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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Venezia ha riformato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Venezia il 9 gennaio 2020 che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], colpendolo alla gola con un cacciavite e un coltello, fatti commessi il 30 gennaio 2019.

1.1. L'affermazione di responsabilità era stata fondata dal giudice di primo grado sulla parola, ritenuta intrinsecamente credibile e logicamente coerente, della persona offesa che aveva - in occasione dei numerosi ascolti, tanto in sede d'indagini, quanto durante il giudizio - attribuito la violenta aggressione al ricorrente.

Il narrato della vittima era, poi, stato ritenuto riscontrato da una pluralità di elementi costituiti: i) dalle dichiarazioni dell'amico [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in soccorso, cui la vittima riferì, in tono flebile ma chiaro, che «è stato Luciano»; ii) dall'annotazione di servizio dei militari, presenti unitamente al personale del 118 che si adoperava per i primi soccorsi, che dà atto di come, per due volte e con lucidità, l'aggredito indicava nel ricorrente l'autore dell'accoltellamento; iii) dai risultati dell'analisi dei tabulati dell'apparecchio cellulare in uso alla vittima che evidenziavano la presenza di chiamate da parte di questa verso [OSCURATO:PERSONA] che, lette alla luce delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consentivano di delimitare cronologicamente l'azione aggressiva in termini compatibili con quanto affermato da Maftei e, soprattutto, con la presenza sul posto dell'imputato.

Sicché, privilegiata l'accusa di Maftei rispetto alla declaratoria di estraneità al delitto professata da Bazzan e ritenuta di fatto priva di rilievo la prova d'alibi introdotta attraverso le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in sede di indagini difensive, il giudice di primo grado perveniva all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il fatto contestato.

1.2. A conclusioni opposte è pervenuta la Corte d'appello di Venezia secondo la quale la ricostruzione fatta propria dal giudice di primo grado non sarebbe l'unica ricostruzione dotata di elevata credibilità razionale e, pertanto, ha ritenuto che la presenza di un ragionevole dubbio imponesse l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

Il giudice di appello, dopo aver richiamato i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, così come compendiati nell'ordinanza di custodia cautelare di cui Bazzan era destinatario - e, segnatamente, l'indicazione del nome di quest'ultimo da parte della vittima a uno dei carabinieri intervenuti in suo soccorso nella serata, il sequestro di capi di abbigliamento e di un coltello e di un cacciavite recanti tracce ematiche, infine la circostanza che la camera del ricorrente era stata pulita - ha posto in evidenza come detto quadro indiziario, nel corso delle successive indagini, si fosse andato lentamente 'decostruendo'.

Gli accertamenti svolti dal Ris di Parma avevano, ad avviso della Corte territoriale, svuotato di contenuto gli indizi prima facie rilevanti costituiti dai reperti sequestrati nell'immediatezza del fatto: il coltello e il cacciavite risultavano infatti privi di impronte digitali e sugli indumenti del Bazzan era presente solo sangue di questi.

Quanto alle dichiarazioni del Maftei, divenuta unica fonte di prova d'accusa, se ne evidenziava la scarsa attendibilità intrinseca (a ragione degli accertati rapporti d'inimicizia con il ricorrente, coinquilino la convivenza con il quale era pacificamente costellata da attriti, tanto da indurre quest'ultimo a denunciare più volte il primo), l'imprecisione sia con riferimento all'indicazione delle modalità dell'azione (cacciavite e coltello insieme, o in rapida sequenza, con o senza allontanamento dell'imputato dalla stanza per prelevare la seconda arma) che nelle coordinate temporali (subito dopo pranzo oppure di sera, tra una e l'altra di due telefonate all'amico [OSCURATO:PERSONA], ovvero dopo due ore da una telefonata senza risposta), infine l'illogicità, poiché l'unica possibilità dell'attribuzione di responsabilità al ricorrente, prendendo in considerazione gli unici riferimenti temporali certi di quella giornata costituiti dalle telefonate cristallizzate nei tabulati telefonici, era che la vittima, ferita, avesse atteso - secondo la Corte territoriale implausibilmente - ben due ore e un quarto prima di chiamare soccorsi e, ancora, ben quattro ore e mezza prima di effettuare la successiva telefonata, avente il medesimo fine.

3. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, affidandolo a tre motivi.

3.1. Con il primo motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della parola della persona offesa.

La Corte territoriale è pervenuta a un giudizio d'inattendibilità intrinseca della vittima sulla scorta di un ragionamento probatorio contrario alla logica, oltre che alle risultanze di prova.

