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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17253/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non ha specificamente esaminato la relativa censura sollevata con i motivi di appello, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che, in particolare, per ciò che qui rileva, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057), la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (nel caso di specie i giudici di appello, a pag. 3 della impugnata sentenza, motivando in ordine alla recidiva e alla mancata applicazione della circostanza ex art. 62, n. 4, cod. pen. hanno sottolineato, da un lato, la pericolosità sociale dell'imputato, i numerosi e soprattutto specifici precedenti penali commessi ininterrottamente nel corso degli anni, e dall'altro lato, la determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale); che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non ha specificamente esaminato la relativa censura sollevata con i motivi di appello, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che, in particolare, per ciò che qui rileva, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057), la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (nel caso di specie i giudici di appello, a pag. 3 della impugnata sentenza, motivando in ordine alla recidiva e alla mancata applicazione della circostanza ex art. 62, n. 4, cod. pen. hanno sottolineato, da un lato, la pericolosità sociale dell'imputato, i numerosi e soprattutto specifici precedenti penali commessi ininterrottamente nel corso degli anni, e dall'altro lato, la determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale); che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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