CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 ottobre 1970
Cassazione n. 40332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1970 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2022, il Tribunale di Catania — Sezione Riesame nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 31 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo la pubblica accusa, il Nicolosi avrebbe partecipato all'associazione mafiosa denominata "Puntina-Pillera", che, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva, avrebbe commesso una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio e avrebbe acquisito la gestione e il controllo di attività economiche; con le aggravanti del numero superiore a dieci, della disponibilità di armi e con la recidiva infraquinquennale, dal luglio 2006 al luglio 2019. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Contesta la valutazione del Tribunale di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che gli elementi emersi sia dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che dalle conversazioni telefoniche intercettate sarebbero generici. Sostiene che sarebbe priva di rilevanza la circostanza, valorizzata dal Tribunale per il riesame, che il Nicolosi era stato visto in compagnia dei maggiori esponenti del clan. Sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le conversazioni telefoniche tra il Faro e l'indagato né avrebbe considerato che non vi sarebbero elementi per sostenere che quest'ultimo si sia sottoposto a un rituale di affiliazione. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. Sostiene che le esigenze cautelari non sarebbero attuali, atteso il tempo trascorso dai fatti contestati all'imputato. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di elementi significativi della permanenza del vincolo associativo, sarebbe stata superata per effetto del trascorrere del tempo. A tal riguardo rappresenta che: gli indizi di colpevolezza a carico del Nicolosi erano emersi da attività investigative svolte nel periodo che va dal febbraio all'aprile 2015; il Nicolosi era rimasto detenuto dal maggio 2015 al 2018. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico (cfr., in particolare, pagine 13 e ss. dell'ordinanza). Dall'ordinanza emerge che il Tribunale ha valutato adeguatamente gli indizi e, in particolare, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli esiti delle intercettazioni, fornendo di essi una lettura coerente ed esente da vizi logici. Con particolare riferimento alla presunta mancata dimostrazione della sottoposizione dell'indagato a rituali di affiliazione, va ricordato che «La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi» (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il Tribunale invero ha fornito ampia e congrua motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rifacendosi anche, ma non solo, alla presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen. Quanto a quest'ultima, va ricordato che sussistono due diversi orientamenti giurisprudenziali. In base a un primo orientamento — anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari — qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Planta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919). A tale orientamento, se ne contrappone un altro, secondo il quale «In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volti a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 2, n. 38848 del 14/0772021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 6574 del 2/2/2016, Cuozzo, Rv. 266236). Tanto premesso, il Collegio aderisce al secondo orientamento; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione in questione fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Nel caso in esame, non avendo il ricorrente evidenziato alcun elemento dal quale possa desumersi la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale, si devono sicuramente ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale, al fine della sussistenza delle esigenze cautelari, non si è affidato alla sola presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha dato rilievo alla complessiva pericolosa personalità dell'indagato, gravato da plurime condanne per reati in materia di armi, per estorsione tentata e per rapina; l'ultima delle quali risalente appena al 2018. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla can