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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 30583/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19251-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 887/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inps contro la sentenza resa dal tribunale che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l'avviso di addebito relativo a contributi pretesi dall'Inps e relativi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

1. n. 335/1995, in ragione della iscrizione della professionista all'albo professionale ma non alla Cassa di previdenza forense, per i redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale negli anni 2006 e 2009.

La Corte territoriale ha individuato come dies a quo della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 18/6/2007 (per i redditi del 2006) e il 16/6/2010 (per i redditi del 2009), e ha quindi ritenuto inidonee ai fini interruttivi, le note dell'Inps pervenute alla professionista, rispettivamente, il 19/6/2012 e il 30/6/2015, escludendo l'applicabilità, al caso in esame, del differimento disposto dai DPCM 14/6/2007 (pubblicato in G.U. n. 154 del 5/7/2007, in relazione all'annualità 2006) e [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pubblicato in G.U. n. 141 del 19/6/2010, in relazione all'annualità 2009), in quanto essi non incidevano sulla scadenza del termine per il pagamento, come poteva desumersi dal fatto che l'eventuale rinvio nel pagamento imponeva il versamento di una maggiorazione.

Quanto ai contributi relativi all'annualità del 2010, la Corte ha affermato che la Ric. 2021 n. 19251 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -2- modesta entità del reddito prodotto (€ 2.293,00) escludeva il carattere abituale della professione.

Infine, ha accertato che l'omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi non costituiva prova della volontà della professionista di sottrarsi al debito contributivo, con conseguente inapplicabilità del disposto previsto dall'articolo 2941, n. 8, cod.civ.

Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la professionista, che ha anche depositato memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione ai DPCM 14/6/2007 e del 10.6.2010; all'art. 2, commi 26- 31, L. 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; all'articolo 17 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 435; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 9/7/2007, per l'annualità 2006, e al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dovendosi ritenere un evidente refuso la data del 6/7/2011 riportata a pag. 6 del ricorso), per l'annualità del 2009, del temine per il versamento dei contributi, disposto dai DPCM citati, e la tempestività degli atti interruttivi della prescrizione, rispetto a tali diverse date. il motivo è ammissibile e fondato; Ric. 2021 n. 19251 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -3- circa la sua ammissibilità, è sufficiente rilevare che la questione relativa al termine di legge per il versamento dei contributi ha costituito oggetto del dibattito processuale, come si evince sia dalla parte narrativa della sentenza impugnata (pag. 2, terzultimo capoverso, in cui si riportano le deduzioni dell'appellante INPS), sia dalla parte motiva, in cui si è escluso uno slittamento del termine, ancorando il dies a quo della prescrizione nella data del 16 giugno (v. pag. 7 quarto capoverso); circa la fondatezza del motivo, si richiamano i recenti arresti di questa Corte (Cass. 14/2/2022, n. 4721; Cass. 5/4/2022, n 10.957), alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami); questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v.

Cass. 19/4/2021, n. 10273); altrettanto è stato affermato con riguardo al DPCM 12/5/2011 (Cass.n. 10.957/2022, cit.) e altrettanto è a dirsi con riferimento al DPCM 14/6/2007, il quale al primo comma, con formulazione in tutto analoga ai DPCM citati, così statuisce: «1.

I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il Ric. 2021 n. 19251 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -4- 18 giugno 2007, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione»; questa Corte ha altresì chiarito che ocil differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997» (Cass. 19/4/2021, n. 10273); e si è anche statuito che ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. (Cass. 15/2/2022 n. 4900, ed ivi ulteriori richiami), come nell'ipotesi in esame, in cui il DPCM è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997; da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione, rispettivamente, dal 18.6.2007 e dal 16/6/2010; entrambi i termini, infatti, risultavano differiti al 9/7/2007 e al 6/7/2010 in virtù della previsione degli artt. 1, comma 1, lett. a), dei D.P.C.M. cit., e quindi sono queste ultime le date da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; Ric. 2021 n. 19251 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -5- si tratta di principi orinai consolidati, risultando così superato il precedente orientamento invocato dalla parte controricorrente, sicché non si ravvisano i presupposti per una ulteriore riflessione sulla questione e per una conseguente ritnessione alle Sezioni unite; inoltre, non può condividersi l'assunto della controricorrente, secondo cui la questione dell'applicabilità dei DPCM, in quanto non sollevata nella memoria di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, sarebbe nuova e, come tale, inammissibile: sembra sufficiente al riguardo richiamare i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una Ilquaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.

Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt.416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di Ric. 2021 n. 19251 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -6- un termine diverso.» (Cass. Sez.Un., 25/7/2002, n. 10955; Cass.27/10/2021,n. 30303); alla luce di questi principi, l'Istituto ricorrente non è incorso in alcuna preclusione, essendosi sostanzialmente limitato a sollecitare il potere di controllo del giudice circa l'applicabilità, alla fattispecie, delle norme regolamentari, aventi natura di fonte del diritto, e sulle quali vi è stato il pieno rispetto dei principi del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. , come su si è evidenziato; con il secondo motivo di ricorso l'Inps denuncia la «violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, dell'art. 53, DPR 917/1986, modificato dal D.Lgs. 344/2003 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 c.c.»; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo del pagamento dei contributi alla gestione separata in capo alla professionista in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio professionale, dedotta esclusivamente dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva, senza considerare che la professionista era titolare di partita IVA; il motivo merita accoglimento; trova infatti applicazione principio di diritto, affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021), secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, con-una 26, della

I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la Ric. 2021 n. 19251 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -7- quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; la Corte territoriale non ha dichiarato l'esenzione dall'obbligo contributivo dell'avvocato in base all'accertamento in fatto delle modalità di esercizio della professione, come ricavabili dal contesto in cui l'attività libero professionale trovava svolgimento negli anni di causa, ma ha attuato un mero automatismo, avendo affermato che la produzione di un reddito di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale di esenzione contributiva è sufficiente al fine di ritenere provata l'occasionalità dell'esercizio dell'attività libero professionale (in termini, Cass. 5/4/2022, n. 10971); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