È stato operato un indebito sillogismo tra la valutazione di attendibilità e le accertate ragioni di astio che la vittima aveva nei confronti dell'imputato, trascurando dati informativi concernenti la condotta del ricorrente che, profittando del recente ricovero ospedaliero del Maftei, aveva trasferito tutti i suoi effetti personali nella terrazza dell'appartamento comune.

Si è data importanza, sempre ai fini di fondare l'esistenza di un interesse della vittima ad accusare ingiustamente l'imputato, all'asserita falsità dell'accusa da parte del primo nei riguardi del secondo di avere patito la recisione delle corde vocali, affermazione invece non riconducibile alla vittima.

3.2. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione nella parte in cui individua quale unica fonte di prova le dichiarazioni della vittima.

Sono state trascurate o sbrigativamente superate evenienze emergenti dal complesso investigativo e, segnatamente, la sentenza impugnata risulta affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine, rispettivamente: 1) al mancato risalto attribuito alle circostanze che, in sede di rilievi tecnici, non furono trovati segni di effrazione della porta d'ingresso e furono trovate tracce ematiche nella camera da letto della vittima che era, tuttavia, in perfetto ordine; elementi tutti - per la Parte pubblica ricorrente - chiaramente indicativi della circostanza che quest'ultima non dovette lottare con l'aggressore e che questi doveva essere persona avente libero accesso in casa e, di più, libero accesso alla camera da letto, potendo sorprendere la vittima nel sonno, come da questa riferito; 2) al rilievo del tutto negletto delle dichiarazioni di due testi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che collocavano l'imputato sulla scena del reato in orario assolutamente compatibile con quello in cui la vittima aveva telefonato a [OSCURATO:PERSONA].

Tali telefonate secondo lo stesso giudice di appello erano i punti di riferimento temporali certi di quella giornata; 3) al mendacio contenuto nella versione alternativa fornita dall'imputato in occasione dell'interrogatorio al pubblico ministero e, in particolare sulla durata della permanenza in casa - circa un'ora invece di 15 minuti -, smascherato dal teste Octu, e all'ulteriore mendacio sulla chiamata all'amico Enrico per farsi accompagnare in auto a lesolo, smascherato dalle risultanze del tabulato telefonico. 3.3.

Con il terzo motivo lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui pone in dubbio la ricostruzione cronologica del fatto.

La Corte di appello, riproducendo un errore già presente nella motivazione del giudice per le indagini preliminari, non si è avveduto che la prima telefonata di Maftei a [OSCURATO:PERSONA] fu fatta non alle 16.47, bensì alle 13.26, come documentato dal tabulato delle telefonate dell'utenza in uso alla vittima.

Inoltre, è stato trascurato il dato emergente dal medesimo tabulato che documenta come la vittima avesse tentato, già alle 14,52, per ben due volte, di chiamare l'utenza del figlio.

La vittima, dunque, diversamente da quanto affermato in sentenza, attese non più di mezz'ora dall'uscita dell'imputato per chiamare soccorsi.

Del pari errata è l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale tra la telefonata muta e la prima delle due in cui [OSCURATO:PERSONA] rispose al Maftei trascorsero quattro ore e trentatrè minuti.

Ancora una volta il tabulato evidenzia come quest'ultimo richiamò l'amico alle 18.41.06 e alle 18.41.08 senza ottenere risposta, quindi fu chiamato dall'amico alle 20.15; infine egli richiamò nuovamente [OSCURATO:PERSONA] alle 21.20 e alle 21.28, ottenendo finalmente risposta.

Si tratta - ad avviso del Procuratore generale ricorrente - di un'attivismo 'intermittente' perfettamente compatibile con le condizioni di Maftei descritte dai sanitari e, segnatamente, dell'accertata ossigenazione al 78%, che comporta stato di confusione e spaesamento.

Infine è frutto di manifesta illogicità l'avere ritenuto plausibile un'aggressione ai danni del Maftei da parte di soggetto diverso dall'imputato, senza dare conto dell'inverosimiglianza evidenziata dal giudice di primo grado di una ricostruzione alternativa secondo cui la vittima aveva celato l'identità dei responsabili dell'aggressione e colto l'occasione per accusare un innocente, mentre era in stato di semi-incoscienza, con la gola recisa e il respiro rantolante.

Conclude il ricorrente che l'approdo dell'esistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato avrebbe dovuto essere radicata a più stringente e complesso argomentare logico, scevro da semplificazioni che hanno, invece, dimostrato un'aprioristica abdicazione al sindacato di merito e all'onere motivazionale.

3. La difesa ha depositato memoria con la quale ha avversato il ricorso, eccependone l'inammissibilità ed evidenziando l'errata lettura da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei tabulati di traffico telefonico, segnalando che le conversazioni utilizzate nel ricorso, erroneamente ricondotte alla giornata del tentato omicidio, sono invece relative alla giornata precedente, ossia al 29 gennaio 2019.

4. L'Avvocato generale, sia mediante requisitoria orale, che con quella scritta pervenuta in data 8 giugno 2022, ha richiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure prospettate dal Procuratore generale ricorrente, con riguardo alle carenze logico-motivazionali della sentenza impugnata, sono fondate per le ragioni di seguito esposte.

2. La motivazione del giudice di secondo grado è obiettivamente frutto di una valutazione parziale del materiale di prova, peraltro non rispettosa dei principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di overturning, essendosi completamente negletto l'onere di motivazione rafforzata che incombe non solo nel caso in cui l'imputato, assolto nel giudizio di primo grado, sia condannato in quello di secondo grado, ma anche nell'inversa ipotesi che ci occupa.

A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha con indirizzo consolidato chiarito che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre il giudice di appello, nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti.

E' invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez.

U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti).

Tali principi sono stati approfonditi, in via interpretativa, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez.6, n. 46742 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ingrassia, Rv. 254617).

Da ultimo, in Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc.

Troise, Rv. 272430, si è puntualizzato che «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva».

3. In tale cornice, la decisione impugnata non appare rispettosa dei principi sin qui sunteggiati e, infatti, la Corte territoriale si è limitata a sovrapporre la propria, soggettiva, convinzione inerente la sussistenza del ragionevole dubbio rispetto alla ricostruzione del giudice di primo grado, senza però in alcun modo spiegare la ritenuta insostenibilità logica delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito e, anzi, fondando la pronuncia assolutoria su postulati indimostrati, illogici ovvero errati.

3.1. Viene in primo luogo in rilievo l'affermata inattendibilità della parte lesa, che la Corte territoriale inferisce dai rapporti di astio intercorrenti tra i due protagonisti della vicenda, ritenuti di tale intensità da indurre la persona offesa a calunniare l'imputato.

Tale tesi, tuttavia, ha trascurato di argomentare la compatibilità logica di una simile ipotesi con il complessivo materiale probatorio e, segnatamente, con le gravi lesioni patite dal Maftei.

Sicché - come posto in risalto dal Procuratore generale nella requisitoria odierna - la ricostruzione della Corte dovrebbe o presupporre che Bazzan abbia posto in essere atti autolesionistici ovvero che abbia profittato della 'favorevole' contingenza di un'aggressione ai suoi danni, da parte di ignoti terzi, che egli ha, tuttavia, addebitato all'odiato coinquilino.

Quest'ultima ipoesi, a sua volta, andrebbe coordinata con le risultanze investigative che hanno escluso segni di effrazione e, dunque, di ingresso abusivo di terzi nell'abitazione della vittima.

3.2. Inoltre, come non si è mancato di rilevare nel ricorso, vi sarebbe un evidente travisamento della prova costituita dai tabulati di traffico telefonico dell'utenza in uso al Maftei, con particolare riferimento all'orario errato della prima telefonata (16,47 invece di quello corretto delle 15,26), che inevitabilmente riverbera sulla prova d'alibi che l'imputato ha introdotto nel giudizio.

Tale prospettiva ricostruttiva - correttamente documentata ai fini dell'autosufficienza del ricorso dai documenti a essa allegati -, ove verificata, sarebbe in grado di disarticolare il costrutto argomentativo della sentenza impugnata per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492).

Conclusivamente, il ragionamento logico posto alla base della sentenza impugnata è affetto dal vizio di considerare ex se prevalente il convincimento maturato dal Giudice del grado d'impugnazione rispetto a quello del Giudice per le indagini preliminari, senza considerare che «il giudice di appello, ripete tutti i poteri decisori da quello di primo grado, e non ha di per sé, in base alla sua costituzione e all'ordinamento giudiziario, una 'autorevolezza maggiore' di quello» (così Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487, sub n. 8.1. del "considerato in diritto", p. 12).

