CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Z [OSCURATO:PERSONA] SpolkaKomandytowa, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orsola-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Perugia n. 518/2024depositata il 17/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso per cassazione notificato il 03/07/2025 e depositato il07/07/2025, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con sei motivi,Numero registro generale 14376/2025Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 9330/2026Data pubblicazione 13/04/2026l’ordinanza della Corte d'Appello di Perugia n. 83/2025 del 17/01/2025,con la quale è stata dichiarata l’efficacia nello Stato Italiano delladecisione pubblicata in data 5 febbraio 2024 dalla Corte Distrettualedell’Arizona nell’ambito del procedimento n. CV-21-00093-[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] v. [OSCURATO:PERSONA] for HR Spolka z OgraniczonaOdpowiedzialnoscia [OSCURATO:PERSONA] , con la quale [OSCURATO:PERSONA] èstato condannato a pagare a favore della predetta società la somma di $500.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per essersi appropriato delnome a dominio sotto il quale [OSCURATO:PERSONA] for HR offriva i propri servizi (nomeCV Timeline.com), registrato da [OSCURATO:PERSONA] a proprio nome anziché a nomedella società, datrice di lavoro (per tale ragione il sig. [OSCURATO:PERSONA] venivaanche licenziato e tale licenziamento veniva impugnato dinanzi alTribunale di Varsavia, che respingeva il ricorso in quanto il licenziamentoda parte della società veniva considerato legittimo).La Corte d’appello di Perugia adita, ritenuta la regolarità della notifica,ha ritenuto che il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere dellacausa secondo i principi propri dell’ordinamento italiano, che nel relativoprocedimento le parti si erano potute costituire e difendere, che lasentenza non era contraria ad altra sentenza pronunciata da giudiceitaliano, che, infine, la sentenza risultava essere definitiva sulla base diquanto stabilito dall’art. 58 del [OSCURATO:PERSONA] di procedura civileessendo stata riportata in un documento separato e inserita nel registrocivile ed essendo ormai decorsi trenta giorni da detta iscrizione, comerisultava dalla Dichiarazione giurata di sentenza definitiva in atti.2.- Nel controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] for HR eccepisce in viapreliminare l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso per Cassazione pertardività, in quanto proposto oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e326 c.p.c., decorrente dalla data di notifica dell’Ordinanza: deduce ilcontroricorrente - contrariamente a quanto affermato da controparte – diaver notificato ritualmente l’ordinanza con pedissequo atto di precetto inNumero registro generale 14376/2025Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 9330/2026Data pubblicazione 13/04/2026data 28 febbraio 2024 presso l’indirizzo di residenza del sig. [OSCURATO:PERSONA], inVia G. Oberdan 50, mediante le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. e,come risulta dalla relata di notifica allegata al controricorso (doc. cit. 2versato in atti), tutti gli adempimenti richiesti dal citato articolo sono staticorrettamente eseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA] incaricato, il quale, in data3 marzo 2025, stante la contumacia del ricorrente nel giudizio di appello econstatata l’assenza del destinatario dell’atto e delle persone indicatenell’art. 139 del c.p.c.: (i) depositava copia dell’atto presso la CasaComunale di Perugia; (ii) affiggeva avviso dell’avvenuto deposito in bustachiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]; (iii) inviavaraccomandata con avviso di ricevimento la quale, come si evincedall’avviso di ricevimento versato in atti, non veniva ritirata daldestinatario, motivo per cui per il destinatario la notifica ex art. 140 c.p.c.si era perfezionata decorsi 10 giorni dalla spedizione; essendo dettaraccomandata stata spedita il 3 marzo 2025, il perfezionamento dellanotificazione per il ricorrente doveva collocarsi nella data del 13 marzo2025; da tale momento, pertanto, decorreva il termine breve di sessantagiorni per la proposizione del ricorso in Cassazione, scadente, quindi, il 12maggio 2025. Dal momento che il ricorso era stato proposto in datasuccessiva, ovvero il 3 luglio 2025, esso risulta tardivo e, per l’effetto,inammissibile4. - E’ stata formulata una proposta di definizione del giudizio a normadell’art. 380-bis c.p.c.La difesa di parte ricorrente ha chiesto la decisione. Le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanzagravata per asserita mancata produzione in giudizio della decisione dellaCorte Distrettuale dell’Arizona, sostenendo la violazione degli artt. 64 e 67Numero registro generale 14376/2025Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 9330/2026Data pubblicazione 13/04/2026L. 218/1995 e della Convenzione dell’Aja del 1961, e configurando taledeposito quale condizione di procedibilità.