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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 17345/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/2/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati in fatto poiché la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di primo grado è stata rituaVlente eseguita, constata la impossibilità di eseguirla presso il domicilio dichiarato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] eiordno Angel4 Cbstanzo [OSCURATO:PERSONA] -3 M 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/2/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati in fatto poiché la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di primo grado è stata rituaVlente eseguita, constata la impossibilità di eseguirla presso il domicilio dichiarato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] eiordno Angel4 Cbstanzo [OSCURATO:PERSONA] -3 M 0
Decreto Cassazione n. 17345/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris