CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, consistito nel mostrare a un altro utente della strada una pistola a gas (riproduttiva di una Walther PPQ cal, 4,5 priva di tappo rosso), a seguito di un diverbio scaturito per questioni di viabilità; Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante putativa della legittima difesa nonché il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. 4 e 5 su esimente, pag. 5 su trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il