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. per asserita violazione degli artt. 143e 291 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., deducendo la nullità dellanotificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Il ricorrente sostiene chela notificazione sarebbe avvenuta in assenza delle ricerche minimerichieste dalla legge e sulla base di un certificato anagrafico nonaggiornato, contenente altresì un errore materiale nel numero civico.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la nullità dell’ordinanzaper violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per violazionedell’art. 64, lett. a), della L. n. 218/1995, solleva la questioneinterpretativa relativa ai limiti della giurisdizione convenzionale e alla suaestensione alle domande riconvenzionali nel quadro del riconoscimento disentenze straniere ex art. 64 L. 218/1995, assumendo l’omesso rilievo delfatto decisivo dell’inesistenza della giurisdizione della Corte Distrettualedell’Arizona in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da[OSCURATO:PERSONA] for HR di risarcimento danni derivanti dalla violazione dell’obbligofiduciario, in quanto fondata su fatti e rapporti che sarebbero esclusi dallagiurisdizione volontaria devoluta dalle parti ai sensi del RegolamentoUDRP, e di competenza esclusiva del Tribunale di Varsavia, trattandosi didanni da responsabilità contrattuale avente titolo nel contratto d’opera edi lavoro soggetto a quella giurisdizione, non già nel contratto diregistrazione del dominio internet.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente deduce la nullità dell’ordinanzaper asserita violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. perviolazione dell’art. 64, lett. a), della L. n. 218/1995, per violazione dell’art.64, lett. e), f) e g) della Legge n. 218/1995, sostenendo che ilriconoscimento della decisione straniera debba essere negato in forza delprincipio del ne bis in idem internazionale, in quanto la pronunciaNumero registro generale 14376/2025Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 9330/2026Data pubblicazione 13/04/2026risulterebbe in contrasto con altra sentenza straniera, ovvero con lasentenza del Tribunale di Varsavia del 6.4.2024 resa tra le stesse parti easseritamente sui medesimi fatti.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art.360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per la violazione dell’art. 64, lett. g), dellaLegge 31 maggio 1995, n. 218, assumendo che la sentenza stranieraoggetto di richiesta di riconoscimento (Decisione) conterrebbe unacondanna al pagamento di danni punitivi, il tutto in contrasto con l’ordinepubblico interno.6.- Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per la violazione dell’art. 64, lett. d) e della L.n.1253/1966 di ratifica della [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja del[OSCURATO:DATA_NASCITA] sull’Apostille, dunque, insufficiente prova della definitività dellasentenza e vizi di forma e legalizzazione dell’affidavit.7.- Come detto, nel controricorso la società eccepisce in via preliminarel’inammissibilità del ricorso per Cassazione per tardività, in quantoproposto oltre il termine breve decorrente dalla data di notificadell’ordinanza regolarmente eseguita in data 28 febbraio 2024 pressol’indirizzo di residenza del sig. [OSCURATO:PERSONA], in Via G. Oberdan 50, mediantele formalità previste dall’art. 140 c.p.c., come risulta dalla relata di notificaallegata al controricorso (doc. cit. 2 versato in atti).2.- La proposta ha il tenore che segue.« Ritenuto che:- questa Corte ha chiarito che “ai fini della notificazione delle cartelle dipagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, ilprocedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., cheprevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova delperfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (odi compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenutodeposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, siaNumero registro generale 14376/2025Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 9330/2026Data pubblicazione 