Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 36585/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9517/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (P.I.: 03252400241) con sede a [OSCURATO:PERSONA] (VI),in persona del l iquidatore , rappresentata e difesa, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da considerarsi parte integrante del ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Udine, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Maio del Foro di Napoli, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alcontroricorso. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2520/2021 depositata il 06/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2023 dal Consiglieredr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 2520/2021 della Corte d’Appello di Venezia del 6 ottobre 2021, con cui, nella contumacia dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., è stato dichiarato inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ., ilgravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo del 16 luglio 2008, la quale, respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione ex art. 1454 o 1453 cod. civ. del contratto con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. le aveva ceduto i propri crediti risultanti dal bilancio del 2010 e non incassati, aveva condannato la società convenuta [OSCURATO:SOCIETA] alla consegna dei documenti giustificativi dei crediti oggetto della cessione intervenuta tra le parti, compensando le spese processuali.

2. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, risultando il ricorso formulato nel rispetto delle indicazionidi questa Corte, che ha già avuto modo di affermare (Cass., 10/05/2019 n. 12574; Cass., 29/09/2017, n. 22880; Cass., 20/09/2002, n. 20405) come, ove venga censurata la statuizione d’inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, il ricorrente debba: a) riprodurre in ricorso, con la dovuta compiutezza, la parte della motivazione della sentenza del tribunale che a mezzo di quel motivo si era inteso impugnare, ciò che nel caso di specie è avvenuto (v. pp. 10 e 11 del ricorso sub n. 1.1 lett. b); b) riportare il contenuto del motivo d’appello dichiarato inammissibile nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa specificità” (onere che è stato adempiuto dal ricorrente alle pp. 11-15, riportando sub lett. c.1, c.2, c.3 e c. 4 le quattro censure in cui si articolava il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado; c) riportare le ragioni per le quali il detto motivo è stato ritenuto privo di specificità dal giudice del gravame, ciò che nel caso di specie è avvenuto (v. pp. 8 – 9 del ricorso, sub n. 1); d) indicare le ragioni per cui si ritiene erronea tale statuizione del giudice d’appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice (come è stato fatto alle pp. 16 –18, sub n. 1.2, oltre che alle pagg. 18 - 22 ove si è riportato il “progetto alternativo di sentenza”).

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 4, cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata dichiarato l'inammissibilità, per difetto di specificità, dell'unico motivo di impugnazione svolto con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, nonostante la specifica indicazione nello stesso, con riferimento alle domande di risoluzione di diritto e per inadempimento del contratto di cessione di credito, delle parti della decisione di primo grado che venivano appellate e delle ragioni delle censure proposte.

2.1. Si duole che la corte di merito abbia motivato la declaratoria di inammissibilità richiamando le massime di tre decisioni di legittimità rilevando che i motivi di impugnazione, lungi dall’essere stati indicati in maniera specifica, si fondono in una esposizione che non distingue tra fatto e diritto facendone, piuttosto, un’esposizione argomentativa , e pertanto non consentono al giudice d’appello di individuare l’oggetto del gravame.

2.2. Lamenta, trascrivendo integralmente l’unico motivo di appello, articolato in quattro censure, alle pp. da 9 a 22 dell’odierno ricorso per cassazione, che erroneamente la corte territoriale non ha considerato che il motivo di impugnazione è stato prospettato in maniera sufficientemente specifica, con la precisa indicazione delle parti del provvedimento ritenute censurabili.

2.3. Deduce che il motivo di appello proposto invero contiene -dopo una breve ma esaustiva sintesi del complessivo ragionamento giustificativo esposto dal Tribunale di Rovigo, svolta al fine di dar conto della ratio decidendi della statuizione resa con la sentenza di primo grado- l’illustrazione delle quattro censure mosse alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, per: a) aver ritenuto conforme alla previsione normativa di cui all’art. 1262 cod. civ. la consegna dell’elenco dei (60) crediti ceduti allegato all’atto pubblico di cessione, anziché dei documenti concernenti le singole posizioni di credito cedute, consegna quest’ultima ricollegata dal tribunale solo all’ipotesi di contestazioni mosse dal debitore ceduto e, quindi, di recupero coattivo del credito attraverso canali giudiziari ; b) aver ritenuto insussistente la gravità dell’inadempimento, invece contestata dalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]; c) aver omesso di considerare, nel contesto dell’economia del contratto, l’interesse che la società cessionaria [OSCURATO:PERSONA] aveva alla corretta esecuzione della cessione da parte della cedente [OSCURATO:SOCIETA] e dunque l’importanza da riconoscere all’inadempimento di quest’ultima avuto riguardo a quell’interesse; d) aver ritenuto assenti sia allegazioni sia prove, dirette a dimostrare che il ritardo nella consegna dei documenti aveva comportato il mancato recupero del credito. 2.4 Lamenta di aver e correttamente proposto i motivi di censura all’impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo in maniera commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni in essa contenute, con conseguente rispetto del principio secondo il quale l'art. 342 cod. proc. civ., e di aver posto la corte territoriale nelle condizioni di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto delle censure proposte, indicando il perché la decisione impugnata si sarebbe dovuta emendare.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato (p. 6, terzo capoverso) che in ogni caso va rilevato che i fatti indicati dall'appellante nel relativo atto sono nuovi e, pertanto, inammissibili .

