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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 38741/2021

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 30289-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata 2021 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 52 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 366/2013 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SIRACUSA, depositata il 07/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che si rimettano gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite o per la delega specifica alla Sezione tributaria, o in subordine, si accolga il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'associazione AIAS, sezione di Augusta, Onlus ricorre, con un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 366/16/13, depositata il 7 ottobre 2013, la quale ha accolto l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la decisione di primo grado di rigetto della richiesta di annullamento della cartella di pagamento relativa a contributi al S.S.N. per le annualità dal 1993 al 1997.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Associazione contribuente dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione del giudic:e ordinario formatosi a seguito della mancata impugnazione della decisione del tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro al quale l'Associazione contribuente originariamente aveva impiantato il proprio ricorso.

La formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, infatti, non eccepita in primo grado dalle parti, né rilevata d'ufficio, avrebbe reso irrilevante la successiva attività processuale, rappresentata dall'annullamento della sentenza del tribunale di Siracusa da parte della corte d'appello di Palermo la quale aveva declinato d'ufficio la giurisdizione del giudice ordinario a favore di quella tributaria, in ragione dell'osservanza del principio di ragionevole durata del processo.

1.1. L'I.N.P.S. e l'Agente della riscossione non hanno presentato difese.

I -2 k-; c.,L,s d e 5 ka, I [OSCURATO:PERSONA]

2. Con l'unico motivo di ricorso, l'AIAS, sezione di Augusta, Onlus censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione, dell'art. 37 cod. proc. civ. e dell'art. 59

I. n. 69 del 2009 in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 4 cod. proc. civ.

In particolare, si ritiene che l'effetto retroattivo dell'interpretazione giurisprudenzialle delle norme processuali non possa travalicare il principio del "giusto processo", così come le leggi con effetto retroattivo devono rispettare il principio di ragionevolezza secondo cui va rispettato l'affidamento ingenerato in assenza di indici di prevedibilità della relativa modifica.

2.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

2.2. La corte di appello di Palermo ha declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario, ove l'Associazione contribuente ha tempestivamente riassunto la causa. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha deciso nel merito, senza sollevare conflitto negativo di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, a questo punto, non avrebbe dovuto sollevare d'ufficio nuovamente la questione sulla giurisdizione, essendo già stata definitivamente affermata dal giudice remittente (corte d'appello di Palermo) con la formazione di un giudicato interno, difatti le parti non hanno impugnato detta decisione sulla giurisdizione.

2.3. Formatosi quindi un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario a seguito della declinatoria del giudice ordinario, la costante • interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità dell'art. 37 coi proc. civ. - oramai modellata sui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, caratterizzata dall'assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dall'affievolirsi deil'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale (Cass. Sez.

Un. n. 24883 del 2008) - comunque non consente che l'efficacia vincolate di detta decisione possa estendersi al merito del contenzioso, così che il giudice presso il quale la causa sia stata riassunta può comunque qualificare diversamente il rapporto (vi Cass.N. 8622 del 2012) e sottoporlo alla relativa disciplina.

3. Da quanto esposto deriva la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, cassa la sentenza impugnata' e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della Quinta Sezione civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 30289-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata 2021 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 52 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 366/2013 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SIRACUSA, depositata il 07/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che si rimettano gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite o per la delega specifica alla Sezione tributaria, o in subordine, si accolga il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'associazione AIAS, sezione di Augusta, Onlus ricorre, con un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 366/16/13, depositata il 7 ottobre 2013, la quale ha accolto l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la decisione di primo grado di rigetto della richiesta di annullamento della cartella di pagamento relativa a contributi al S.S.N. per le annualità dal 1993 al 1997. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Associazione contribuente dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione del giudic:e ordinario formatosi a seguito della mancata impugnazione della decisione del tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro al quale l'Associazione contribuente originariamente aveva impiantato il proprio ricorso. La formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, infatti, non eccepita in primo grado dalle parti, né rilevata d'ufficio, avrebbe reso irrilevante la successiva attività processuale, rappresentata dall'annullamento della sentenza del tribunale di Siracusa da parte della corte d'appello di Palermo la quale aveva declinato d'ufficio la giurisdizione del giudice ordinario a favore di quella tributaria, in ragione dell'osservanza del principio di ragionevole durata del processo. 1.1. L'I.N.P.S. e l'Agente della riscossione non hanno presentato difese. I -2 k-; c.,L,s d e 5 ka, I [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l'unico motivo di ricorso, l'AIAS, sezione di Augusta, Onlus censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione, dell'art. 37 cod. proc. civ. e dell'art. 59 I. n. 69 del 2009 in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 4 cod. proc. civ. In particolare, si ritiene che l'effetto retroattivo dell'interpretazione giurisprudenzialle delle norme processuali non possa travalicare il principio del "giusto processo", così come le leggi con effetto retroattivo devono rispettare il principio di ragionevolezza secondo cui va rispettato l'affidamento ingenerato in assenza di indici di prevedibilità della relativa modifica. 2.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono. 2.2. La corte di appello di Palermo ha declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario, ove l'Associazione contribuente ha tempestivamente riassunto la causa. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha deciso nel merito, senza sollevare conflitto negativo di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, a questo punto, non avrebbe dovuto sollevare d'ufficio nuovamente la questione sulla giurisdizione, essendo già stata definitivamente affermata dal giudice remittente (corte d'appello di Palermo) con la formazione di un giudicato interno, difatti le parti non hanno impugnato detta decisione sulla giurisdizione. 2.3. Formatosi quindi un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario a seguito della declinatoria del giudice ordinario, la costante • interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità dell'art. 37 coi proc. civ. - oramai modellata sui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, caratterizzata dall'assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dall'affievolirsi deil'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale (Cass. Sez. Un. n. 24883 del 2008) - comunque non consente che l'efficacia vincolate di detta decisione possa estendersi al merito del contenzioso, così che il giudice presso il quale la causa sia stata riassunta può comunque qualificare diversamente il rapporto (vi Cass.N. 8622 del 2012) e sottoporlo alla relativa disciplina. 3. Da quanto esposto deriva la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, cassa la sentenza impugnata' e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della Quinta Sezione civil
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