveva annullato precedente sentenza pronunciata dallo stesso giudice in punto di applicabilità della causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000, lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, volto a censurare la mancata applicazione della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, è generico, perché nulla argomenta in ordine alla seconda delle rationes decidendi sottese al diniego della causa predetta, ossia l'essere gravato l'imputato da «precedenti penali specifici, rilevabili dal certificato del casellario giudiziale in atti» (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), suscettibili di rilevare sotto il profilo della mancanza di occasionalità della condotta; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consigJJ estensore Il P