CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 26238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o che, se fosse stato corretto il primo reinquadramento, vi sarebbe stata evoluzione diverso la posizione PLA4 da ultimo rivendicata; 3. la Statuto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui hanno opposto difese i Comuni convenuti con controricorso; tutte le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 2, punti 1 e 2, 29 punto 1 e 30, punti 2 e 12, del CCRL del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] persone comparto unico enti locali del 2002; il secondo motivo di ricorso assume parimenti la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 25 del menzionato CCRL; il terzo motivo di ricorso denuncia infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 c.c., 2969 c.c. e 425 c.p.c.; 2. [OSCURATO:PERSONA], come è pacifico, fu assunta dal Comune di Zoppola con le mansioni di vigile urbano, il 1.12.2001, con inquadramento nella V^ qualifica; in data 1.8.2002 sono stati sottoscritti i Contratti collettivi regionali – economico e normativo (di seguito CCRL), per il personale non dirigente degli enti locali del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], con regolazione del transito dalle pregresse qualifiche funzionali al nuovo sistema di inquadramento per Categorie (art. 25) e previsione di una speciale disciplinaper il personale di vigilanza (art. 30); per quest’ultimo personale è stato infatti stabilito l’inquadramento in tre Categorie, PLA, PLB e PLC, ciascuna con definizione di profili professionali e con uno schema di primo inserimento nella nuova classificazione che, per chi proveniva come la ricorrente dalla V^ qualifica, prevedeva l’inquadramento in Categoria PLA, profilo agente di polizia locale, posizione economica PLA1; l’art. 30, co. 12, del CCRL ha peraltro previsto che «il personale della ex quinta qualifica funzionale viene convenzionalmente inquadrato, ai soli fini dell’anzianità e senza alcun beneficio economico, nella sesta qualifica funzionale a decorrere dal 1.1.1998 e a decorrere dal 1.1.2001 ad ogni effetto di contratto»; la Statuto è poi transitata presso il Comune di Gavorrano e quindi presso quello di Roveredo in Piano; 3. va premesso che, per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, con la conseguenza che l'esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi della motivazione, nei limiti in cui questi rilevano secondo la normativa processualeapplicabile ratione temporis» (Cass. 8 novembre 2021, n. 32368; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33399; Cass. 7 settembre 2016, n. 17716; Cass. 18 aprile 2016, n. 7671); 4. ciò posto, si rileva che la Corte territoriale ha inteso la previsione dell’art. 30, co. 12, CCRL, come da riferire al personale già in servizio dal 1.1.1998, non ritenendo possibile che essa, facendo appunto riferimento ad un reinquadramento a partire da quella data, potesse riguardare anche il personale assunto successivamente, mentre d’altra parte la regola si spiegava con lo scopo di valorizzare l’esperienza acquisita di chi fosse nei ruoli già da tempo e certamente non con il fine di comportare un subitaneo avanzamento per chi fosse stato assunto da pochi mesi; la Corte territoriale ha poi aggiunto che non poteva avere rilievo l’art. 30, co. 2, del CCRL «riferito sì al personale in forza al 1.8.2002 (stipula del contratto collettivo) ma che riguarda solo il nuovo inquadramento e non le vecchie qualifiche funzionali V e VI ed i fatti del 1998/2001» infine, quanto al passaggio da PLA3 a PLA4 la Corte d’Appello ha rilevato che, non essendo riconosciuto il diritto all’inquadramento alla VI qualifica e quindi alla posizione PLA3 al 2001, non poteva esservi diritto al PLA4 consequenziale, aggiu ngendo , tuttavia , che sarebbe spettato alla ricorrente e non al Comune, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, dimostrare che in caso di inquadramento iniziale in PLA3 vi sarebbe stata promozione a PLA4; 5. secondo la ricorrente, così operando, la Corte territoriale avrebbe svalutato la portata del comma 2 dell’art. 30, da cui invece si doveva desumere l’applicabilità di esso e dunque anche del comma 12, a tutto il personale in servizio entro la data della stipula del contratto collettivo