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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 32987/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30442-2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’amministratrice unica [OSCURATO:PERSONA],con sede legale in Pescara, in [OSCURATO:PERSONA] n. 142 (C.F. e P.I. 02042390688), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura rilasciata in calce al ricorso , elettivamente domiciliata presso lo studio del detto Avvocato, in [OSCURATO:PERSONA] n. 17. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in Pescara, [OSCURATO:PERSONA]Aosta 28, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti – Pescara 02259730683, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Pescara, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso. -resistente - avverso l’ordinanza delTribunale di Pescara, depositata in data 16.11.2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato il 20 maggio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in breve S.I.I. s.r.l.) chiedeva al Tribunale di Pescara ingiungersi ad Immotrading s.r.l. il pagamento di € 90.000,00, oltre interessi legali e spese di procedimento, a titolo di restituzione della caparra penitenziale versata all’atto della formulazione d’una proposta irrevocabile di acquisto relativa ad un appartamento in corso di costruzione nel complesso residenziale denominato “TJIKKO” a Pescara.

Riferiva la società ricorrente in sede monitoria che: i) con atto del 25 maggio 2021 aveva formulato alla Immotrading s.r.l. proposta negoziale irrevocabile di acquisto, avente ad oggetto l’appartamento, interno 20B, sito al piano sesto del fabbricato in corso di realizzazione in [OSCURATO:PERSONA] a Pescara; ii) contestualmente aveva versato mediante bonifico bancario, l’importo di € 90.000,00, così costituendo la caparra penitenziale di cui all’art. 3, lettera a), da restituire “qualora … non venga accettata da parte venditrice”; iii) non essendo pervenuta accettazione nel termine stabilito, ed essendo pertanto decaduta la proposta negoziale, con nota 20 ottobre 2021 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],aveva diffidato Immotrading a restituire l’importo di cui sopra, richiamando espressamente l’art. 3, lettera a); iv) Immotrading, con nota 21 ottobre 2021 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ammettendo d’aver ricevuto tale importo, ne rifiutava la restituzione, asserendo che la dazione costituiva un finanziamento da parte del socio, rimborsabile solo in via postergata, secondo le modalità previste dalla legge; v) con nota datata 6 novembre 2021,aveva reiterato la richiesta di restituzione della caparra, rilevando, tra l’altro, come la dazione oggetto di causa non poteva venir ora accostata ad un finanziamento del socio, non soltanto sotto il profilo soggettivo, come anticipato, ma anche perché non vi si potevaravvisare alcuna finalità lato sensu creditizia ; vi) Immotrading, con nota 21 aprile 2022 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], muovendo dal diverso presupposto dell’accettazione della proposta di acquisto “aderita quale preliminare di vendita”, aveva denunziato l’invalidità del contratto sotto plurimi profili, invitando la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], già amministratori di Immotrading, a dare contezza della loro “adesione al riconoscimento della nullità del contratto”.

2. Il Tribunale di Pescara, accogliendo l’istanza monitoria , ingiungeva ad Immotrading s.r.l. il pagamento immediato del detto importo, con interessi e spese di procedimento e,in data 30 maggio 2022, S.I.I. s.r.l. procedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale sull’immobiledi via Gobetti a Pescara in corso di ultimazione.

3. Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2022 Immotrading proponeva opposizione, assumendo il carattere simulato della proposta di acquisto del 25 maggio 2021, per cui il versamento della somma di € 90.000,00 da parte di S.I.I. s.r.l. sarebbe stato da considerare “un finanziamento posto in essere dalla S.I.I. (e per essa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per € 90.000,00 a favore della società Immotrading s.r.l.”, di cui [OSCURATO:PERSONA] e Germano del Conte erano soci al momento dell’apporto,finanziamento da ritenersi postergato ex art. 2467 cod. civ., e come tale non rimborsabile, in ragione di unasituazione “di grave difficolta economico finanziaria” della società, per come documentata “dall’estratto della contabilità sociale”.

4. Con comparsa del 21 settembre 2022 la S.I.I. s.r.l. si costituiva per chiedere il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

5. Con separato atto Immotrading riproponeva istanza di revoca del decreto ingiuntivo e della provvisoria esecuzione e, in subordine, di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. della provvisoria esecuzione del decreto, cui seguiva fissazione dell’udienza del 6 ottobre 2022,con invito ad interloquire su una questione rilevata ex officio nell’ambito del subprocedimento, ossia “… sulla eventuale prospettabilità della competenza per materia del Tribunale delle Imprese”.6.