13/04/2026esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotatodall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avvisomedesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'attosia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. n.25351/2020);-il controricorrente ha correttamente portato a compimento l’iter previstodall’art. 140 c.p.c., in conformità di quanto richiesto dalla norma ai finidella conoscibilità dell’atto da parte del ricorrente, con le modalità sopradescritte;-invero, a nulla valgono le deduzioni di parte ricorrente, nel secondomotivo di ricorso per cassazione, con il quale si lamenta che la Corteterritoriale abbia erroneamente ritenuto la regolarità della notifica dell'attointroduttivo del giudizio, ex art.143 c.p.c., celebrato nella contumaciadell’odierno ricorrente, senza che il convenuto ne avesse mai potuto avereconoscenza in violazione dell’art 24 della Costituzione, richiamando larecente pronuncia di questa Corte sul tema secondo la quale “il ricorso allemodalità di notificazione di cui all'articolo 143 c.p.c. è consentito quandosussista per il notificante l'oggettiva impossibilità di individuare il luogo dieffettiva residenza domicilio o dimora del destinatario, malgradol'esperimento delle indagini suggerite nel caso concreto dalla comunediligenza. Non può escludersi l'ignoranza colpevole qualora risulti chenessuna indagine, oltre a quella anagrafica conclusasi con esito negativo,è stata compiuta ovvero non risulti dalla stessa relata di notifica ilcompimento di siffatte indagini (Cass. n. 667/2025)”;- con riguardo alla notifica della sentenza [rectius, ordinanza] impugnata,ai fini del decorso del termine ex art.325 c.p.c. e della tempestività delpresente ricorso per cassazione, il controricorrente, atteso che ildestinatario era irreperibile all’indirizzo di residenza estratto dall’ufficioanagrafe di Viterbo in via G. Oberdan n. 2, ha correttamente indirizzato laNumero registro generale 14376/2025Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 9330/2026Data pubblicazione 13/04/2026notifica in via G. Oberdan n. 50 costituente, secondo espressadichiarazione di parte ricorrente, l’attuale indirizzo di residenza, comerisulta dall’avviso di ricevimento versato in atti (Doc. all. 2 di partecontroricorrente), con la conseguente irrilevanza ai fini che qui interessanodelle lagnanze svolte nel secondo motivo di ricorso;- il presente ricorso è pertanto inammissibile, poichè proposto in data03/07/2025 e, dunque, oltre la scadenza del termine breve perl'impugnazione, decorrente dalla data di perfezionamento della notifica(13/03/2025) della sentenza [rectius, ordiananza] della Corte d’Appello diPerugia; ».3.- Reputa il Collegio che le ragioni di inammissibilità del ricorsoillustrate nella proposta di definizione accelerata (PDA) siano condivisibili.3.1- Il ricorrente insiste nella decisione richiamando il primo motivo diricorso per cassazione, ed assumendo che esso riguarderebbe la«nullità/abnormità della ordinanza di riconoscimento n 83/2025 per esserestata pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] in assenza agli atti del procedimentodi primo grado della sentenza della Corte Distrettuale dell’Arizonanell’ambito del procedimento n. CV-21-00093-PHX -MTL, di cui inpremessa. Sentenza straniera de qua [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente».Secondo il ricorrente la notifica del 28 Febbraio 2025 - perfezionatasi il12 marzo 2025- dell’atto di precetto e della sola ordinanza di delibazionen. 83/2025, invocata dal controricorrente ai fini della decorrenza easserita scadenza del termine breve per l’impugnazione, sarebbe«all’evidenza inesistente, inidonea e insufficiente a consentire il decorsodel termine breve» perché l’atto notificato «manca della contestualenotifica della sentenza della Corte Distrettuale dell’Arizona nell’ambito delprocedimento n. CV-21-00093-PHX -MTL elemento essenziale e parteintegrante ed inscindibile del provvedimento di delibazione pronunciatoall’esito del giudizio positivo di accertamento (…), quale elementoessenziale per consentire alla parte nei cui confronti è stata pronunciata diNumero registro generale 14376/2025Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 9330/2026Data pubblicazione 13/04/2026comprendere il contenuto della decisione ed esercitare il dirittofondamentale di difesa che, nel caso di specie, è stato fortementecompresso e gravemente violato costringendo il ricorrente ad interporre ilpresente ricorso per cassazione basandosi unicamente sulle dichiarazionied atti di controparte».Ciò impedirebbe la decorrenza del termine breve di impugnazione,integrando un'ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione, nonsanabile e non equiparabile alla mera irregolarità o nullità.3.2 – Dette ragioni di opposizione sono del tutto infondate.Inconferente è, anzitutto, il richiamo al primo motivo di ricorso - cheriguarda la asserita nullità dell’ordinanza gravata - rispetto alle ragioni diinammissibilità del ricorso per tardività rispetto al termine breve, le qualisi fondano sul fatto che l’ordinanza era stata notificata correttamente il28.2.2025 e si era perfezionata per il destinatario odierno ricorrente il12.3.2025. Infatti, come osservato nella PDA, la società [OSCURATO:PERSONA] for HR haritualmente notificato l’Ordinanza - con pedissequo atto di precetto -presso l’indirizzo di residenza del sig. [OSCURATO:PERSONA], in Via G. Oberdan 50,mediante le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. stante l’assenza deldestinatario dell’atto e delle persone indicate nell’art. 139 del c.p.c. aldetto indirizzo, come risulta dalla relata di notifica allegata al controricorso(doc. cit. 2 versato in atti) da cui emerge che tutti gli adempimentirichiesti dal citato articolo sono stati correttamente eseguiti dall’UfficialeGiudiziario incaricato, fatto del resto neppure contestato.Inoltre è del tutto infondata la doglianza del ricorrente laddove invocal’inesistenza della notifica in quanto relativa alla sola Ordinanza diriconoscimento n. 83/2025, mancando la «contestuale notifica dellasentenza della Corte Distrettuale dell’Arizona nell’ambito del procedimenton. CV-21-00093-PHX -MTL elemento essenziale e parte integrante edinscindibile del provvedimento di delibazione pronunciato all’esito delgiudizio positivo di accertamento (…)», non essendo la sentenza stranieraNumero registro generale 14376/2025Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 9330/2026Data pubblicazione 13/04/2026che è oggetto del procedimento di delibazione «elemento essenziale» delprovvedimento di delibazione stesso essendone semmai l’oggetto, etantomeno essendo essenziale la sua contestuale notifica agli effetti dellasua esistenza o validità.4.- Il ricorso in conclusione va dichiarato inammissibile.5. - Le spese seguono la soccombenza.5.1- Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta aisensi dell’art. 380 bis c.p.c. ultimo comma a seguito di proposta diinammissibilità a firma del Consigliere delegato dal Presidente dellasezione, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta,deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. , cometestualmente previsto dall’art. 380 bis ultimo comma («Se entro il termineindicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procedeai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformitàalla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96»). L’art. 96terzo comma, a sua volta, così dispone: «In ogni caso, quando pronunciasulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresìcondannare la parte soccombente al pagamento, a favore dellacontroparte, di una somma equitativamente determinata». Il quartocomma aggiunge: «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, ilgiudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e nonsuperiore ad euro 5.000».Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si tratta di unadisposizione (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto dispostodall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene,nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazionelegale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza deipresupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamenteNumero registro generale 14376/2025Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 9330/2026Data pubblicazione 13/04/2026determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di unaulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superioread euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa lalocuzione «altresì»). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso delprocesso, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale)»(Cass. Sez. Un. n.27433/2023, in motivazione).In tal senso, il ricorrente va condannato, nei confronti dellacontroricorrente, al pagamento di una somma equitativamentedeterminata ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. avuto riguardo allaliquidazione dei compensi dovuti alla parte resistente, oltre che alpagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassadelle ammende, ex art, 96 quarto comma c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto; condanna ilricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 n favore dellaparte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favoredella Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 10.4.2026.Il PresidenteAlberto Giusti