CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i comuni ricorsi risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello e, invero, manifestamente infondati poiché: - quanto alla responsabilità, la Corte di appello ha messo in evidenza le ragioni che hanno portato a ritenere che, sia lo stupefacente rinvenuto in auto sia quello trovato in casa insieme a materiale per il confezionamento ed a due bilancini di precisione, in uno a precedenti contatti con soggetti acquirenti, deponessero per un uso non esclusivamente personale della droga oggetto di sequestro; - quanto all'invocata richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità, è stata ritenuta determinante ai fini della non scarsa offensività la circostanza che entrambi i soggetti fossero sottoposti a misure cautelari (capo c), mentre in ordine al capo a contestato alla Sebastiani è stata valorizzata la gravità del reato, la platealità della condotta posta in essere durante lo svolgimento del processo; - quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti per [OSCURATO:PERSONA], è stata apprezzata la condotta di cui sopra, mentre il motivo inerente la Sebastiani, che aveva invocato un più favorevole bilanciamento delle circostanze, risulta manifestamente infondato alla luce della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. oltre che per la valorizzata posizione cautelare; - quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, lo stesso è stato operato per entrambi i ricorrenti attraverso una corretta valutazione delle risultanze probatorie con idonea ponderazione degli elementi sopra evidenziati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così