Lamenta non essere inverodato sapere quali siano i fatti - che tra l'altro essa società ricorrente ritiene di non aver allegato– e che pertanto si è in presenza di una ipotesi di totale assenza di motivazione, avendo la corte di merito reso una mera affermazione in relazione alla quale non viene fornito e/o indicato alcun elemento/ragione/argomento che consenta di comprendere come la corte veneta sia pervenuta a renderla, in quanto manca anche soltanto una mera parvenza di giustificazione della decisione assunta .

4. I motiv i , che per la loro connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez.

Un., 16/11/2017, n. 27199).

Non può dunque considerarsi aspecifico, e deve invece essere ritenuto ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass., 19/03/2019, n. n. 7675; Cass., 30/05/2018, n. 13535; Cass., Sez.

Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass., 9 giugno 2022 n. 18678).

4.1. E’ stato poi ulteriormente precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza ; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso; c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.

Tali insegnamenti sono stati dettati sull’assunto che il processo civile è caratterizzato da un assetto teleologico di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., secondo il quale la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato: il fatto stesso che la controparte abbia sviluppato in modo dettagliato le proprie difese è infatti prova certa del rispetto del su richiamato assunto (Cass., 30/05/2018, n. 13535).

Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.

Le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo: le regole processuali infatti costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo (Cass., Sez.

Un., 12/12/2014, n. 26242); di conseguenza, tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo.

Di conseguenza, rispetto all'atto di appello, non è concepibile alcun requisito di autosufficienza, ma solo di specificità (Cass., 24/04/2019, n. 11197).

4.2. I suindicati principi, come evidenziato dalla citata Cass., 13535/2018, sono stati dettati da questa Corte nel rispetto del principio della effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 6 CEDU.

Nell'interpretare tale norma, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che la domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito.

Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU.

In applicazione di questi principi, la sentenza pronunciata da Corte EDU, II sezione, 28.6.2005, Zednìk c.

Repubblica Ceca, in causa 74328/01, ha affermato che le cause di nullità o di inammissibilità non possono restringere l'accesso alla giustizia al punto tale da che sia vulnerata l'essenza stessa del diritto fatto valere.

Inoltre, [le cause di nullità od inammissibilità] si conciliano con l'articolo 6, § 1, della Convenzione solo se perseguono un fine legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo avuto di mira .

Ed in questo senso si sono altresì pronunciate Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c.

Grecia, in causa 2602/06; e Corte EDU, sez., 24.4.2008.

Kern c.

Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05. 4.3 Orbene, nell’affermare che L’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto, in violazione del disposto dell’art. 342 cod. proc. civ., i motivi di impugnazione non vengono indicati in maniera specifica, ma si fondono in una esposizione che non distingue tra fatto e diritto, facendone, piuttosto, una esposizione argomentativa.

Né consente alla decidente Corte di individuare i dedotti errori oggetto di gravame.

E ciò in violazione della norma succitata e della costante giurisprudenza di legittimità , la corte territoriale non ha fatto buon governo dei suindicati principi, finendo per rendere una motivazione apparente.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la motivazione è apparente quando, pur materialmente inserita nel provvedimento impugnato, non rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più ipotetiche congetture (Cass., Sez.

Un., 03/11/2016, n. 22232; Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., 01/03/2022, n. 6758).

4.4. Nel caso di specie, nel ritenere l’appello inammissibile per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., la corte di merito non ha per nulla riportato il contenuto dell’unico motivo di appello, né ha spiegato le ragioni per cui, in concreto, non sarebbe stata in grado di cogliere la correlazione tra le censure svolte e la motivazione della sentenza di primo grado impugnata, per cui non ha fatto buon governo dei suindicati principi.

La motivazione, pur graficamente esistente, è espressa in termini meramente assertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito dalla corte territoriale per giungere alla decisione resa, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., 30/06/2020, n. 13248; Cass., 07/04/2017, n. 9105).

Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso e, assorbiti il 2° motivo ( con il quale la ricorrentedenuncia violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. ) e il 4° motivo ( con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ, comma 1, n. 4, ), la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame , facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

5. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9517/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (P.I.: 03252400241) con sede a [OSCURATO:PERSONA] (VI),in persona del l iquidatore , rappresentata e difesa, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da considerarsi parte integrante del ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Udine, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Maio del Foro di Napoli, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alcontroricorso. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2520/2021 depositata il 06/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2023 dal Consiglieredr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 2520/2021 della Corte d’Appello di Venezia del 6 ottobre 2021, con cui, nella contumacia dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., è stato dichiarato inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ., ilgravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo del 16 luglio 2008, la quale, respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione ex art. 1454 o 1453 cod. civ. del contratto con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. le aveva ceduto i propri crediti risultanti dal bilancio del 2010 e non incassati, aveva condannato la società convenuta [OSCURATO:SOCIETA] alla consegna dei documenti giustificativi dei crediti oggetto della cessione intervenuta tra le parti, compensando le spese processuali. 2. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, risultando il ricorso formulato nel rispetto delle indicazionidi questa Corte, che ha già avuto modo di affermare (Cass., 10/05/2019 n. 12574; Cass., 29/09/2017, n. 22880; Cass., 20/09/2002, n. 20405) come, ove venga censurata la statuizione d’inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, il ricorrente debba: a) riprodurre in ricorso, con la dovuta compiutezza, la parte della motivazione della sentenza del tribunale che a mezzo di quel motivo si era inteso impugnare, ciò che nel caso di specie è avvenuto (v. pp. 10 e 11 del ricorso sub n. 1.1 lett. b); b) riportare il contenuto del motivo d’appello dichiarato inammissibile nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa specificità” (onere che è stato adempiuto dal ricorrente alle pp. 11-15, riportando sub lett. c.1, c.2, c.3 e c. 4 le quattro censure in cui si articolava il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado; c) riportare le ragioni per le quali il detto motivo è stato ritenuto privo di specificità dal giudice del gravame, ciò che nel caso di specie è avvenuto (v. pp. 8 – 9 del ricorso, sub n. 1); d) indicare le ragioni per cui si ritiene erronea tale statuizione del giudice d’appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice (come è stato fatto alle pp. 16 –18, sub n. 1.2, oltre che alle pagg. 18 - 22 ove si è riportato il “progetto alternativo di sentenza”). 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 4, cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata dichiarato l'inammissibilità, per difetto di specificità, dell'unico motivo di impugnazione svolto con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, nonostante la specifica indicazione nello stesso, con riferimento alle domande di risoluzione di diritto e per inadempimento del contratto di cessione di credito, delle parti della decisione di primo grado che venivano appellate e delle ragioni delle censure proposte. 2.1. Si duole che la corte di merito abbia motivato la declaratoria di inammissibilità richiamando le massime di tre decisioni di legittimità rilevando che i motivi di impugnazione, lungi dall’essere stati indicati in maniera specifica, si fondono in una esposizione che non distingue tra fatto e diritto facendone, piuttosto, un’esposizione argomentativa , e pertanto non consentono al giudice d’appello di individuare l’oggetto del gravame. 2.2. Lamenta, trascrivendo integralmente l’unico motivo di appello, articolato in quattro censure, alle pp. da 9 a 22 dell’odierno ricorso per cassazione, che erroneamente la corte territoriale non ha considerato che il motivo di impugnazione è stato prospettato in maniera sufficientemente specifica, con la precisa indicazione delle parti del provvedimento ritenute censurabili. 2.3. Deduce che il motivo di appello proposto invero contiene -dopo una breve ma esaustiva sintesi del complessivo ragionamento giustificativo esposto dal Tribunale di Rovigo, svolta al fine di dar conto della ratio decidendi della statuizione resa con la sentenza di primo grado- l’illustrazione delle quattro censure mosse alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, per: a) aver ritenuto conforme alla previsione normativa di cui all’art. 1262 cod. civ. la consegna dell’elenco dei (60) crediti ceduti allegato all’atto pubblico di cessione, anziché dei documenti concernenti le singole posizioni di credito cedute, consegna quest’ultima ricollegata dal tribunale solo all’ipotesi di contestazioni mosse dal debitore ceduto e, quindi, di recupero coattivo del credito attraverso canali giudiziari ; b) aver ritenuto insussistente la gravità dell’inadempimento, invece contestata dalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]; c) aver omesso di considerare, nel contesto dell’economia del contratto, l’interesse che la società cessionaria [OSCURATO:PERSONA] aveva alla corretta esecuzione della cessione da parte della cedente [OSCURATO:SOCIETA] e dunque l’importanza da riconoscere all’inadempimento di quest’ultima avuto riguardo a quell’interesse; d) aver ritenuto assenti sia allegazioni sia prove, dirette a dimostrare che il ritardo nella consegna dei documenti aveva comportato il mancato recupero del credito. 2.4 Lamenta di aver e correttamente proposto i motivi di censura all’impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo in maniera commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni in essa contenute, con conseguente rispetto del principio secondo il quale l'art. 342 cod. proc. civ., e di aver posto la corte territoriale nelle condizioni di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto delle censure proposte, indicando il perché la decisione impugnata si sarebbe dovuta emendare. 3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato (p. 6, terzo capoverso) che in ogni caso va rilevato che i fatti indicati dall'appellante nel relativo atto sono nuovi e, pertanto, inammissibili . Lamenta non essere inverodato sapere quali siano i fatti - che tra l'altro essa società ricorrente ritiene di non aver allegato– e che pertanto si è in presenza di una ipotesi di totale assenza di motivazione, avendo la corte di merito reso una mera affermazione in relazione alla quale non viene fornito e/o indicato alcun elemento/ragione/argomento che consenta di comprendere come la corte veneta sia pervenuta a renderla, in quanto manca anche soltanto una mera parvenza di giustificazione della decisione assunta . 4. I motiv i , che per la loro connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199). Non può dunque considerarsi aspecifico, e deve invece essere ritenuto ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass., 19/03/2019, n. n. 7675; Cass., 30/05/2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass., 9 giugno 2022 n. 18678). 4.1. E’ stato poi ulteriormente precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza ; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso; c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Tali insegnamenti sono stati dettati sull’assunto che il processo civile è caratterizzato da un assetto teleologico di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., secondo il quale la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato: il fatto stesso che la controparte abbia sviluppato in modo dettagliato le proprie difese è infatti prova certa del rispetto del su richiamato assunto (Cass., 30/05/2018, n. 13535). Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto. Le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo: le regole processuali infatti costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo (Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242); di conseguenza, tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo. Di conseguenza, rispetto all'atto di appello, non è concepibile alcun requisito di autosufficienza, ma solo di specificità (Cass., 24/04/2019, n. 11197). 4.2. I suindicati principi, come evidenziato dalla citata Cass., 13535/2018, sono stati dettati da questa Corte nel rispetto del principio della effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 6 CEDU. Nell'interpretare tale norma, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che la domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU. In applicazione di questi principi, la sentenza pronunciata da Corte EDU, II sezione, 28.6.2005, Zednìk c. Repubblica Ceca, in causa 74328/01, ha affermato che le cause di nullità o di inammissibilità non possono restringere l'accesso alla giustizia al punto tale da che sia vulnerata l'essenza stessa del diritto fatto valere. Inoltre, [le cause di nullità od inammissibilità] si conciliano con l'articolo 6, § 1, della Convenzione solo se perseguono un fine legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo avuto di mira . Ed in questo senso si sono altresì pronunciate Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, in causa 2602/06; e Corte EDU, sez., 24.4.2008. Kern c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05. 4.3 Orbene, nell’affermare che L’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto, in violazione del disposto dell’art. 342 cod. proc. civ., i motivi di impugnazione non vengono indicati in maniera specifica, ma si fondono in una esposizione che non distingue tra fatto e diritto, facendone, piuttosto, una esposizione argomentativa. Né consente alla decidente Corte di individuare i dedotti errori oggetto di gravame. E ciò in violazione della norma succitata e della costante giurisprudenza di legittimità , la corte territoriale non ha fatto buon governo dei suindicati principi, finendo per rendere una motivazione apparente. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la motivazione è apparente quando, pur materialmente inserita nel provvedimento impugnato, non rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22232; Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., 01/03/2022, n. 6758). 4.4. Nel caso di specie, nel ritenere l’appello inammissibile per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., la corte di merito non ha per nulla riportato il contenuto dell’unico motivo di appello, né ha spiegato le ragioni per cui, in concreto, non sarebbe stata in grado di cogliere la correlazione tra le censure svolte e la motivazione della sentenza di primo grado impugnata, per cui non ha fatto buon governo dei suindicati principi. La motivazione, pur graficamente esistente, è espressa in termini meramente assertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito dalla corte territoriale per giungere alla decisione resa, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., 30/06/2020, n. 13248; Cass., 07/04/2017, n. 9105). Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso e, assorbiti il 2° motivo ( con il quale la ricorrentedenuncia violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. ) e il 4° motivo ( con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ, comma 1, n. 4, ), la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame , facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 5. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e r
Sentenza Cassazione n. 36585/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris