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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25347/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29482-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRAI E, [OSCURATO:PERSONA] 11210661002, REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, [OSCURATO:PERSONA] 05445891004; - intimati - avverso la sentenza n. 3184/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29482 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla CTP di Roma avverso una intimazione di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di plurime cartelle per tributi erariali e tributi locali.

La CTP annullava l'intimazione ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente non essendovi prova di alcun atto interruttivo;

2. con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio, in parziale accoglimento dell'appello della Agenzia delle Entrate Riscossione rimasta in primo grado contumace e sulla scorta della documentazione della medesima appellante, affermava che le cartelle erano state notificate, che con la notifica delle cartelle la prescrizione era stata interrotta per tutti i crediti ad eccezione di quelli per tasse automobilistiche del 1999 e del 2002, che l'intimazione era pertanto parzialmente valida;

3. il contribuente propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe;

4. l'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.

L'Agenzia delle Entrate, la Regione Lazio, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste intimate; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/92.

Viene dedotto che la sentenza è priva di motivazione riguardo a tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente contro la costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, contro la produzione, solo in appello, da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione, della documentazione ritenuta dalla CTR idonea a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione, contro tale idoneità;

2. il motivo è ammissibilie e fondato.

2.1. con riguardo alla ammissibilità, al contrario di quanto sostiene l'Agenzia, il motivo riporta una critica chiara di violazione di legge;

2.2. con riguardo alla fondatezza del motivo in esame si osserva che, così come denunciato dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente.

La CTR si è limitata infatti ad affermare, in riferimento alla questione della idoneità della documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle, che: "E' da rilevare che ... le cartelle, aventi natura tributaria e tributi locali, come si legge in atti, [sono state] notificate attraverso una precisa ed esplicativa procedura, legittimamente corretta.

E' documentata la notifica e gli atti interruttivi, si vedano le controdeduzioni del Comune e la documentazione AMA di richiesta dell'imposta dovuta.

L'ufficio si è attenuto alle norme di legge puntualmente richiamate".

In riferimento alle altre due menzionate eccezioni, la CTR ha dichiarato: "Si precisa che ritenuta legittima e corretta la costituzione in questo grado delle controparti con la presentazione dei documenti comprovanti la regolarità della procedura e la legittimità della pretesa tributaria";

3. il motivo va pertanto accolto; 4.gli altri motivi, con i quali il contribuente ripropone le tre già ricordate eccezioni (motivi secondo e terzo) e lamenta che la CTR abbia errato nell'individuare il termine di prescrizione dei crediti erariali in dieci anni invece che in cinque anni (quarto motivo) e che la CTR abbia omesso di pronunciare sul difetto di motivazione delle cartelle perché non contenente una "dettagliata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi" (quinto motivo), restano assorbiti;

5. in relazione al motivo accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame;

6. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29482-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRAI E, [OSCURATO:PERSONA] 11210661002, REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, [OSCURATO:PERSONA] 05445891004; - intimati - avverso la sentenza n. 3184/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29482 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla CTP di Roma avverso una intimazione di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di plurime cartelle per tributi erariali e tributi locali. La CTP annullava l'intimazione ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente non essendovi prova di alcun atto interruttivo; 2. con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio, in parziale accoglimento dell'appello della Agenzia delle Entrate Riscossione rimasta in primo grado contumace e sulla scorta della documentazione della medesima appellante, affermava che le cartelle erano state notificate, che con la notifica delle cartelle la prescrizione era stata interrotta per tutti i crediti ad eccezione di quelli per tasse automobilistiche del 1999 e del 2002, che l'intimazione era pertanto parzialmente valida; 3. il contribuente propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe; 4. l'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso. L'Agenzia delle Entrate, la Regione Lazio, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste intimate; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/92. Viene dedotto che la sentenza è priva di motivazione riguardo a tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente contro la costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, contro la produzione, solo in appello, da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione, della documentazione ritenuta dalla CTR idonea a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione, contro tale idoneità; 2. il motivo è ammissibilie e fondato. 2.1. con riguardo alla ammissibilità, al contrario di quanto sostiene l'Agenzia, il motivo riporta una critica chiara di violazione di legge; 2.2. con riguardo alla fondatezza del motivo in esame si osserva che, così come denunciato dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente. La CTR si è limitata infatti ad affermare, in riferimento alla questione della idoneità della documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle, che: "E' da rilevare che ... le cartelle, aventi natura tributaria e tributi locali, come si legge in atti, [sono state] notificate attraverso una precisa ed esplicativa procedura, legittimamente corretta. E' documentata la notifica e gli atti interruttivi, si vedano le controdeduzioni del Comune e la documentazione AMA di richiesta dell'imposta dovuta. L'ufficio si è attenuto alle norme di legge puntualmente richiamate". In riferimento alle altre due menzionate eccezioni, la CTR ha dichiarato: "Si precisa che ritenuta legittima e corretta la costituzione in questo grado delle controparti con la presentazione dei documenti comprovanti la regolarità della procedura e la legittimità della pretesa tributaria"; 3. il motivo va pertanto accolto; 4.gli altri motivi, con i quali il contribuente ripropone le tre già ricordate eccezioni (motivi secondo e terzo) e lamenta che la CTR abbia errato nell'individuare il termine di prescrizione dei crediti erariali in dieci anni invece che in cinque anni (quarto motivo) e che la CTR abbia omesso di pronunciare sul difetto di motivazione delle cartelle perché non contenente una "dettagliata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi" (quinto motivo), restano assorbiti; 5. in relazione al motivo accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame; 6. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Così decis
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