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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19563/2026

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c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona - Sezionespecializzata agraria n. 1001 del 2 ottobre 2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 1043/2021Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 19563/2026Data pubblicazione 13/06/2026RILEVATO CHE:- [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri affittuari di fondi rustici diproprietà del Comune di Fermo, agiva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] specializzata agraria, chiedendo il riconoscimento del correttoesercizio del diritto di prelazione ex art. 4-bis della Legge n. 203/1982;a seguito di rinuncia alle domande originarie più ampie, la domandaveniva limitata a tale accertamento;- il Tribunale, con la sentenza n. 403 del 31 maggio 2019, rigettavala domanda;- [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione;- la Corte d’appello di Ancona - Sezione specializzata agraria, con lasentenza n. 1001 del 2 ottobre 2020, rigettava l’appello principale eaccoglieva quello incidentale del Comune;- per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado rilevava che ilComune di Fermo aveva legittimamente esercitato la propriadiscrezionalità nel ridefinire le condizioni di affitto dei fondi rustici, inciò incidesse sul diritto di prelazione in sé; precisava, quindi, che ai sensidell’art. 4-bis della legge n. 203/1982 il diritto di prelazione potevaessere validamente esercitato solo mediante accettazione integrale dellecondizioni comunicate dal locatore, non limitatamente al canone maanche a tutti gli obblighi contrattuali previsti nel bando e nelle offerte;invece, gli affittuari, pur dichiarando di voler esercitare la prelazione,avevano in realtà contestato le clausole contrattuali e propostomodifiche, così formulando una controproposta incompatibile con laprelazione, che presuppone invece un’adesione senza riserve;- infine, la Corte di merito aggiungeva che non era fondata ladoglianza relativa al mancato coinvolgimento delle organizzazionisindacali, poiché l’art. 45 Legge n. 203/1982 ne limita l’intervento allafase di stipulazione del contratto e non alla predisposizione dellecondizioni di gara;Numero registro generale 1043/2021Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 19563/2026Data pubblicazione 13/06/2026- avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, basato su un unico motivo;- il Comune di Fermo resisteva con controricorso;- le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 28/5/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− il motivo del ricorso è formulato «… ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c. per violazione degli artt. 45 e 58 della Legge 203/1982 anche inrelazione agli artt. 1339 e 1419 co. 2 codice civile»;− la ricorrente afferma che la Corte d’appello ha interpretatoerroneamente l’art. 45 Legge n. 203/1982, ritenendo non necessaria lapartecipazione delle organizzazioni professionali nella fase di formazionedel contratto; infatti, in assenza di assistenza sindacale, le clausolederogatorie del contratto sono nulle e devono essere sostituiteautomaticamente con la disciplina legale; conseguentemente, laprelazione era stata correttamente esercitata, non potendosi pretenderel’adesione a clausole illegittimamente derogatorie alla disciplinavincolistica agraria;− il motivo è infondato;− la doglianza ripropone, nella sostanza, la tesi secondo cui laproposta contrattuale formulata dal Comune di Fermo, contenenteclausole derogatorie rispetto alla disciplina legale, avrebbe dovutoritenersi inefficace o automaticamente integrata ope legis, in difetto diassistenza delle organizzazioni professionali di categoria, conconseguente validità dell’accettazione resa dalla ricorrente alle solecondizioni di legge;− siffatta impostazione non può essere condivisa alla luce delprincipio già affermato da questa Corte - con l’ordinanza n. 1749 del 16Numero registro generale 1043/2021Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 19563/2026Data pubblicazione 13/06/2026gennaio 2024, resa tra le medesime parti e con riferimento a questionegiuridica identica - secondo cui l’accettazione difforme dalla propostanegoziale impedisce la formazione del contratto, a nulla rilevando laeventuale nullità, totale o parziale, delle clausole contenute nellaproposta stessa;− in particolare, questa Corte ha chiarito che:- «una accettazione difforme dalla proposta contrattuale impediscela conclusione del contratto»;- «nulla rileva che la proposta contenesse clausole (in tesi) nulleper contrarietà alla legge»;- l’oblato, ove intenda beneficiare del contratto, deve accettare laproposta così come formulata, potendo eventualmente far valeresuccessivamente l’invalidità delle singole clausole;- in difetto di accettazione conforme, «se nessun contratto si èperfezionato, è vano pretendere la sostituzione automatica di clausole aisensi dell’art. 1339 c.c.»;− tale principio, pienamente pertinente al caso di specie, conduce aritenere corretta la decisione della Corte d’appello, che ha escluso ilvalido esercizio del diritto di prelazione;− invero, la prelazione agraria ex art. 4-bis della Legge n. 203/1982presuppone, per la sua efficace operatività, che il conduttore offracondizioni identiche a quelle comunicate dal locatore: pertanto, qualsiasiaccettazione non conforme - ancorché motivata dalla contestazione diclausole ritenute illegittime - si risolve in una controproposta e nonconsente il perfezionamento del rapporto;− parimenti inconferente è il richiamo agli artt. 45 e 58 della Leggen. 203/1982, atteso che - come chiarito dalla citata ordinanza n.1749/2024 - la questione della nullità delle clausole derogatorie e dellaloro eventuale sostituzione automatica presuppone pur semprel’esistenza di un contratto validamente concluso, il quale, nel caso dispecie, difetta proprio a causa dell’accettazione non conforme;Numero registro generale 1043/2021Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 19563/2026Data pubblicazione 13/06/2026− né può condividersi l’assunto secondo cui la mancata assistenzadelle organizzazioni sindacali nella fase delle trattative inciderebbe sullavalidità della proposta, giacché questa Corte ha affermato che «Ai finidella validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti inmateria di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del1982, perché si abbia assistenza dell’associazione professionale dicategoria è necessario che essa si esplichi in un’attività effettiva diconsulenza e di indirizzo, volta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopodelle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni dilegge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezzapossibile; purché abbia tali caratteristiche, non è necessario chel’assistenza operi sin dalla fase preliminare delle trattative, potendo irappresentanti di categoria assistere le parti anche soltanto nella fase disottoscrizione dell’accordo» (Cass. Sez. 3, 26/11/2003, n. 18055, Rv.568485-01; la pronuncia è stata richiamata e ribadita dalla citataordinanza n. 1749 del 16 gennaio 2024);− deve pertanto concludersi che la Corte territoriale si è attenuta aprincipî di diritto conformi a quelli già enunciati da questa Corte infattispecie sovrapponibile, avendo correttamente qualificato la condottadella ricorrente come accettazione non conforme e, dunque, inidonea adeterminare il perfezionamento del contratto e il valido esercizio dellaprelazione;− in conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, secondo iparametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 1043/2021Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 19563/2026Data pubblicazione 13/06/2026p. q. m.la Corterigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona - Sezionespecializzata agraria n. 1001 del 2 ottobre 2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 1043/2021Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 19563/2026Data pubblicazione 13/06/2026RILEVATO CHE:- [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri affittuari di fondi rustici diproprietà del Comune di Fermo, agiva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] specializzata agraria, chiedendo il riconoscimento del correttoesercizio del diritto di prelazione ex art. 4-bis della Legge n. 203/1982;a seguito di rinuncia alle domande originarie più ampie, la domandaveniva limitata a tale accertamento;- il Tribunale, con la sentenza n. 403 del 31 maggio 2019, rigettavala domanda;- [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione;- la Corte d’appello di Ancona - Sezione specializzata agraria, con lasentenza n. 1001 del 2 ottobre 2020, rigettava l’appello principale eaccoglieva quello incidentale del Comune;- per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado rilevava che ilComune di Fermo aveva legittimamente esercitato la propriadiscrezionalità nel ridefinire le condizioni di affitto dei fondi rustici, inciò incidesse sul diritto di prelazione in sé; precisava, quindi, che ai sensidell’art. 4-bis della legge n. 203/1982 il diritto di prelazione potevaessere validamente esercitato solo mediante accettazione integrale dellecondizioni comunicate dal locatore, non limitatamente al canone maanche a tutti gli obblighi contrattuali previsti nel bando e nelle offerte;invece, gli affittuari, pur dichiarando di voler esercitare la prelazione,avevano in realtà contestato le clausole contrattuali e propostomodifiche, così formulando una controproposta incompatibile con laprelazione, che presuppone invece un’adesione senza riserve;- infine, la Corte di merito aggiungeva che non era fondata ladoglianza relativa al mancato coinvolgimento delle organizzazionisindacali, poiché l’art. 45 Legge n. 203/1982 ne limita l’intervento allafase di stipulazione del contratto e non alla predisposizione dellecondizioni di gara;Numero registro generale 1043/2021Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 19563/2026Data pubblicazione 13/06/2026- avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, basato su un unico motivo;- il Comune di Fermo resisteva con controricorso;- le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 28/5/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− il motivo del ricorso è formulato «… ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c. per violazione degli artt. 45 e 58 della Legge 203/1982 anche inrelazione agli artt. 1339 e 1419 co. 2 codice civile»;− la ricorrente afferma che la Corte d’appello ha interpretatoerroneamente l’art. 45 Legge n. 203/1982, ritenendo non necessaria lapartecipazione delle organizzazioni professionali nella fase di formazionedel contratto; infatti, in assenza di assistenza sindacale, le clausolederogatorie del contratto sono nulle e devono essere sostituiteautomaticamente con la disciplina legale; conseguentemente, laprelazione era stata correttamente esercitata, non potendosi pretenderel’adesione a clausole illegittimamente derogatorie alla disciplinavincolistica agraria;− il motivo è infondato;− la doglianza ripropone, nella sostanza, la tesi secondo cui laproposta contrattuale formulata dal Comune di Fermo, contenenteclausole derogatorie rispetto alla disciplina legale, avrebbe dovutoritenersi inefficace o automaticamente integrata ope legis, in difetto diassistenza delle organizzazioni professionali di categoria, conconseguente validità dell’accettazione resa dalla ricorrente alle solecondizioni di legge;− siffatta impostazione non può essere condivisa alla luce delprincipio già affermato da questa Corte - con l’ordinanza n. 1749 del 16Numero registro generale 1043/2021Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 19563/2026Data pubblicazione 13/06/2026gennaio 2024, resa tra le medesime parti e con riferimento a questionegiuridica identica - secondo cui l’accettazione difforme dalla propostanegoziale impedisce la formazione del contratto, a nulla rilevando laeventuale nullità, totale o parziale, delle clausole contenute nellaproposta stessa;− in particolare, questa Corte ha chiarito che:- «una accettazione difforme dalla proposta contrattuale impediscela conclusione del contratto»;- «nulla rileva che la proposta contenesse clausole (in tesi) nulleper contrarietà alla legge»;- l’oblato, ove intenda beneficiare del contratto, deve accettare laproposta così come formulata, potendo eventualmente far valeresuccessivamente l’invalidità delle singole clausole;- in difetto di accettazione conforme, «se nessun contratto si èperfezionato, è vano pretendere la sostituzione automatica di clausole aisensi dell’art. 1339 c.c.»;− tale principio, pienamente pertinente al caso di specie, conduce aritenere corretta la decisione della Corte d’appello, che ha escluso ilvalido esercizio del diritto di prelazione;− invero, la prelazione agraria ex art. 4-bis della Legge n. 203/1982presuppone, per la sua efficace operatività, che il conduttore offracondizioni identiche a quelle comunicate dal locatore: pertanto, qualsiasiaccettazione non conforme - ancorché motivata dalla contestazione diclausole ritenute illegittime - si risolve in una controproposta e nonconsente il perfezionamento del rapporto;− parimenti inconferente è il richiamo agli artt. 45 e 58 della Leggen. 203/1982, atteso che - come chiarito dalla citata ordinanza n.1749/2024 - la questione della nullità delle clausole derogatorie e dellaloro eventuale sostituzione automatica presuppone pur semprel’esistenza di un contratto validamente concluso, il quale, nel caso dispecie, difetta proprio a causa dell’accettazione non conforme;Numero registro generale 1043/2021Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 19563/2026Data pubblicazione 13/06/2026− né può condividersi l’assunto secondo cui la mancata assistenzadelle organizzazioni sindacali nella fase delle trattative inciderebbe sullavalidità della proposta, giacché questa Corte ha affermato che «Ai finidella validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti inmateria di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del1982, perché si abbia assistenza dell’associazione professionale dicategoria è necessario che essa si esplichi in un’attività effettiva diconsulenza e di indirizzo, volta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopodelle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni dilegge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezzapossibile; purché abbia tali caratteristiche, non è necessario chel’assistenza operi sin dalla fase preliminare delle trattative, potendo irappresentanti di categoria assistere le parti anche soltanto nella fase disottoscrizione dell’accordo» (Cass. Sez. 3, 26/11/2003, n. 18055, Rv.568485-01; la pronuncia è stata richiamata e ribadita dalla citataordinanza n. 1749 del 16 gennaio 2024);− deve pertanto concludersi che la Corte territoriale si è attenuta aprincipî di diritto conformi a quelli già enunciati da questa Corte infattispecie sovrapponibile, avendo correttamente qualificato la condottadella ricorrente come accettazione non conforme e, dunque, inidonea adeterminare il perfezionamento del contratto e il valido esercizio dellaprelazione;− in conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, secondo iparametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 1043/2021Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 19563/2026Data pubblicazione 13/06/2026p. q. m.la Corterigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLina Rubino
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