Ric. 2021 n. 19251 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -8- La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19251-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 887/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inps contro la sentenza resa dal tribunale che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l'avviso di addebito relativo a contributi pretesi dall'Inps e relativi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in ragione della iscrizione della professionista all'albo professionale ma non alla Cassa di previdenza forense, per i redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale negli anni 2006 e 2009. La Corte territoriale ha individuato come dies a quo della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 18/6/2007 (per i redditi del 2006) e il 16/6/2010 (per i redditi del 2009), e ha quindi ritenuto inidonee ai fini interruttivi, le note dell'Inps pervenute alla professionista, rispettivamente, il 19/6/2012 e il 30/6/2015, escludendo l'applicabilità, al caso in esame, del differimento disposto dai DPCM 14/6/2007 (pubblicato in G.U. n. 154 del 5/7/2007, in relazione all'annualità 2006) e [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pubblicato in G.U. n. 141 del 19/6/2010, in relazione all'annualità 2009), in quanto essi non incidevano sulla scadenza del termine per il pagamento, come poteva desumersi dal fatto che l'eventuale rinvio nel pagamento imponeva il versamento di una maggiorazione. Quanto ai contributi relativi all'annualità del 2010, la Corte ha affermato che la Ric. 2021 n. 19251 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- modesta entità del reddito prodotto (€ 2.293,00) escludeva il carattere abituale della professione. Infine, ha accertato che l'omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi non costituiva prova della volontà della professionista di sottrarsi al debito contributivo, con conseguente inapplicabilità del disposto previsto dall'articolo 2941, n. 8, cod.civ. Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la professionista, che ha anche depositato memoria. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione ai DPCM 14/6/2007 e del 10.6.2010; all'art. 2, commi 26- 31, L. 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; all'articolo 17 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 435; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 9/7/2007, per l'annualità 2006, e al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dovendosi ritenere un evidente refuso la data del 6/7/2011 riportata a pag. 6 del ricorso), per l'annualità del 2009, del temine per il versamento dei contributi, disposto dai DPCM citati, e la tempestività degli atti interruttivi della prescrizione, rispetto a tali diverse date. il motivo è ammissibile e fondato; Ric. 2021 n. 19251 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- circa la sua ammissibilità, è sufficiente rilevare che la questione relativa al termine di legge per il versamento dei contributi ha costituito oggetto del dibattito processuale, come si evince sia dalla parte narrativa della sentenza impugnata (pag. 2, terzultimo capoverso, in cui si riportano le deduzioni dell'appellante INPS), sia dalla parte motiva, in cui si è escluso uno slittamento del termine, ancorando il dies a quo della prescrizione nella data del 16 giugno (v. pag. 7 quarto capoverso); circa la fondatezza del motivo, si richiamano i recenti arresti di questa Corte (Cass. 14/2/2022, n. 4721; Cass. 5/4/2022, n 10.957), alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami); questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. 19/4/2021, n. 10273); altrettanto è stato affermato con riguardo al DPCM 12/5/2011 (Cass.n. 10.957/2022, cit.) e altrettanto è a dirsi con riferimento al DPCM 14/6/2007, il quale al primo comma, con formulazione in tutto analoga ai DPCM citati, così statuisce: «1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il Ric. 2021 n. 19251 sez. ML - ud. 21-06-2022 -4- 18 giugno 2007, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione»; questa Corte ha altresì chiarito che ocil differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997» (Cass. 19/4/2021, n. 10273); e si è anche statuito che ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. (Cass. 15/2/2022 n. 4900, ed ivi ulteriori richiami), come nell'ipotesi in esame, in cui il DPCM è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997; da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione, rispettivamente, dal 18.6.2007 e dal 16/6/2010; entrambi i termini, infatti, risultavano differiti al 9/7/2007 e al 6/7/2010 in virtù della previsione degli artt. 1, comma 1, lett. a), dei D.P.C.M. cit., e quindi sono queste ultime le date da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; Ric. 2021 n. 19251 sez. ML - ud. 21-06-2022 -5- si tratta di principi orinai consolidati, risultando così superato il precedente orientamento invocato dalla parte controricorrente, sicché non si ravvisano i presupposti per una ulteriore riflessione sulla questione e per una conseguente ritnessione alle Sezioni unite; inoltre, non può condividersi l'assunto della controricorrente, secondo cui la questione dell'applicabilità dei DPCM, in quanto non sollevata nella memoria di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, sarebbe nuova e, come tale, inammissibile: sembra sufficiente al riguardo richiamare i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una Ilquaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt.416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di Ric. 2021 n. 19251 sez. ML - ud. 21-06-2022 -6- un termine diverso.» (Cass. Sez.Un., 25/7/2002, n. 10955; Cass.27/10/2021,n. 30303); alla luce di questi principi, l'Istituto ricorrente non è incorso in alcuna preclusione, essendosi sostanzialmente limitato a sollecitare il potere di controllo del giudice circa l'applicabilità, alla fattispecie, delle norme regolamentari, aventi natura di fonte del diritto, e sulle quali vi è stato il pieno rispetto dei principi del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. , come su si è evidenziato; con il secondo motivo di ricorso l'Inps denuncia la «violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, dell'art. 53, DPR 917/1986, modificato dal D.Lgs. 344/2003 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 c.c.»; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo del pagamento dei contributi alla gestione separata in capo alla professionista in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio professionale, dedotta esclusivamente dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva, senza considerare che la professionista era titolare di partita IVA; il motivo merita accoglimento; trova infatti applicazione principio di diritto, affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021), secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, con-una 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la Ric. 2021 n. 19251 sez. ML - ud. 21-06-2022 -7- quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; la Corte territoriale non ha dichiarato l'esenzione dall'obbligo contributivo dell'avvocato in base all'accertamento in fatto delle modalità di esercizio della professione, come ricavabili dal contesto in cui l'attività libero professionale trovava svolgimento negli anni di causa, ma ha attuato un mero automatismo, avendo affermato che la produzione di un reddito di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale di esenzione contributiva è sufficiente al fine di ritenere provata l'occasionalità dell'esercizio dell'attività libero professionale (in termini, Cass. 5/4/2022, n. 10971); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Ric. 2021 n. 19251 sez. ML - ud. 21-06-2022 -8- La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la ca
Sentenza Cassazione n. 30583/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris