CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 14718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, lo dichiarava colpevole del reato di cui all'art. 624 e 625 n. 2) cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione alla conferma dell'affermazione di responsabilità del reato di cui all'art. 624, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della stessa sulla base di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la contraddittorietà sussistente tra dispositivo e motivazione, per avere la Corte di appello omesso di menzionare, in calce alla sentenza, la concessione del doppio beneficio di legge, che risulta invece riconosciuto nel dispositivo allegato al verbale di udienza, prospetta in realtà solo un errore emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p. ; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di improcedibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Sicché parimenti non potrebbe essere considerato quanto si prospetta nella memoria pervenuta in atti con cui si chiede pronunciarsi l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela o in subordine concedersi termine per la proposizione sino al 31.3.2023, trattandosi di memoria che attiene a ricorso ab origine inammissibile (le Sezioni Unite Salatino hanno invero tra l'altro precisato come in buona sostanza non possa vivere di vita propria una memoria che accede a ricorso inammissibile che in quanto tale non ha consentito l'instaurazione di un valido rapporto processuale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale nei termini indicati in dispositivo; Ritenuto infine di non dover condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali, né ad alcuna ammenda, essendosi comunque proceduto alla correzione di errore materiale; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove si è omessa la dizione "pena sospesa e non menzione". Dichiara inammissibile