Con memoria del 4 ottobre 2022 si costituiva nel subprocedimento cautelare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per rilevare come non fosse ravvisabile competenza per materia della locale sezione specializzata in materia di impresa non trattandosi, secondo la prospettazione della parte attrice in senso sostanziale, di controversia relativa a “rapporti societari” ex art. 3, co. 2, d.lgs. 168/2003.

7. Con ordinanza del 16 novembre 2022 il Tribunale di Pescara accoglieva l’istanza di sospensione, proposta ai sensi dell’art. 649 cod. proc. civ. , affermando, fra l’altro, la propria competenza sul rilievo che le conclusioni formulate dall’opponente nel libello introduttivo contenessero “eccezioni riconvenzionali, tese cioè ad ottenere il rigetto dell’avversa domanda di corresponsione dell’importo portato dal decreto opposto e tutte sussumibili nella dedotta fattispecie di asserita dissimulazione di un finanziamento soci (come tale non ripetibile), nonché un’unica effettiva domanda riconvenzionale, risarcitoria, connessa alla proposizione della presente iniziativa giudiziaria. ….

Nella fattispecie, pertanto, tutte le conclusioni riportate ai numeri 1)-7), nella parte in cui assumono la dissimulazione di un rapporto di finanziamento soci, costituiscono in realtà mere eccezioni riconvenzionali, in quanto, a prescindere dal titolo dedotto (Cass.nr. 21472/16 cit.), mirano esclusivamente a paralizzare l’avversa pretesa.

In relazione alle stesse, pertanto, non può porsi alcuna questione di spostamento della competenza in favore del Tribunale delle Imprese con eventuale sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc (attesa la funzionale di questo giudice della opposizione), secondo i principi esposti ancora da ultimo da Cass. nr. 8693/22”.

8. Parallelamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all’udienza di prima comparizione, con ordinanza resa in pari data, affermava la propria competenza con motivazione analoga a quella assunta in sede cautelare e disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

9. Avverso tale ordinanza, Immotrading propone, con atto notificato il 14 dicembre 2022, regolamento necessario di competenza, affidandosi ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con memoria.

Il P.g. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primoed unico motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art 3 d.lvo 27giugno 2003 n.168 e – art . 10 d.l 145/2013 conv ertito in legge n. 9 /2014.

2. Sostiene la ricorrente che il Tribunale, pur dopo aver rilevato che la società opponente assumeva, a sostegno dell’opposizione, la dissimulazione di un rapporto di finanziamento soci, haritenuto erroneamente, al fine di affermare la propria competenza, anzichéquella del Tribunale delle Imprese, che tutte le conclusioni -riportate ai numeri da 1 a 7 (a parte la domanda risarcitoria “connessa alle conseguenze derivanti dalla proposizione della presente iniziativa giudiziaria” ) laddove le stesse assumevanola dissimulazione di un rapporto di finanziamento soci- costituissero mere eccezioni riconvenzionali perché miranti solo a paralizzare l’avversa pretesa.

3. Secondo la ricorrente, la decisione sarebbe errata e proprio la giurisprudenza citata nell’ordinanzaimpugnata (Cass. n. 21472 del 25 ottobre 2016) -che chiariva la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale, avrebbe dovuto condurre a decisione diametralmente opposta.

Si evidenzia che l ’opponente, in buona sostanza, non si sarebbe limitata a far valere i rapporti sociali intercorsi con la convenuta in via di eccezione, al mero fine di paralizzare ladomanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, ma avrebbe proposto domanda riconvenzionale di accertamento della natura dell’erogazione, come finanziamento soci e nongià comecaparra penitenziale.

Con la conseguenza che l a cognizione, pertanto, anche in relazione al credito azionato in via monitoria, sarebbe stato di spettanza, per ragioni di competenza, della Sezione Specializzata inmateria di impresa,ai sensi dell’art 3 secondo comma lett a) del D.lgs 27.6.2003 n. 168.4.

Come eccepito dalla società resistente e come osservato correttamente dal P.g., il regolamento di competenza è inammissibile, atteso che l'ordinanza impugnata non è, in quanto tale, idonea a risolvere definitivamente la questione sulla competenza, essendo priva dei caratteri di decisorietà e definitività.

Va, infatti, considerato che - in forza della previsione di cui all’art. 42 cod. proc. civ. e artt. 187 e 189 cod. proc. civ. - si avrebbe un provvedimento decisorio su questione di competenza solo in esito a formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio delle difese finali, fissazione dell'udienza per l'eventuale richiesta di discussione orale.

Nell'indicata prospettiva, suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza si rivelano in primo luogo -in quanto atti decisori per espressa previsione di legge -i provvedimenti con cui si risolva la proposta questione di competenza, in senso affermativo o declinatorio, nel rispetto delle scansioni procedimentali normativamente prescritte.

Ad ogni buon conto, anche volendo considerare il criterio “della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali”, suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza risultano esser solo provvedimenti sostanzialmente decisori con cui il giudice declini la competenza, definitivamente spogliandosi della questione, anzi, per meglio dire, dell’intera causa.

Al contrario, sono insuscettibili d'impugnazione con regolamento ordinanze, come quella impugnata, in virtù delle quali il giudice, argomentando nel senso dell'affermazione della propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, senzaprevia remissione della causa in decisione.

Tali provvedimenti hanno, infatti, carattere meramente ordinatorio, salvo che il giudice non abbia manifestato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza questa che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che, nell'esprimersi sulla competenza, abbia inteso far luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile,ai sensi dell'art. 187, comma 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass., sez. un., 29 settembre2014, n. 20449; Cass., sez.

VI, 7 giugno 2017, n. 14223; Cass., sez.

VI, 12 ottobre 2016, n. 20608; Cass., sez.

VI, 14 settembre 2016, n. 17993).

La valorizzazione congiunta del dato formale e di quello sostanziale, stando all'orientamento testé richiamato, conduce a negare decisamente qualsivoglia portata decisoria dell'ordinanza impugnata, la quale, oltre a non esser stata preceduta dalla formulazione dell'invito a precisare le conclusioni e dall'assegnazione della causa in decisione, non reca alcuna espressione da cui poter desumere, senza possibilità di equivoco, l'intenzione di risolvere definitivamente la questione di competenza, in guisa da es cluderne la revocabilità ex art. 177 cod. proc. civ.,anche con la sentenza che definisce il merito del giudizio.

Il regolamento di competenza va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Spese al definitivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M. dichiara inammissibile ilregolamento di competenza e rimette al giudice del merito anche la decisione sulle spese di questo giudizio, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30442-2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’amministratrice unica [OSCURATO:PERSONA],con sede legale in Pescara, in [OSCURATO:PERSONA] n. 142 (C.F. e P.I. 02042390688), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura rilasciata in calce al ricorso , elettivamente domiciliata presso lo studio del detto Avvocato, in [OSCURATO:PERSONA] n. 17. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in Pescara, [OSCURATO:PERSONA]Aosta 28, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti – Pescara 02259730683, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Pescara, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso. -resistente - avverso l’ordinanza delTribunale di Pescara, depositata in data 16.11.2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato il 20 maggio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in breve S.I.I. s.r.l.) chiedeva al Tribunale di Pescara ingiungersi ad Immotrading s.r.l. il pagamento di € 90.000,00, oltre interessi legali e spese di procedimento, a titolo di restituzione della caparra penitenziale versata all’atto della formulazione d’una proposta irrevocabile di acquisto relativa ad un appartamento in corso di costruzione nel complesso residenziale denominato “TJIKKO” a Pescara. Riferiva la società ricorrente in sede monitoria che: i) con atto del 25 maggio 2021 aveva formulato alla Immotrading s.r.l. proposta negoziale irrevocabile di acquisto, avente ad oggetto l’appartamento, interno 20B, sito al piano sesto del fabbricato in corso di realizzazione in [OSCURATO:PERSONA] a Pescara; ii) contestualmente aveva versato mediante bonifico bancario, l’importo di € 90.000,00, così costituendo la caparra penitenziale di cui all’art. 3, lettera a), da restituire “qualora … non venga accettata da parte venditrice”; iii) non essendo pervenuta accettazione nel termine stabilito, ed essendo pertanto decaduta la proposta negoziale, con nota 20 ottobre 2021 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],aveva diffidato Immotrading a restituire l’importo di cui sopra, richiamando espressamente l’art. 3, lettera a); iv) Immotrading, con nota 21 ottobre 2021 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ammettendo d’aver ricevuto tale importo, ne rifiutava la restituzione, asserendo che la dazione costituiva un finanziamento da parte del socio, rimborsabile solo in via postergata, secondo le modalità previste dalla legge; v) con nota datata 6 novembre 2021,aveva reiterato la richiesta di restituzione della caparra, rilevando, tra l’altro, come la dazione oggetto di causa non poteva venir ora accostata ad un finanziamento del socio, non soltanto sotto il profilo soggettivo, come anticipato, ma anche perché non vi si potevaravvisare alcuna finalità lato sensu creditizia ; vi) Immotrading, con nota 21 aprile 2022 a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], muovendo dal diverso presupposto dell’accettazione della proposta di acquisto “aderita quale preliminare di vendita”, aveva denunziato l’invalidità del contratto sotto plurimi profili, invitando la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], già amministratori di Immotrading, a dare contezza della loro “adesione al riconoscimento della nullità del contratto”. 2. Il Tribunale di Pescara, accogliendo l’istanza monitoria , ingiungeva ad Immotrading s.r.l. il pagamento immediato del detto importo, con interessi e spese di procedimento e,in data 30 maggio 2022, S.I.I. s.r.l. procedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale sull’immobiledi via Gobetti a Pescara in corso di ultimazione. 3. Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2022 Immotrading proponeva opposizione, assumendo il carattere simulato della proposta di acquisto del 25 maggio 2021, per cui il versamento della somma di € 90.000,00 da parte di S.I.I. s.r.l. sarebbe stato da considerare “un finanziamento posto in essere dalla S.I.I. (e per essa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per € 90.000,00 a favore della società Immotrading s.r.l.”, di cui [OSCURATO:PERSONA] e Germano del Conte erano soci al momento dell’apporto,finanziamento da ritenersi postergato ex art. 2467 cod. civ., e come tale non rimborsabile, in ragione di unasituazione “di grave difficolta economico finanziaria” della società, per come documentata “dall’estratto della contabilità sociale”. 4. Con comparsa del 21 settembre 2022 la S.I.I. s.r.l. si costituiva per chiedere il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 5. Con separato atto Immotrading riproponeva istanza di revoca del decreto ingiuntivo e della provvisoria esecuzione e, in subordine, di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. della provvisoria esecuzione del decreto, cui seguiva fissazione dell’udienza del 6 ottobre 2022,con invito ad interloquire su una questione rilevata ex officio nell’ambito del subprocedimento, ossia “… sulla eventuale prospettabilità della competenza per materia del Tribunale delle Imprese”.6. Con memoria del 4 ottobre 2022 si costituiva nel subprocedimento cautelare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per rilevare come non fosse ravvisabile competenza per materia della locale sezione specializzata in materia di impresa non trattandosi, secondo la prospettazione della parte attrice in senso sostanziale, di controversia relativa a “rapporti societari” ex art. 3, co. 2, d.lgs. 168/2003. 7. Con ordinanza del 16 novembre 2022 il Tribunale di Pescara accoglieva l’istanza di sospensione, proposta ai sensi dell’art. 649 cod. proc. civ. , affermando, fra l’altro, la propria competenza sul rilievo che le conclusioni formulate dall’opponente nel libello introduttivo contenessero “eccezioni riconvenzionali, tese cioè ad ottenere il rigetto dell’avversa domanda di corresponsione dell’importo portato dal decreto opposto e tutte sussumibili nella dedotta fattispecie di asserita dissimulazione di un finanziamento soci (come tale non ripetibile), nonché un’unica effettiva domanda riconvenzionale, risarcitoria, connessa alla proposizione della presente iniziativa giudiziaria. …. Nella fattispecie, pertanto, tutte le conclusioni riportate ai numeri 1)-7), nella parte in cui assumono la dissimulazione di un rapporto di finanziamento soci, costituiscono in realtà mere eccezioni riconvenzionali, in quanto, a prescindere dal titolo dedotto (Cass.nr. 21472/16 cit.), mirano esclusivamente a paralizzare l’avversa pretesa. In relazione alle stesse, pertanto, non può porsi alcuna questione di spostamento della competenza in favore del Tribunale delle Imprese con eventuale sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc (attesa la funzionale di questo giudice della opposizione), secondo i principi esposti ancora da ultimo da Cass. nr. 8693/22”. 8. Parallelamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all’udienza di prima comparizione, con ordinanza resa in pari data, affermava la propria competenza con motivazione analoga a quella assunta in sede cautelare e disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 9. Avverso tale ordinanza, Immotrading propone, con atto notificato il 14 dicembre 2022, regolamento necessario di competenza, affidandosi ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con memoria. Il P.g. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primoed unico motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art 3 d.lvo 27giugno 2003 n.168 e – art . 10 d.l 145/2013 conv ertito in legge n. 9 /2014. 2. Sostiene la ricorrente che il Tribunale, pur dopo aver rilevato che la società opponente assumeva, a sostegno dell’opposizione, la dissimulazione di un rapporto di finanziamento soci, haritenuto erroneamente, al fine di affermare la propria competenza, anzichéquella del Tribunale delle Imprese, che tutte le conclusioni -riportate ai numeri da 1 a 7 (a parte la domanda risarcitoria “connessa alle conseguenze derivanti dalla proposizione della presente iniziativa giudiziaria” ) laddove le stesse assumevanola dissimulazione di un rapporto di finanziamento soci- costituissero mere eccezioni riconvenzionali perché miranti solo a paralizzare l’avversa pretesa. 3. Secondo la ricorrente, la decisione sarebbe errata e proprio la giurisprudenza citata nell’ordinanzaimpugnata (Cass. n. 21472 del 25 ottobre 2016) -che chiariva la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale, avrebbe dovuto condurre a decisione diametralmente opposta. Si evidenzia che l ’opponente, in buona sostanza, non si sarebbe limitata a far valere i rapporti sociali intercorsi con la convenuta in via di eccezione, al mero fine di paralizzare ladomanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, ma avrebbe proposto domanda riconvenzionale di accertamento della natura dell’erogazione, come finanziamento soci e nongià comecaparra penitenziale. Con la conseguenza che l a cognizione, pertanto, anche in relazione al credito azionato in via monitoria, sarebbe stato di spettanza, per ragioni di competenza, della Sezione Specializzata inmateria di impresa,ai sensi dell’art 3 secondo comma lett a) del D.lgs 27.6.2003 n. 168.4. Come eccepito dalla società resistente e come osservato correttamente dal P.g., il regolamento di competenza è inammissibile, atteso che l'ordinanza impugnata non è, in quanto tale, idonea a risolvere definitivamente la questione sulla competenza, essendo priva dei caratteri di decisorietà e definitività. Va, infatti, considerato che - in forza della previsione di cui all’art. 42 cod. proc. civ. e artt. 187 e 189 cod. proc. civ. - si avrebbe un provvedimento decisorio su questione di competenza solo in esito a formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio delle difese finali, fissazione dell'udienza per l'eventuale richiesta di discussione orale. Nell'indicata prospettiva, suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza si rivelano in primo luogo -in quanto atti decisori per espressa previsione di legge -i provvedimenti con cui si risolva la proposta questione di competenza, in senso affermativo o declinatorio, nel rispetto delle scansioni procedimentali normativamente prescritte. Ad ogni buon conto, anche volendo considerare il criterio “della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali”, suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza risultano esser solo provvedimenti sostanzialmente decisori con cui il giudice declini la competenza, definitivamente spogliandosi della questione, anzi, per meglio dire, dell’intera causa. Al contrario, sono insuscettibili d'impugnazione con regolamento ordinanze, come quella impugnata, in virtù delle quali il giudice, argomentando nel senso dell'affermazione della propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, senzaprevia remissione della causa in decisione. Tali provvedimenti hanno, infatti, carattere meramente ordinatorio, salvo che il giudice non abbia manifestato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza questa che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che, nell'esprimersi sulla competenza, abbia inteso far luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile,ai sensi dell'art. 187, comma 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass., sez. un., 29 settembre2014, n. 20449; Cass., sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14223; Cass., sez. VI, 12 ottobre 2016, n. 20608; Cass., sez. VI, 14 settembre 2016, n. 17993). La valorizzazione congiunta del dato formale e di quello sostanziale, stando all'orientamento testé richiamato, conduce a negare decisamente qualsivoglia portata decisoria dell'ordinanza impugnata, la quale, oltre a non esser stata preceduta dalla formulazione dell'invito a precisare le conclusioni e dall'assegnazione della causa in decisione, non reca alcuna espressione da cui poter desumere, senza possibilità di equivoco, l'intenzione di risolvere definitivamente la questione di competenza, in guisa da es cluderne la revocabilità ex art. 177 cod. proc. civ.,anche con la sentenza che definisce il merito del giudizio. Il regolamento di competenza va, pertanto, dichiarato inammissibile. Spese al definitivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. dichiara inammissibile ilregolamento di competenza e rimette al giudice del merito anche la decisione sulle spese di questo giudizio, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della
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