4. Sulla base delle suesposte considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Venezia ha riformato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Venezia il 9 gennaio 2020 che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], colpendolo alla gola con un cacciavite e un coltello, fatti commessi il 30 gennaio 2019. 1.1. L'affermazione di responsabilità era stata fondata dal giudice di primo grado sulla parola, ritenuta intrinsecamente credibile e logicamente coerente, della persona offesa che aveva - in occasione dei numerosi ascolti, tanto in sede d'indagini, quanto durante il giudizio - attribuito la violenta aggressione al ricorrente. Il narrato della vittima era, poi, stato ritenuto riscontrato da una pluralità di elementi costituiti: i) dalle dichiarazioni dell'amico [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in soccorso, cui la vittima riferì, in tono flebile ma chiaro, che «è stato Luciano»; ii) dall'annotazione di servizio dei militari, presenti unitamente al personale del 118 che si adoperava per i primi soccorsi, che dà atto di come, per due volte e con lucidità, l'aggredito indicava nel ricorrente l'autore dell'accoltellamento; iii) dai risultati dell'analisi dei tabulati dell'apparecchio cellulare in uso alla vittima che evidenziavano la presenza di chiamate da parte di questa verso [OSCURATO:PERSONA] che, lette alla luce delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consentivano di delimitare cronologicamente l'azione aggressiva in termini compatibili con quanto affermato da Maftei e, soprattutto, con la presenza sul posto dell'imputato. Sicché, privilegiata l'accusa di Maftei rispetto alla declaratoria di estraneità al delitto professata da Bazzan e ritenuta di fatto priva di rilievo la prova d'alibi introdotta attraverso le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in sede di indagini difensive, il giudice di primo grado perveniva all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il fatto contestato. 1.2. A conclusioni opposte è pervenuta la Corte d'appello di Venezia secondo la quale la ricostruzione fatta propria dal giudice di primo grado non sarebbe l'unica ricostruzione dotata di elevata credibilità razionale e, pertanto, ha ritenuto che la presenza di un ragionevole dubbio imponesse l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. Il giudice di appello, dopo aver richiamato i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, così come compendiati nell'ordinanza di custodia cautelare di cui Bazzan era destinatario - e, segnatamente, l'indicazione del nome di quest'ultimo da parte della vittima a uno dei carabinieri intervenuti in suo soccorso nella serata, il sequestro di capi di abbigliamento e di un coltello e di un cacciavite recanti tracce ematiche, infine la circostanza che la camera del ricorrente era stata pulita - ha posto in evidenza come detto quadro indiziario, nel corso delle successive indagini, si fosse andato lentamente 'decostruendo'. Gli accertamenti svolti dal Ris di Parma avevano, ad avviso della Corte territoriale, svuotato di contenuto gli indizi prima facie rilevanti costituiti dai reperti sequestrati nell'immediatezza del fatto: il coltello e il cacciavite risultavano infatti privi di impronte digitali e sugli indumenti del Bazzan era presente solo sangue di questi. Quanto alle dichiarazioni del Maftei, divenuta unica fonte di prova d'accusa, se ne evidenziava la scarsa attendibilità intrinseca (a ragione degli accertati rapporti d'inimicizia con il ricorrente, coinquilino la convivenza con il quale era pacificamente costellata da attriti, tanto da indurre quest'ultimo a denunciare più volte il primo), l'imprecisione sia con riferimento all'indicazione delle modalità dell'azione (cacciavite e coltello insieme, o in rapida sequenza, con o senza allontanamento dell'imputato dalla stanza per prelevare la seconda arma) che nelle coordinate temporali (subito dopo pranzo oppure di sera, tra una e l'altra di due telefonate all'amico [OSCURATO:PERSONA], ovvero dopo due ore da una telefonata senza risposta), infine l'illogicità, poiché l'unica possibilità dell'attribuzione di responsabilità al ricorrente, prendendo in considerazione gli unici riferimenti temporali certi di quella giornata costituiti dalle telefonate cristallizzate nei tabulati telefonici, era che la vittima, ferita, avesse atteso - secondo la Corte territoriale implausibilmente - ben due ore e un quarto prima di chiamare soccorsi e, ancora, ben quattro ore e mezza prima di effettuare la successiva telefonata, avente il medesimo fine. 3. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, affidandolo a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della parola della persona offesa. La Corte territoriale è pervenuta a un giudizio d'inattendibilità intrinseca della vittima sulla scorta di un ragionamento probatorio contrario alla logica, oltre che alle risultanze di prova. È stato operato un indebito sillogismo tra la valutazione di attendibilità e le accertate ragioni di astio che la vittima aveva nei confronti dell'imputato, trascurando dati informativi concernenti la condotta del ricorrente che, profittando del recente ricovero ospedaliero del Maftei, aveva trasferito tutti i suoi effetti personali nella terrazza dell'appartamento comune. Si è data importanza, sempre ai fini di fondare l'esistenza di un interesse della vittima ad accusare ingiustamente l'imputato, all'asserita falsità dell'accusa da parte del primo nei riguardi del secondo di avere patito la recisione delle corde vocali, affermazione invece non riconducibile alla vittima. 3.2. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione nella parte in cui individua quale unica fonte di prova le dichiarazioni della vittima. Sono state trascurate o sbrigativamente superate evenienze emergenti dal complesso investigativo e, segnatamente, la sentenza impugnata risulta affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine, rispettivamente: 1) al mancato risalto attribuito alle circostanze che, in sede di rilievi tecnici, non furono trovati segni di effrazione della porta d'ingresso e furono trovate tracce ematiche nella camera da letto della vittima che era, tuttavia, in perfetto ordine; elementi tutti - per la Parte pubblica ricorrente - chiaramente indicativi della circostanza che quest'ultima non dovette lottare con l'aggressore e che questi doveva essere persona avente libero accesso in casa e, di più, libero accesso alla camera da letto, potendo sorprendere la vittima nel sonno, come da questa riferito; 2) al rilievo del tutto negletto delle dichiarazioni di due testi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che collocavano l'imputato sulla scena del reato in orario assolutamente compatibile con quello in cui la vittima aveva telefonato a [OSCURATO:PERSONA]. Tali telefonate secondo lo stesso giudice di appello erano i punti di riferimento temporali certi di quella giornata; 3) al mendacio contenuto nella versione alternativa fornita dall'imputato in occasione dell'interrogatorio al pubblico ministero e, in particolare sulla durata della permanenza in casa - circa un'ora invece di 15 minuti -, smascherato dal teste Octu, e all'ulteriore mendacio sulla chiamata all'amico Enrico per farsi accompagnare in auto a lesolo, smascherato dalle risultanze del tabulato telefonico. 3.3. Con il terzo motivo lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui pone in dubbio la ricostruzione cronologica del fatto. La Corte di appello, riproducendo un errore già presente nella motivazione del giudice per le indagini preliminari, non si è avveduto che la prima telefonata di Maftei a [OSCURATO:PERSONA] fu fatta non alle 16.47, bensì alle 13.26, come documentato dal tabulato delle telefonate dell'utenza in uso alla vittima. Inoltre, è stato trascurato il dato emergente dal medesimo tabulato che documenta come la vittima avesse tentato, già alle 14,52, per ben due volte, di chiamare l'utenza del figlio. La vittima, dunque, diversamente da quanto affermato in sentenza, attese non più di mezz'ora dall'uscita dell'imputato per chiamare soccorsi. Del pari errata è l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale tra la telefonata muta e la prima delle due in cui [OSCURATO:PERSONA] rispose al Maftei trascorsero quattro ore e trentatrè minuti. Ancora una volta il tabulato evidenzia come quest'ultimo richiamò l'amico alle 18.41.06 e alle 18.41.08 senza ottenere risposta, quindi fu chiamato dall'amico alle 20.15; infine egli richiamò nuovamente [OSCURATO:PERSONA] alle 21.20 e alle 21.28, ottenendo finalmente risposta. Si tratta - ad avviso del Procuratore generale ricorrente - di un'attivismo 'intermittente' perfettamente compatibile con le condizioni di Maftei descritte dai sanitari e, segnatamente, dell'accertata ossigenazione al 78%, che comporta stato di confusione e spaesamento. Infine è frutto di manifesta illogicità l'avere ritenuto plausibile un'aggressione ai danni del Maftei da parte di soggetto diverso dall'imputato, senza dare conto dell'inverosimiglianza evidenziata dal giudice di primo grado di una ricostruzione alternativa secondo cui la vittima aveva celato l'identità dei responsabili dell'aggressione e colto l'occasione per accusare un innocente, mentre era in stato di semi-incoscienza, con la gola recisa e il respiro rantolante. Conclude il ricorrente che l'approdo dell'esistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato avrebbe dovuto essere radicata a più stringente e complesso argomentare logico, scevro da semplificazioni che hanno, invece, dimostrato un'aprioristica abdicazione al sindacato di merito e all'onere motivazionale. 3. La difesa ha depositato memoria con la quale ha avversato il ricorso, eccependone l'inammissibilità ed evidenziando l'errata lettura da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei tabulati di traffico telefonico, segnalando che le conversazioni utilizzate nel ricorso, erroneamente ricondotte alla giornata del tentato omicidio, sono invece relative alla giornata precedente, ossia al 29 gennaio 2019. 4. L'Avvocato generale, sia mediante requisitoria orale, che con quella scritta pervenuta in data 8 giugno 2022, ha richiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure prospettate dal Procuratore generale ricorrente, con riguardo alle carenze logico-motivazionali della sentenza impugnata, sono fondate per le ragioni di seguito esposte. 2. La motivazione del giudice di secondo grado è obiettivamente frutto di una valutazione parziale del materiale di prova, peraltro non rispettosa dei principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di overturning, essendosi completamente negletto l'onere di motivazione rafforzata che incombe non solo nel caso in cui l'imputato, assolto nel giudizio di primo grado, sia condannato in quello di secondo grado, ma anche nell'inversa ipotesi che ci occupa. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha con indirizzo consolidato chiarito che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre il giudice di appello, nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti. E' invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti). Tali principi sono stati approfonditi, in via interpretativa, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez.6, n. 46742 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ingrassia, Rv. 254617). Da ultimo, in Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430, si è puntualizzato che «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». 3. In tale cornice, la decisione impugnata non appare rispettosa dei principi sin qui sunteggiati e, infatti, la Corte territoriale si è limitata a sovrapporre la propria, soggettiva, convinzione inerente la sussistenza del ragionevole dubbio rispetto alla ricostruzione del giudice di primo grado, senza però in alcun modo spiegare la ritenuta insostenibilità logica delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito e, anzi, fondando la pronuncia assolutoria su postulati indimostrati, illogici ovvero errati. 3.1. Viene in primo luogo in rilievo l'affermata inattendibilità della parte lesa, che la Corte territoriale inferisce dai rapporti di astio intercorrenti tra i due protagonisti della vicenda, ritenuti di tale intensità da indurre la persona offesa a calunniare l'imputato. Tale tesi, tuttavia, ha trascurato di argomentare la compatibilità logica di una simile ipotesi con il complessivo materiale probatorio e, segnatamente, con le gravi lesioni patite dal Maftei. Sicché - come posto in risalto dal Procuratore generale nella requisitoria odierna - la ricostruzione della Corte dovrebbe o presupporre che Bazzan abbia posto in essere atti autolesionistici ovvero che abbia profittato della 'favorevole' contingenza di un'aggressione ai suoi danni, da parte di ignoti terzi, che egli ha, tuttavia, addebitato all'odiato coinquilino. Quest'ultima ipoesi, a sua volta, andrebbe coordinata con le risultanze investigative che hanno escluso segni di effrazione e, dunque, di ingresso abusivo di terzi nell'abitazione della vittima. 3.2. Inoltre, come non si è mancato di rilevare nel ricorso, vi sarebbe un evidente travisamento della prova costituita dai tabulati di traffico telefonico dell'utenza in uso al Maftei, con particolare riferimento all'orario errato della prima telefonata (16,47 invece di quello corretto delle 15,26), che inevitabilmente riverbera sulla prova d'alibi che l'imputato ha introdotto nel giudizio. Tale prospettiva ricostruttiva - correttamente documentata ai fini dell'autosufficienza del ricorso dai documenti a essa allegati -, ove verificata, sarebbe in grado di disarticolare il costrutto argomentativo della sentenza impugnata per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492). Conclusivamente, il ragionamento logico posto alla base della sentenza impugnata è affetto dal vizio di considerare ex se prevalente il convincimento maturato dal Giudice del grado d'impugnazione rispetto a quello del Giudice per le indagini preliminari, senza considerare che «il giudice di appello, ripete tutti i poteri decisori da quello di primo grado, e non ha di per sé, in base alla sua costituzione e all'ordinamento giudiziario, una 'autorevolezza maggiore' di quello» (così Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487, sub n. 8.1. del "considerato in diritto", p. 12). 4. Sulla base delle suesposte considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa
Sentenza Cassazione n. 49267/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris