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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13471/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25 ottobre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Marsala, in ordine al reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002, commesso in Marsala il 26 giugno 2017.

Rilevato che il primo motivo , con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il difensore prospetta la buona fede del ricorrente, deducendo che egli non era in possesso delle conoscenze necessarie a comprendere se l'ulteriore reddito percepito nell'ambito familiare fosse in grado o meno di generare reddito imponibile: nella motivazione, tuttavia, si è dato atto che Parrinello aveva omesso di comunicare i mutamenti del reddito, che non poteva ignorare,data la loro significatività e dato che il famigliare convivente li aveva inseriti nella dichiarazione mod.

770. In ogni caso il motivo non tiene conto del principio consolidato secondo cui l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale, sicchè l'errore sU di esso ricadente non ha efficacia scusante. (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25 ottobre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Marsala, in ordine al reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002, commesso in Marsala il 26 giugno 2017. Rilevato che il primo motivo , con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il difensore prospetta la buona fede del ricorrente, deducendo che egli non era in possesso delle conoscenze necessarie a comprendere se l'ulteriore reddito percepito nell'ambito familiare fosse in grado o meno di generare reddito imponibile: nella motivazione, tuttavia, si è dato atto che Parrinello aveva omesso di comunicare i mutamenti del reddito, che non poteva ignorare,data la loro significatività e dato che il famigliare convivente li aveva inseriti nella dichiarazione mod. 770. In ogni caso il motivo non tiene conto del principio consolidato secondo cui l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale, sicchè l'errore sU di esso ricadente non ha efficacia scusante. (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 mar
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