stesso; la Corte territoriale, nella propria interpretazione, avrebbe poi superato il senso letterale delle parole, pur in assenza di passaggi ambigui nel testo negoziale, anche perché se il CCRL avesse effettivamente inteso limitare la previsione del comma 12 al personale assunto prima del 1.1.1998 lo avrebbe specificato espressamente, con distinguo che non poteva essere introdotto in via interpretativa; la ricorrente replica altresì alla Corte d’Appello e con riferimento agli sviluppi successivi di carriera, sostenendo che, stante la fungibilità delle mansioni (art. 25 del CCRL) e l’unicità dei criteri di evoluzione di cui all’art. 26 del CCRL, non si poteva dubitare che se vi fosse stato l’inquadramento iniziale corretto, vi sarebbe stata progressione verso PLA4; ciò è poi sostenuto, con il terzo motivo, anche sulla base di un ragionamento indiziario secondo cui, muovendo dalla selezione svolta per il passaggio dal PL1 al PLA2 e tenuto conto dell’’assenza di differenti valutazioni alla base del transito da PLA3 a PLA4, eventualmente da appurare anche sulla base di acquisizione delle debite informative sindacale ex art. 425 c.p.c., si imponeva di riconoscere, sulla base del corretto reinquadramento a PLA3, anche poi il passaggio a PLA4; 6. i motivi vanno disattesi 7. non è vero che il tenore letterale del comma 12 sia univoco, in quanto, facendo esso riferimento ad un evolversi degli inquadramenti del personale di V^ qualifica «nella sesta qualifica funzionale a decorrere dal 1.1.1998 e a decorrere dal 1.1.2001 ad ogni effetto di contratto» si poneva la questione di stabilire se la previsione fosse da intendere come volta a regolare la situazione di una più limitata categoria di persone (chi era in V^ qualifica al 1.1.1998), oppure di una categoria più ampia (tutti coloro che erano in V^ qualifica almeno al 1.1.2001) oppure una categoria ancora maggiore (tutti coloro che erano in V^ qualifica al momento della stipula del CCRL); la Corte territoriale ha prescelto la tesi più restrittiva, fornendo un’interpretazione, ovverosia che la previsione riguardasse il personale già in servizio al 1.1.1998, non assolutamente incoerente con il testo negoziale ed ha anche sviluppato una logica spiegazione, basata sull’effetto promozionale rispetto al personale più anziano e sulla difficoltà di ritenere che si avesse riguardo, attribuendo «subitanee» promozioni a chi fosse stato assunto dopo, addirittura «retroattive», ove si fossero considerati coloro, come la ricorrente, che erano stati assunti dopo anche il 1.1.2001; neppure è vero che la lettura dell’art. 30 fornita dalla Corte di merito abbia illogicamente trascurato il comma 2 della norma, ove si prevede che «il personale dell’area della vigilanza in servizio alla data di stipulazione del presente contratto è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione del personale della polizia locale con l’attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondente alla qualifica funzionale ed al trattamento economico … secondo le previsioni dello schema 4 in calce» la sentenza impugnata, nel dire che la previsione non riguardava le vecchie qualifiche funzionali V e VI ed i fatti del 1998/2001 non voleva infatti certo affermare, in netto contrasto con la previsione quale appena riportata, che quelle qualifiche non rilevassero, quanto piuttosto che il comma 2 regolava solo il passaggio in generale, cui faceva eccezione la previsione del comma 12 in quanto inerente «i fatti del 1998/2001»; non vi è dunque stata violazione di alcun canone ermeneutico e la ricostruzione operata è anzi coerente con il principio per cui «nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti» (Cass. 2 luglio 2020, n. 13595; Cass. 26 luglio 2019, n. 20294), mentre è ostativo alla prospettazioni della parte ricorrente l’ulteriore consolidato principio per cui «in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata» (Cass. 22 giugno 2017, n. 15471); 8. risultando escluso il diritto al reinquadramento in PLA3 quale preteso dalla ricorrente, va da sé che non poteva esservi evoluzione diretta in PLA4 e, dunque, restano assorbite tutte le questioni – di cui al secondo e terzo motivo – sviluppate per sostenere una tale possibilità; 9. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della rico